Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiL'art. 68, comma 3 del CCNL 21.05.2018 sancisce che almeno il 30% del Fondo decentrato di cui all'art. 67, comma 3 debba essere riservato all'erogazione di premialità relative alla performance individuale. Per quanto concerne direttamente la valorizzazione delle prestazioni individuali, l'art. 69, commi 1 e 2 del CCNL del Comparto Funzioni Locali prescrive che ai dipendenti più meritevoli debba essere corrisposta una maggiorazione del premio individuale, che si cumula alla quota di detto premio, "non inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1".
Come si calcola, a livello puramente tecnico, il 30% di maggiorazione del premio individuale spettante ai più meritevoli?
In particolare si chiede:
1) L'importo del 30% da destinare ai più meritevoli va scorporato dal Fondo generale destinato alla Performance individuale?
2) Una volta stabilito l'importo da destinare ai più meritevoli, in quale modo si stabilisce il numero degli aventi diritto?
3) La quota del premio da erogare ai più meritevoli deve essere pari o superiore al 30% dell'importo medio attribuito al personale valutato positivamente? All'interno di questo personale valutato positivamente vanno considerati anche gli stessi dipendenti più meritevoli?
La maggiorazione del premio individuale è stata introdotta dall’art. 69 CCNL funzioni locali che attua quanto previsto dall’art. 19 del DLgs. 150/2009, ovvero la previsione per la quale il CCNL debba fornire i criteri per generare un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati alle valutazioni finali. A tale riguardo, infatti, la clausola negoziale prescrive che ai dipendenti che abbiano conseguito le valutazioni più elevate, secondo quanto stabilito dal sistema di valutazione dell’Ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale, che si aggiunge alla quota dello stesso premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base di criteri selettivi.
In base a tale previsione contrattuale, pertanto, occorre prestare attenzione ai seguenti aspetti:
1) il sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato dall’Ente, deve consentire di collocare gli esiti delle valutazioni individuali, effettuate secondo lo schema valutativo offerto dall’art. 9, comma 2, del Decreto 150/2009, nell’ambito di diversi livelli premiali, in modo da rendere chiaro e trasparente quale sia il range valutativo più elevato cui attribuire la premialità aggiuntiva. La contrattazione integrativa dovrà, poi, stabilire, in base alla previsione del comma 3 dell’art. 69, la quota massima di personale cui possa essere riconosciuta tale maggiorazione;
2) l’entità della premialità aggiuntiva, non inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei soli premi spettanti in esito alla valutazione individuale corrispondente al range valutativo più elevato, deve essere determinata dalla contrattazione integrativa. Se quest’ultima non dovesse determinarsi, peraltro, sarebbe problematica l’applicazione anche solo dell’incremento minimo contrattuale del 30%, atteso che la contrattazione integrativa deve individuare la quota massima di personale cui possa essere attribuita tale premialità integrativa;
3) una volta determinata l’entità complessiva delle risorse destinate a remunerare la performance individuale, l’entità del premio individuale, spettante in base all’esito delle valutazioni, deve essere calcolata tenendo conto che una quota delle risorse dovrà essere destinata alla premialità aggiuntiva spettante al personale che abbia conseguito le valutazioni più elevate. Infatti, la premialità aggiuntiva deve trovare necessariamente spazio di finanziamento nell’ambito delle risorse disponibili e, conseguentemente, l’entità dei premi-base dovrà essere determinata tenendo conto dell’entità delle risorse assorbite da tale specifica destinazione premiale, fatta salva la possibilità di finanziamento a valere sul fondo con riduzione di altre destinazioni.
L’esempio che segue aiuta a comprendere meglio le modalità di calcolo della maggiorazione del premio individuale.
Importo complessivo destinato alla produttività |
€ 10.000,00 |
Modalità di calcolo |
Numero di dipendenti valutati positivamente |
12 |
|
Dipendenti che accedono alla maggiorazione del premio individuale (10%) |
1,2 |
12*0,10 |
Arrotondamento del numero di dipendenti che accedono al premio |
2 |
|
Premio medio |
€ 793,65 |
10.000/(12+2*0,30) |
Premialità ulteriore per ciascun dipendente che accede alla premialità ulteriore |
€ 238,10 |
793,65*0,30 |
Somma complessiva per la premialità ulteriore |
€ 476,19 |
238,10*2 |
Somma complessiva per la produttività ordinaria |
€ 9.523,81 |
793,65*12 |
Totale premi distribuiti |
€ 10.000,00 |
9.523,81+476,19 |
|
L’esempio sopra riportato effettua la distribuzione delle risorse tenendo conto che il 10% dei dipendenti accede alla maggiorazione del premio nella misura del 30% del valore medio dei premi individuali.
L’esempio sopra riportato può essere ulteriormente perfezionato applicando la percentuale di dipendenti che accedono alla maggiorazione (nell’esempio il 10%) ai soli dipendenti che abbiano avuto una valutazione corrispondente al range più elevato delle valutazioni individuali, come definito dal Sistema di misurazione e valutazione (per esempio ai dipendenti che abbiano avuto una valutazione compresa tra 90 e 100, ovviamente nei casi in cui la valutazione sia su scala centenaria). Quest’ultima regola si presta ad essere applicata in enti con un numero di dipendenti molto più elevata rispetto all’esempio sopra riportato.
In conclusione, con riferimento ai quesiti posti:
presentata dal dott. Angelo Maria Savazzi
Indicazioni operative per le Amministrazioni pubbliche
Indicazioni operative per le Amministrazioni pubbliche
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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