Sagre, fiere e feste di paese - PARTE 1
Criticità e spunti per i Comuni nella gestione e organizzazione di questa tipologia di eventi
Risposta al quesito della Dott.ssa Patrizia Ruffini
QuesitiL'imputazione nel titolo 4 delle spese del bilancio di previsione 2020 a titolo di fondo accantonamento dl. 35/13 per l'importo del residuo debito al 31.12.2019, poiché fino al 2018 era stato sterilizzato nel fcde nonché a titolo di fondo accantonamento d.l. 34/20 art. 116, determina un disequilibrio di parte corrente pari a € -726381,70. Gli accantonamenti a fondo per complessivi € 1.292886,22 afferiscono a € 809.000,70 fondo d.l. 34/20 e per € 483885,52.
Innanzi tutto si ricorda: il principio contabile della competenza finanziaria potenziata prevede che nel prospetto degli equilibri le entrate derivanti da anticipazioni di liquidità partecipano all’equilibrio di parte corrente, imputate alla voce «Entrate per accensioni di prestiti destinate all’estinzione anticipata di prestiti».
Dopo la sentenza della corte costituzionale 4/2020, l’articolo 39-ter del Dl 162/2019 stabilisce che in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità (Fal) nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all’ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al Dl 35/2013 (e successivi rifinanziamenti) ancora da rimborsare a fine anno 2019.
Il fondo è da iscrivere nell’annualità 2020 del preventivo 2020-2022, per l’intero importo del Fal accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, sia fra le entrate che fra le spese. Nella parte entrata è da prevedere come utilizzo del risultato di amministrazione; al Titolo IV della spesa è da contabilizzare in parte come rimborso e per la restante quota nella missione 20, programma 03, come ulteriore stanziamento relativo al fondo anticipazione di liquidità (articolo 39-ter, comma 3, lettera a).
Per iscrivere le voci nell’annualità 2021 del bilancio 2020/22, la norma specifica poi: all’annualità 2021 e fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, il fondo è iscritto, per il medesimo importo stanziato in spesa dell’anno precedente, nell’entrata del bilancio (comma 3, lettera b). In spesa va poi previsto il rimborso e il fondo per la restante quota. La norma permette dunque agli enti di utilizzare il risultato di amministrazione, per la quota corrispondente al Fal, anche per gli anni successivi al 2020, in deroga al principio secondo cui il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. Per la voce «Utilizzo risultato di amministrazione» è previsto il rigo «Anticipazioni di liquidità» valorizzabile anche per gli anni successivi al primo. Viene dunque estesa agli enti locali la regola adottata dalle regioni dal 2015.
Per evitare blocchi agli enti in disavanzo, la norma stabilisce anche la deroga al comma 897 della legge 145/2018, per cui queste amministrazioni possono applicare al bilancio di previsione la quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità anche gli enti con risultato di amministrazione negativo.
Infine, l’eventuale peggioramento del disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, causato dall’incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dal 2020, per un importo pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio. L’ente deve quindi iscrivere tale voce prima delle spese.
17 luglio 2020 Patrizia Ruffini
Criticità e spunti per i Comuni nella gestione e organizzazione di questa tipologia di eventi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento dell’Economia – 11 giugno 2025
Corte Costituzionale – Sentenza 21 maggio 2025, n. 80
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Decreto 20 maggio 2025
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