Approfondimento di Michele Deodati

Il decreto semplificazioni e la Conferenza di Servizi: misure di accelerazione

Servizi Comunali Procedimenti amministrativi Semplificazione
di Deodati Michele
27 Luglio 2020

Approfondimento di Michele Deodati                                                                                 

Il decreto semplificazioni e la Conferenza di Servizi: misure di accelerazione

Michele Deodati

 

Il decreto semplificazione ha affrontato anche i problemi che ancora affliggono i procedimenti amministrativi in Conferenza di servizi, non del tutto risolti anche dopo la riforma del 2015. Fino alla data del 31 dicembre 2021, quando un’Amministrazione debba convocare una Conferenza di servizi decisoria, potrà fare ricorso alla modalità semplificata di cui all’art. 14-bis della l. n. 241/1990. La possibilità di fare ricorso alla modalità semplificata richiede però l’applicazione delle seguenti modificazioni:

  • tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni;
  • al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Quanto alla prima modifica, possiamo rilevare che il termine di 60 giorni si pone circa a metà strada tra il termine ordinario di 45 giorni e quello di 90 previsto nel caso siano interessati enti preposti alla tutela dell’ambiente, della salute o del territorio. La seconda modifica è più problematica, se non altro perché va applicata al di fuori dei casi previsti dal comma 5 dell’art. 14-bis, che non sono agevolmente individuabili. Infatti, tale disposizione comprende sia il caso in cui è decorso il termine perentorio per l’espressione delle determinazioni degli enti e siano stati acquisiti assensi senza condizioni o le condizioni richieste siano ritenute superabili, sia il caso in cui uno o più atti di dissenso che non siano ritenuti superabili, e pertanto si proceda ad emettere una determinazione negativa. Essendo questo l’ambito delle casistiche, non sembrano residuare grandi margini per situazioni ulteriori in grado di azionare la seconda delle modifiche apportate. Il senso della previsione è comunque quello di chiamare in causa gli enti responsabili dell’inerzia e prendere atto delle rispettive posizioni, al fine di concludere senza ulteriore ritardo alla chiusura del procedimento.

L’unica soluzione in grado di comportare la chiusura certa delle procedure nei termini è ampliare le decadenze dal potere, strada peraltro in parte già intrapresa con la riforma Madia e poi proseguita con il decreto n. 76/2020. All’art. 12 di quest’ultima normativa si istituisce una nuova ipotesi di inefficacia del provvedimento amministrativo, per cui diventa tale anche il provvedimento adottato dopo il termine di conclusione del relativo procedimento. La decadenza del potere, per come è stata attuata, e cioè con l’introduzione dell’inefficacia dell’atto tardivo, rischia però di abbattersi sulle esigenze del privato richiedente, che si troverà a dover fare i conti sia con un danno da ritardo, dovuto all’inerzia, sia con un atto inefficace, e quindi con un silenzio-inadempimento, non potendo contare sugli effetti a lui favorevoli del silenzio-assenso, misura che invece è prevista nella procedura ordinaria della Conferenza di servizi.

Preso per assodato che la strada della semplificazione mediante abrogazione di norme o procedure non è percorribile, sarebbe più opportuno intervenire per rafforzare ed ampliare gli effetti del silenzio-assenso, unico, reale strumento per “punire” le amministrazioni che per ragioni varie rimangono inerti o si esprimono tardivamente. Di conseguenza, andrebbe però chiarita la cernita dei procedimenti che in ossequio al diritto europeo non possono essere assoggettati al silenzio-assenso perché devono concludersi con l’adozione di un provvedimento espresso, essendo troppo vaga l’attuale formulazione di questa eccezione.

26 luglio 2020

Indietro

Approfondimenti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×