Trattamento economico segretario comunale supplente

Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi

Quesiti
di Venanzi Fabio
25 Luglio 2020

Si chiede se nella base di calcolo relativa al trattamento economico da riconoscere ad un Segretario Comunale supplente si debba:

  • tenere conto del rateo della tredicesima mensilità;
  • utilizzare come divisore 30 (invece di 26), in quanto la supplenza ha durata pari a 5 giorni;
  • considerare il cosiddetto "galleggiamento" ex art. 41, comma 5, CCNL Segretari del 16/05/2001 (biennio economico 1998/1999).
Risposta

Il compenso spettante al segretario comunale con incarico a scavalco è definito dal decreto prefettizio di conferimento della supplenza/reggenza.

Di norma, il compenso spettante è pari al 15 (o 25) percento della retribuzione complessiva in godimento, di cui all’articolo 37, comma 1, lett. da a) a e) del CCNL 16 maggio 2001.

La tredicesima mensilità è disciplinata dall’articolo 37, comma 2, CCNL 2001, motivo per cui si ritiene che non debba essere considerata.

In merito al galleggiamento, considerato che tale emolumento deve essere ricompreso nella nozione di “retribuzione di posizione”, come affermato dall’Aran in diversi orientamenti (tra cui SEG_020), si ritiene che debba essere considerato.

Il divisore da utilizzare è 30. 

22 luglio 2020               Fabio Venanzi

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