Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Decreto semplificazioni: stop ai ritardi nella conclusione dei procedimenti
Servizi Comunali Procedimenti amministrativiApprofondimento di Michele Deodati
Decreto semplificazioni: stop ai ritardi nella conclusione dei procedimenti
Michele Deodati
La modifica normativa varata dal Governo con il decreto semplificazione (D.L. n. 76/2020) è finalizzata ad intervenire sulle procedure amministrative, per risolvere i numerosi problemi che la consistente riforma messa in atto nel 2015 con la legge n. 124 (c.d. riforma Madia) non è riuscita a sciogliere. Nonostante il recupero di efficienza dovuto all’azione degli Sportelli unici digitali e all’utilizzo della Conferenza di servizi asincrona, accade ancora troppo spesso che i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi superino i termini di legge.
La norma dell’art. 12 del D.L. n. 76 modifica l’art. 2 della legge n. 241/1990 aggiungendo un nuovo comma 4-bis, in base al quale le pubbliche amministrazioni misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Spetterà ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata, definire modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi.
Ma nel mirino del decreto semplificazioni finisce anche l’abitudine di adottare gli atti dopo la scadenza dei termini fissati per la conclusione della Conferenza di servizi (artt. 14-bis/14-ter) o nel caso del silenzio-assenso orizzontale (art. 17-bis), silenzio-assenso provvedimentale (art. 20), provvedimenti inibitori in caso di Scia (art. 19, comma 3 e 6-bis). Quando l’atto di assenso dell’ente terzo interviene in ritardo, anche il provvedimento conclusivo della Conferenza subisce un effetto slittamento, a tutto discapito di chi ha presentato la domanda di autorizzazione e sperava di poter contare su tempi certi. La modifica normativa vuole archiviare anche questa prassi.
Amministrazione digitale
Seguono alcune modifiche “chirurgiche” che intendono imporre una volta di più l’esigenza di comunicare in modo digitalizzato. Al fianco dell’ufficio o dell’unità organizzativa competente, nella comunicazione di avvio del procedimento bisognerà anche indicare il domicilio digitale dell’amministrazione, oltre alle modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti di cui alla legge sul procedimento.
Articolo 10-bis: preavviso di diniego
Modifiche anche per il preavviso di diniego di cui all’art. 10-bis della l. n. 241/1990. I termini di conclusione dei procedimenti, che rimangono sospesi in forza della comunicazione di preavviso, ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine per la loro presentazione. Ciò significa che rimane uno spazio più ampio per l’Amministrazione che deve valutare le osservazioni e chiudere il procedimento. La previsione è d’aiuto nel caso in cui il termine residuo del procedimento principale sia molto esiguo.
attività consultiva
con le modifiche all’art. 16 della legge n. 241/1990, si intende snellire l’iter burocratico che caratterizza l’attività consultiva. Non si distingue più tra pareri facoltativi e obbligatori: in caso di decorrenza del termine per l’emissione del parere senza che sia stato comunicato l’atto, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del parere.
Silenzio-assenso orizzontale
Anche l’art. 17-bis viene modificato. Ora la rubrica prende il nome “Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti”. Esclusi i casi che riguardano i procedimenti ambientali o culturali, quando per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione. Lo stesso termine si applica qualora le esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo.
Autodichiarazioni
Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 18 della legge n. 241/1990, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
Alcune modifiche riguardano infine il regime dei c.d. vizi meramente vizianti ma non invalidanti, di cui all’art. 21-octies. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis.
Gli obblighi di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, entrano a far parte dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 29, comma 2-bis.
Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici statali provvedono a verificare e a rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Gli enti locali possono gestire in forma associata in ambito provinciale o metropolitano l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province e le città metropolitane definiscono nelle assemblee dei sindaci delle province e nelle conferenze metropolitane appositi protocolli per organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, connesse all'attuazione delle norme di semplificazione della documentazione e dei procedimenti amministrativi.
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Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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