Limite spese personale

Risposta al quesito del dott. Andrea Bufarale

Quesiti
di Bufarale Andrea
15 Luglio 2020

L’art.33, comma 2 del DL n. 34/2019 cui si è data attuazione con decreto ministeriale del 17/03/2020 stabilisce che “i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione..,”

Da quanto emerge dalla lettura della norma si ritiene che il limite alle spese del personale sia da intendersi in senso flessibile e dinamico e non statico. Vale a dire che la capacità di procedere ad assunzioni del personale debba essere riferito al complesso delle vicende che attengono il personale dipendente ridimensionando le differenze tra spesa flessibile e spesa a tempo indeterminato.

Tanto premesso si formula il seguente quesito nel quale verranno utilizzati valori numerici appositamente esemplificati:

È stata determinata la capacità assunzionale dell’ente per il 2020 che è pari a circa 60.000 euro in più rispetto al 2019 (450.000 euro) quindi, restando invariate le condizioni rispetto all’anno precedente, la spesa complessiva per tutto il personale per il 2020 non dovrebbe superare i 510.000 euro.

Nel corso del 2020 vi è stata la cessazione non prevista di due operai una per euro 25.000 e di una per euro 30.000.

Quindi L’ente per il 2020 coerentemente con il piano triennale intende:

  • ricoprire le due posizioni degli operai per complessive 55.000 euro;
  • trasformare la posizione di polizia locale da tempo determinato nel 2019 a tempo indeterminato nel 2020 per circa 35.000 euro;
  • effettuare una ulteriore assunzione di un amministrativo a tempo indeterminato per circa 35.000 euro.

In sostanza si tratterebbe di effettuare 4 “nuove” assunzioni, per complessivi 125.000 euro, quindi superando di 65.000 euro la maggiore percentuale del 2020, allo stesso tempo, però, l’ammontare complessivo delle spese per il personale sarebbe pari a 485.000, nettamente al di sotto del limite di spesa complessivamente intesa che, come descritto in precedenza, per il 2020 è pari a 510.000 euro.
A parere di questo Ente e per quanto espresso in premessa, è possibile procedere nel corso del 2020 a tutte e quattro le assunzioni.

Risposta

Come giustamente ricordato, l’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 ha stabilito che “i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato…..sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente….non superiore al valore soglia”.

Tale assunto, ripreso dal Decreto Interministeriale del 17 marzo che ha fissato i valori soglia differenziati per fascia demografica, non fa altro che, da un lato, abolire il concetto di turn-over rispetto alle cessazioni verificatesi e dall’altro introdurre un concetto di spesa del personale dinamico e soggetto agli avvenimenti (assunzioni o cessazioni) che si verificano nel corso della gestione.

Pertanto, fermo restando che il calcolo della propria “soglia” (e pertanto della propria “capacità assunzionale”) va fatto in sede di programmazione del fabbisogno (o di modifica dello stesso) sulla base dei dati derivanti dagli ultimi tre rendiconti approvati e del bilancio di previsione per ciò che concerne  il fondo crediti di dubbia esigibilità (sulla base delle indicazioni fornite dal Decreto Interministeriale sopra richiamato), questo non può non tenere conto di eventuali cessazioni o comunque avvenimenti che avvengono nel corso dell’anno in riferimento alla valutazione della spesa massima potenziale per il personale dipendente.

Nel caso di specie, evincendo da quanto esposto che il Comune istante si posizioni sotto la soglia c.d. “bassa”, può, a decorrere dal 20 aprile 2020, incrementare  la  spesa  di  personale registrata  nell'ultimo  rendiconto  approvato,  per  assunzioni   di personale a tempo indeterminato, in coerenza con  i  piani  triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto  pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore  soglia  individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica e fermo restando le percentuali di incremento annuale massimo per il quinquennio 2020-2024 fissate dal successivo articolo 5 del decreto interministeriale (limite ovviabile solamente se il Comune abbia dei resti assunzionali residui da anni precedenti - comma 2 del medesimo art. 5).

Premesso tutto quanto sopra la risposta non può che essere orientata in tal senso:

  • in linea astratta, il concetto di spesa di personale va inteso in senso flessibile e dinamico e soggetto alle fluttuazioni (assunzioni e cessazioni) che avvengono nel corso dell’esercizio (o degli esercizi) considerati nella programmazione del fabbisogno;
  • il comune che si posiziona sotto la soglia “bassa” può aumentare la propria spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, nel limite delle percentuali massime di incremento annuale per il quinquennio 2020-2024 sino a non superare il valore soglia fissato dalla propria fascia demografica. Pertanto, qualora, al netto di quanto detto al punto precedente, il valore della spesa di personale per l’anno 2020 può essere incrementato rispetto al valore risultante nel rendiconto 2019 (bisogna soltanto verificare se l’incremento previsto non superi la percentuale massima di aumento annuale come sopra definita o se l’Ente possa utilizzare resti assunzionali derivanti da anni precedenti)
  • ciò è possibile sulla base del fatto che la maggior spesa di personale derivante dall’applicazione delle norme ivi richiamate non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 1 commi 557-quater e 562 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

In conclusione, fermo restando il compimento delle verifiche descritte ai punti precedenti con particolare riferimento al rispetto della percentuale massima di incremento annuale di cui all’art. 5 del Decreto Interministeriale, si ritiene che l’Ente possa procedere alle assunzioni previste.

14 luglio 2020                    Andrea Bufarale

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