Non si può intervenire a posteriori modificando un contratto collettivo integrativo senza modificare anche la decorrenza delle progressioni economiche
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34113
Risposta al quesito del dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiQuesto Ente deve procedere all'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali relative all’anno 2020.
Si chiede pertanto quanto segue:
1) Avendo le disponibilità economiche sufficienti, è possibile attribuire progressioni economiche nei confronti di una percentuale di dipendenti superiore al 50% previsto?
2) In caso positivo, è necessario modificare il Regolamento comunale sulle progressioni economiche, che prevede l’attribuzione ad una percentuale pari al 50% dei dipendenti aventi i requisiti?
La disponibilità di risorse per l’attribuzione delle progressioni economiche non consente all’amministrazione una distribuzione diffusa dell’istituto che deve conservare le caratteristiche di istituto premiale che, pertanto, non può essere attribuito a pioggia a tutti i dipendenti in considerazione che vi sono risorse disponibili nella parte stabile del fondo risorse decentrate.
A tal proposito l’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 150/2009 stabilisce che “Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”.
La formulazione ad “una quota limitata di dipendenti” deve essere letta, a parere di chi scrive, nel senso che i destinatari devono essere una quota di dipendenti non maggioritaria. In tale senso non è possibile a priori definire una percentuale da non superare ma al contempo l’ente deve contemperare le risorse disponibili con la necessaria limitazione del numero di dipendenti che ne saranno interessati.
Si ricorda a tal proposito che la citata disposizione costituisce una norma di principio cui gli enti territoriali devono adeguare i propri ordinamenti e, inoltre, trattasi di una norma imperativa che non può essere derogata dalla contrattazione collettiva ed è, quindi, inserita di diritto nei contratti collettivi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile; eventuali disposizioni contrattuali in contrasto con la disposizione devono, pertanto, essere, disapplicate.
In conclusione, a parere di chi scrive, si deve ritenere che una interpretazione corretta delle vigenti disposizioni depone nel senso che l’assegnazione ad una quota limitata di dipendenti deve essere riferita ad una quota non superiore al 50%.
15 giugno 2020 Angelo M. Savazzi
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34113
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34207
INPS – Circolare 2 aprile 2025, n. 72
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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