Annotazione su atto di matrimonio

Risposta al quesito del dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
17 Luglio 2020

Cittadina italiana e cittadino svizzero si sono presentati dal Notaio per separazione dei beni presentando  un certificato di matrimonio rilasciato dal Comune Svizzero; I signori  dichiarano nell'atto di separazione di voler trasmettere copia dell’atto di matrimonio in questo Comune per la trascrizione;

Latto di matrimonio risulta essere già trascritto in questo comune nell’anno 2015

Domanda: Può essere annotata la separazione dei beni sull’atto di matrimonio già trascritto?

Risposta

Negli atti di matrimonio si fa annotazione:

  1.  della trasmissione al ministro di culto della comunicazione dell’avvenuta trascrizione dell’atto di matrimonio da lui celebrato;
  2. delle convenzioni matrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all’articolo 163 del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all’articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218;
  3. dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e delle relative pronunce;
  4. delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di scioglimento del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia dell’autorità ecclesiastica di nullità del matrimonio; e di quelle che pronunciano la separazione personale dei coniugi o l’omologazione di quella consensuale;
  5. delle sentenze con le quali si pronuncia l’annullamento della trascrizione dell’atto di matrimonio;
  6. delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione;
    g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di uno degli sposi e di quelle che dichiarano l’esistenza dello sposo di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
  7. dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi;
  8. dei provvedimenti di rettificazione;
  9. del rilascio del libretto di famiglia internazionale.
  10. L'articolo 19 del citato DPR 396/00 stabilisce che “su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero”. Tra “gli atti dello stato civile che li riguardano” è certamente compreso l’atto di matrimonio. In forza di tale articolo, pertanto, potranno essere trascritti nei registri dello stato civile i matrimoni contratti all’estero tra coniugi stranieri, sempre che almeno uno di essi sia residente in Italia e ne faccia richiesta. Riguardo al presupposto della residenza in Italia, si ritiene che sia sufficiente che questo sussista con riferimento ad un solo coniuge e non necessariamente ad entrambi. Non v’è dubbio, infatti, che l’atto di matrimonio “riguarda” ciascuno dei singoli coniugi. Il matrimonio potrà essere trascritto anche nella ipotesi in cui uno dei coniugi acquisti successivamente la cittadinanza italiana e ciò indipendentemente dal fatto che abbia la residenza in Italia. In Tali ipotesi, infatti la trascrizione, del matrimonio verrà effettuata ai sensi dell’articolo 63, secondo comma, lettera c) DPR 396/2000.
  11. l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio determina una pubblicità - per così dire - "positiva", in quanto indica il regime patrimoniale convenzionale o la legge applicabile al regime patrimoniale (legale o convenzionale) scelti dai coniugi.
    Pertanto, una volta effettuata la trascrizione del matrimonio ex art. 19 D.P.R. 396/2000 sarà possibile effettuare le conseguenti annotazioni a margine ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. citato, salvo ovviamente il limite dell'ordine pubblico sancito all'art. 18 del D.P.R. citato.
     
    In caso di rifiuto da parte dell'Ufficiale dello stato civile - che deve essere sempre effettuato per iscritto e motivato - le parti interessate o il notaio che abbia ricevuto l'atto da annotare, potranno fare ricorso presso il Tribunale competente per ottenere la detta annotazione.
    Non ho ben compreso una parte del quesito:
    i signori dichiarano nell’atto di separazione di voler trasmettere copia dell’atto di matrimonio in questo comune per la trascrizione”….per affermare subito dopo che l’atto di matrimonio risulta essere già trascritto in questo comune nell’anno 2015….
    In ogni caso è possibile l’annotazione.

 15 luglio 2020           Roberto Gimigliano

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