Chiarimenti in merito al ripiano dei disavanzi

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Molise – Deliberazione 13 luglio 2020, n. 44

Servizi Comunali Ripiano disavanzo
di Redazione: Galli Gianluca
15 Luglio 2020

MASSIMA

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con la sentenza n. 44 del 13 luglio 2020, ha affermato che è esclusa la necessità di comparare i risultati di amministrazione relativi al 2019 e agli esercizi precedenti tenendo conto, per tutti gli esercizi interessati, del maggior accantonamento a titolo di fondo anticipazione di liquidità conseguente alla sentenza costituzionale n. 4/2020. Inoltre la Corte ha precisato che la limitazione dell’accantonamento del fondo anticipazione di liquidità al solo esercizio 2019 non viola il giudicato costituzionale e che, laddove  l’importo del disavanzo sia superiore  all’incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità, la quota di disavanzo aggiuntiva sarà assoggettata alle ordinarie regole in materia di ripiano ai sensi dell’art. 188 del d.lgs. 267/2000, poiché non opera la norma derogatoria introdotta dall’art. 39 ter del d.l. 162/2019.

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