Approfondimento di Matteo Barbero

Il mancato rinvio dell’assestamento di bilancio preoccupa gli enti

Servizi Comunali Bilancio
di Barbero Matteo
24 Luglio 2020

Approfondimento del dott. Matteo Barbero                                    

Il mancato rinvio dell’assestamento di bilancio preoccupa gli enti

Matteo Barbero

Il testo finale del decreto “rilancio” (dl 34/2020) ha posticipato dal 31 luglio al 30 settembre la scadenza per la salvaguardia degli equilibri contabili dell’esercizio corrente, ma non il termine previsto dall’art. 175, comma 8, del Tuel. In base a tale norma, “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”. E’ utile ricordare che l’assestamento è previsto anche dall’allegato 4/1 al dlgs 118/2011, che lo annovera fra gli strumenti di programmazione degli enti locali, disponendone la pubblicazione sul sito internet istituzionale. Pertanto, sebbene alla mancata approvazione di tale documento non siano ricollegate le pesanti conseguenze previste per la mancata approvazione della delibera sulla salvaguardia degli equilibri (che fa scattare addirittura la procedura di scioglimento dell’’ente), non pare corretto affermare che si tratti di un adempimento che si possa tranquillamente bypassare in quanto pianamente facoltativo. Specialmente, è il caso di aggiungere, in un periodo così tribolato per le finanze locali come quello in corso. Tali considerazioni valgono a maggior ragione laddove gli enti intendano operare variazioni di bilancio che prevedano l’applicazione di avanzo di amministrazione, ovvero nuove o maggiori spese. Al netto del fatto che, in tal caso, è obbligatorio attestare la permanenza degli equilibri, diventa giocoforza anche operare la verifica a 360° tipica dell’assestamento. Ricordiamo, comunque, che in sede di assestamento non è più possibile (come in passato) applicare avanzo per spese correnti non ripetitive. A parere di chi scrive, pertanto, è comunque opportuno procedere ad assestare il bilancio in corso di gestione, eventualmente valutando anche uno sforamento del termine del 31 luglio, anche alla luce dal fatto che si tratta di un termine non perentorio.

Sul tema segnaliamo anche la faq 41 di Arconet. La Commissione premette che di norma l’assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell’assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all’adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l’utilizzo dell’avanzo o l’applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l’adempimento dell’assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022.

 

Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte – Deliberazione n. 70/2020

L’ente che ha cercato senza successo di alienare le proprie partecipazioni non può essere privato dei diritti di socio.

La pronuncia in commento, assolutamente innovativa, si sofferma sulla porta dell’art. 24, comma 5, del D. Lgs. 175/2016. Il caso riguarda un comune titolare di una partecipazione in una società che si occupa dello sfruttamento e della valorizzazione delle acque termali, della gestione di stabilimenti di cura, turistici, alberghieri e delle attività connesse. Nel corso dell’istruttoria è emerso che l’Ente, a seguito dell’obbligo di revisione straordinaria ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016, considerato che la società aveva prodotto risultati negativi nei cinque esercizi precedenti, ha deliberato la dismissione della detta partecipazione. Conseguentemente, da parte del comune di Acqui Terme, sono state esperite due aste pubbliche, entrambe andate deserta. L’Ente, quindi, in conformità al dettato normativo, ha formalmente attivato la procedura di recesso. La società ha rappresentato che al comune è precluso l’esercizio dei diritti sociali, in applicazione del comma 5 dell’art. 24, D.lgs n. 175/2016, cit.. Pertanto, all’Ente è stato negato l’accesso allo schema di bilancio 2019 ed alle informazioni in ordine all’attivazione, da parte della stessa Società, degli strumenti di sostegno finanziario previsti dalla normativa nazionale imposta dall’emergenza sanitaria in corso.  Secondo la Corte, risulta attivato da parte del comune, nella sua veste di socio di minoranza, l'espletamento della procedura di cessione delle quote. Infatti, l’Ente, dopo aver deliberato la dismissione della partecipazione, e vista l’infruttuosità delle gare esperite, ha dato corso alla procedura di recesso. A questo punto, la mancata alienazione della quota – nei termini di cui al comma 4 dell’art. 24, D.lgs n. 175/2016, cit. - non appare configurare circostanza attribuibile al socio pubblico, così da precludere a quest’ultimo l’esercizio dei diritti sociali nei confronti della società, ivi compreso l’accesso allo schema di bilancio. Simile conclusione si tradurrebbe in una sorta di impossibilità di fatto dell’esercizio del controllo da parte del Comune di Acqui Terme sulla Società per azioni Terme di Acqui, circostanza contraria alla ratio delle vigenti disposizioni normative, le quali, nel prevedere l’introduzione del controllo sulle società partecipate, quale elemento innovativo della più ampia riforma dedicata ai controlli negli enti locali, impongono la necessità di mantenere sotto controllo il rispetto degli equilibri finanziari, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (v., art. 147-quater del Tuel). Secondo la nuova formulazione dell’art. 147 del d.lgs. 267/2000, gli enti locali, infatti, individuano strumenti e metodologie adeguati a garantire, tra i vari obiettivi, proprio gli equilibri finanziari della gestione delle società partecipate attraverso un sistema di controlli “…esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili” (art. 147 quater, comma 1, Tuel). Del resto, ad avviso della Sezione, a riprova della correttezza dell’azione dell’Ente locale che, a seguito della deliberata dismissione della partecipazione, si è conformato al dettato normativo attraverso l’esperimento di gare pubbliche, i plessi, richiamati nell’art. 10 del D.Lgs. n. 175/2016, postulano la fase pubblicistica antecedente all’alienazione ed alla selezione dell’acquirente mediante un provvedimento dell’organo consiliare che ne evidenzi l’interesse pubblico attraverso un onere motivazionale analitico (v., Deliberazione n. 8/2019, Sez. regionale controllo Corte dei Conti Lombardia). In altre parole, deve prendersi atto dell’esistenza di un vincolo di scopo che non può alterare il principio di legalità che impone alla P.A. di perseguire l’interesse pubblico e che giustifica la decisione di partecipare o costituire o alienare una società (per esigenze di razionalizzazione o per doveri normativi) con trasparenza, dovendosi sempre assicurare la pubblicità, corollario dell’evidenza pubblica che si atteggia a principio guida dell’intera azione amministrativa.

19 luglio 2020

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