Richiesta cambio abitazione

Risposta al quesito del dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
16 Luglio 2020

Cittadino chiede cambio di abitazione; accertamento negativo; viene notificato preavviso di rigetto; il cittadino chiede ugualmente il rilascio di certificato di residenza; può essere rifiutata la certificazione ????

Risposta

L’ordinamento anagrafico, a differenza di altre normative, è tassativo per quel che riguarda la sua applicazione, ciò in quanto trattasi di norma speciale e di materia demandata dall’autorità centrale ai comuni (principio della sussidiarietà verticale).

Il principio generale prevede che chiunque faccia richiesta o abbia un interesse legittimo ha il diritto di ottenere tutte le certificazioni o le attestazioni anagrafiche che possono essere legittimamente desunte dagli atti anagrafici “fatte salve le limitazioni di legge” o nel caso vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse o vi siano impedimenti di legge. In questi casi è facoltà dell’ufficiale di anagrafe di rifiutare il rilascio delle certificazioni o attestazioni anagrafiche al soggetto richiedente tramite l’emanazione di apposito provvedimento motivato contenente le motivazioni del rifiuto e le norme di riferimento, ed essere notificato all’interessato secondo le forme di legge.

Per il caso prospettato la situazione riguarda un cittadino che ha legittimamente presentato istanza di iscrizione anagrafica ed alla quale, come indicato dalla legge 35/12 “c.d. residenza in tempo reale” si è provveduto alla registrazione di tale manifestazione di volontà nei 2 giorni successivi al ricevimento della domanda.

Fra le norme speciali che caratterizzano il nuovo procedimento di iscrizione anagrafica “in tempo reale” si segnalano, in primis, la irricevibilità della “Dichiarazione di residenza”, in secundis il dovere dell’Ufficiale di Anagrafe di iscrivere l’interessato nell’anagrafe della popolazione residente entro i due giorni lavorativi successivi a quello di presentazione dell’istanza e, in tertiis, il rilascio, ove richiesto, della certificazione relativa alla residenza, allo stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate e ad ogni altro dato comunque in possesso del Comune di nuova iscrizione, dopo l’iscrizione anagrafica e prima della cancellazione da parte del Comune di provenienza.

Un’altra norma speciale che contraddistingue il cambio di residenza in tempo reale rispetto all’istituto generale del silenzio-assenso è senza ombra di dubbio il dovere dell’Ufficiale di Anagrafe di iscrivere l’interessato nell’anagrafe della popolazione residente entro i due giorni lavorativi successivi a quello di presentazione dell’istanza, anticipandosi in tal modo gli effetti provvedimentali del comportamento silente legalmente tipizzato della Pubblica Amministrazione, effetti che normalmente si producono allo scadere del termine di durata del procedimento.

Non solo, ma gli effetti provvedimentali anticipati non conseguono all’inerzia della Pubblica Amministrazione quanto piuttosto ad una specifica attività che consiste in un facere da parte dell’Ufficiale di Anagrafe e che egli, salvi i casi di irricevibilità della domanda, è tenuto a compiere nel breve termine dei due giorni lavorativi successivi alla presentazione dell’istanza: l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.

Il legislatore prescrive altresì che gli effetti di tale attività provvedimentale anticipata rispetto alla durata del procedimento di iscrizione anagrafica siano, ove richiesto, certificabili unitamente a tutte le altri informazioni e dati comunque in possesso del Comune di nuova iscrizione anagrafica.

Pertanto, subito dopo avere ottenuto l’iscrizione nell’anagrafe e prima ancora che il Comune di provenienza confermi la cancellazione, l’istante ha facoltà di chiedere e diritto di ottenere il certificato di residenza, lo stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate e, finanche, il rilascio di una nuova carta d’identità sempre che egli esibisca un documento di identità rilasciato da altra Pubblica Autorità (es. carta di identità del Comune di provenienza deteriorata), sulla cui base il Comune di nuova iscrizione anagrafica possa considerare già debitamente documentate le informazioni che andrà ad inserire nel nuovo documento di identità.

In caso di accertamenti negativi e/o di altre irregolarità, l’Ufficiale di Anagrafe, entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione dell’istanza, è tenuto ad inviare la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui all’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n 241.

Tale comunicazione, come già detto, “interrompe” il termine di formazione del silenzio-assenso che ricomincia a decorrere a partire dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, allo scadere dei dieci giorni previsti per presentare le osservazioni.

Pertanto a tutti i procedimenti anagrafici definiti dopo la data del 9 maggio 2012, indipendentemente dalla fase procedimentale in cui rispettivamente si trovano, dovrà essere applicato la norma sopravvenuto che prevede che gli interessati siano iscritti nell’anagrafe entro due giorni lavorativi con facoltà da parte degli interessati di chiedere e diritto di ottenere i corrispondenti certificati di residenza, nonché lo stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate e ad ogni altro dato comunque in possesso del Comune di nuova iscrizione.

Ma qual è quindi il corretto comportamento da tenere in caso di richiesta di Purtroppo la prassi prevalente è quella di porre un blocco della certificazione allo scopo di indurre il soggetto interessato a regolarizzare la propria posizione anagrafica. Faccio notare che il ricorso al “cosiddetto blocco della certificazione” non è previsto da alcuna norma ed è previsto solo quando l’ufficiale di anagrafe viene a conoscenza che un soggetto abbia già manifestato, nei modi formali, l’intenzione di iscriversi nell’anagrafe di un altro comune.  Se così non è per il caso prospettato, il rifiuto del rilascio di certificazione anagrafica non è giustificato. Il certificato di residenza è un atto tipico e il suo contenuto deve corrispondere a quanto stabilito dal regolamento anagrafico; viene rilasciato dall’Ufficiale di anagrafe sulla base di ciò che risulta agli atti anagrafici al momento del suo rilascio. La persona è comunque iscritta nell’anagrafe della popolazione residente dal momento in cui ha presentato l’istanza per ottenerne la registrazione (legge 35/12) e, nonostante si possano annoverare dubbi sulla presenza, gli strumenti da utilizzare sono altri: l’annullamento della pratica ex tunc decorsi i 45 giorni e dopo avere valutato le eventuali osservazioni del cittadino in risposta alla richiesta di giustificazioni richieste ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90.

Risulta del tutto evidente che il soggetto richiedente nonché utilizzatore del certificato rimane unico responsabile dell’eventuale uso illegittimo delle certificazioni anagrafiche ottenute. 

14 luglio 2020          Roberto Gimigliano

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