Approfondimento di Michele Deodati

Decreto semplificazioni: ancora modifiche per il Codice dell’Amministrazione digitale

Servizi Comunali Semplificazione Servizi digitali
di Deodati Michele
28 Luglio 2020

Approfondimento di Michele Deodati                                                                 

Decreto semplificazioni: ancora modifiche per il Codice dell’Amministrazione digitale

 

Michele Deodati

 

Il decreto semplificazioni (D.L. n. 76/2020) apporta alcune modifiche “chirurgiche” al Codice dell’Amministrazione digitale, con l’intento di imporre una volta di più l’esigenza di comunicare in modo digitalizzato. Siamo di fronte alla trentunesima modifica di una delle normative più tormentate dell’ordinamento giuridico italiano, che forse trova eguali solo nel Codice degli appalti.

 

L’unico punto di accesso telematico

Alcune norme legate al digitale intervengono nel tessuto della legge generale sul procedimento amministrativo. Al fianco dell’ufficio o dell’unità organizzativa competente, nella comunicazione di avvio del procedimento bisognerà anche indicare il domicilio digitale dell’amministrazione, oltre alle modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti di cui alla legge sul procedimento.

Ma è con il Titolo III del decreto semplificazioni che si palesa l’intenzione del Legislatore: modificare il CAD al fine di semplificare e favorire l'accesso ai servizi in  rete della pubblica amministrazione da parte  di  cittadini  e  imprese  e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle tecnologie  digitali.

 

Domicilio digitale

Per facilitare il dialogo telematico tra amministrazione e cittadini, in corrispondenza dell’unico punto di accesso pubblico si rafforza il domicilio digitale del privato, con la consapevolezza che a monte di tutte le misure finalizzate ad incentivare gli scambio per via telematica, occorre superare il divario digitale che impedisce ad una grande fetta della popolazione di utilizzare la tecnologia. Si dispone dunque, con una formulazione alquanto infelice dal punto di vista della tecnica redazionale, che le Amministrazioni possono  predisporre  le  comunicazioni  ai soggetti che non hanno un  domicilio  digitale  ovvero  nei  casi  di domicilio digitale non attivo, non funzionante o  non  raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma  digitale  o  altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri  archivi,  ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa  sostituita  a  mezzo   stampa   predisposta   secondo   le disposizioni  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  12 dicembre 1993, n. 39  ovvero  un  avviso  con  le  indicazioni  delle modalità con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario. Per semplificare, si intende dire che nel caso in cui non sia possibile dialogare con il cittadino attraverso un domicilio digitale, le Amministrazioni possono inviare i propri atti in forma cartacea, utilizzando il noto sistema della firma autografa sostituita a mezzo stampa, oppure pubblicare un avviso con le istruzioni per la messa a disposizione degli atti ai destinatari.

 

Carta d’identità elettronica

Viene inoltre potenziato l’uso della carta d’identità elettronica per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione, a cui si accompagna l’invito rivolto alle amministrazioni, a rendere fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione su  dispositivi  mobili anche attraverso il punto di accesso telematico, salvo impedimenti di  natura  tecnologica. Altra disposizione programmatica quella che prevede, per le amministrazioni, l’accessibilità di tutti i loro servizi anche in modalità digitale e il conseguente avvio dei relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 febbraio 2021.

 

Presentazione delle istanze in digitale

Le modifiche toccano anche l’art. 65, dedicato alla modalità di presentazione delle istanze in digitale. Le istanze sono validamente presentate anche nel caso in cui il dichiarante è identificato, oltre che con SPID, con carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi.

Le istanze sono validamente presentate anche se formate attraverso il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili, e cioè tramite app.

Altra modalità riguarda la presentazione da parte dell'istante o del dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale a tutti gli effetti.

 

Sanzioni

Non poteva mancare un’ulteriore previsione di tipo sanzionatorio, per una delle normative che detiene un altro record: quello del più diffuso e più alto numero di violazioni. La violazione delle norme di cui all'articolo 64, comma  3-bis, che riguarda l’accessibilità ai servizi esclusivamente con identità digitale e carta d’identità elettronica, costituisce  mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti  responsabili  delle  strutture  competenti  e comporta  la  riduzione,  non  inferiore  al  30  per   cento  della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. A tal proposito, va evidenziato il divieto dal 28 febbraio  2021 di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi  in  rete,  diverse  da  SPID,  CIE  o  CNS,  fermo  restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

26 luglio 2020

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