Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Riforma delle politiche della famiglia: reso finalmente pubblico il “Family Act”
Servizi Comunali Servizi alla personaApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Riforma delle politiche della famiglia: reso finalmente pubblico il “Family Act”
Amedeo Di Filippo
Pubblicato a distanza di più di un mese dalla presentazione il DDL recante le deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, passato alle cronache come “Family Act”, elaborato dal Ministro con delega alle politiche per la famiglia.
Le motivazioni
Il testo del DDL (Atto Camera n. 2561), approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 11 giugno, delinea la cornice normativa e le scadenze temporali entro le quali il Governo sarà chiamato ad approvare i decreti legislativi di attuazione, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa delle bambine, dei bambini e dei giovani e favorire la conciliazione della vita familiare col lavoro, in particolare quello femminile.
Parte dall’assunto che i benefìci a favore dei figli devono essere concepiti culturalmente come un investimento sul futuro, dovendo i bambini essere considerati come un valore sociale, secondo i principi sanciti dall’art. 30 della Costituzione. Oggi, la necessità di un intervento straordinario da parte dello Stato per il sostegno delle famiglie è emersa con forza non appena, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata decisa la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole.
Ma questo si aggiunge ad un trend di costante declino demografico nel nostro Paese, che ha rilevanti conseguenze a livello sociale, economico e territoriale: “La denatalità – si legge nella relazione al DDL – rappresenta un problema che ha assunto dimensioni tali da richiedere in tempi rapidi una risposta da parte del Governo, la cui azione politica deve essere orientata al contrasto dei fattori che ne hanno determinato l’origine”. Il superamento del nostro “inverno demografico” diviene una questione di interesse nazionale di prioritaria rilevanza.
Da qui l’esigenza di sostenere la natalità con un apporto economico continuativo a tutte le famiglie, non limitato ai primi anni di vita dei figli, bensì protratto fino a quando i figli avranno acquisito l’indipendenza economica dalla famiglia d’origine. Non si tratta di misure di contrasto della povertà, dirette alle categorie meno abbienti, bensì di aiuti indispensabili per tutte le famiglie con figli, a prescindere dall’occupazione dei genitori.
I contenuti
Il DDL si compone di otto articoli. Il primo contiene l’oggetto, i princìpi e criteri direttivi generali, tra i quali assicurare l’applicazione universale di benefìci economici ai nuclei familiari con figli a carico secondo criteri di progressività basati sull’applicazione dell’ISEE, promuovere la parità tra i sessi all’interno dei nuclei familiari favorendo l’occupazione femminile, affermare il valore sociale delle attività educative e di apprendimento dei figli, introdurre misure che favoriscano l’individuazione dei servizi offerti e l’accesso delle famiglie ai medesimi, abolire o modificare le misure a sostegno delle famiglie e della genitorialità vigenti.
L’art. 2 prevede l’istituzione dell’”assegno universale”, che costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli, il cui importo è modulato sulla base dell’ISEE. Verrà attribuito mensilmente per ciascun figlio non oltre il diciottesimo anno, a decorrere dal settimo mese di gravidanza, incrementato per ciascun figlio con disabilità.
L’art. 3 reca la delega per il riordino delle misure di sostegno all’educazione dei figli, finalizzata a razionalizzare il sistema dei benefìci fiscali a questi relativi, garantire in tutto il territorio nazionale l’istituzione e il sostegno dei servizi socio-educativi per l’infanzia, prevedere misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire – “anche per l’intero ammontare” – il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l’infanzia, prevedere misure di sostegno alle famiglie per le spese per i figli affetti da patologie fisiche e non fisiche nonché misure di sostegno per le spese in relazione a viaggi di istruzione, all’iscrizione annuale o all’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva nonché alla frequenza di corsi di lingua straniera, di arte e di musica, prevedere misure di sostegno per l’acquisto di libri e biglietti di ingresso a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, prevedere ulteriori misure di sostegno per le spese relative all’acquisto dei libri di testo e altre forme di sostegni, benefìci e prestazioni.
Conciliazione vita/lavoro
All’art. 4 vi è la delega per la disciplina dei congedi parentali e di paternità, tesa a introdurre modalità flessibili, prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire di un permesso retribuito per i colloqui con gli insegnanti, stabilire un periodo minimo di congedo parentale non cedibile all’altro genitore per ciascun figlio, prevedere misure che favoriscano l’estensione della disciplina relativa ai congedi parentali anche ai lavoratori autonomi, prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, rivedere il congedo di paternità.
L’art. 5 si occupa degli incentivi al lavoro femminile e dell’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, prevedendo la detraibilità o deducibilità delle spese sostenute per servizi domestici e all’assistenza di familiari, una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli, l’introduzione di incentivi per i datori di lavoro che adottano modalità di lavoro flessibile, il finanziamento di nuove imprese femminili e ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile nelle regioni del Mezzogiorno.
L’art. 6 contiene la delega per sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell’autonomia finanziaria dei giovani, che impegna il Governo a prevedere detrazioni fiscali per l’acquisto di libri di testo universitari e per i contratti di locazione di abitazioni nonché agevolazioni fiscali per la locazione dell’immobile adibito ad abitazione principale in favore delle giovani coppie.
L’art. 7 disciplina il consueto procedimento per l’adozione dei decreti legislativi. L’art. 8 dispone che all’attuazione delle nuove disposizioni si debba provvedere nei limiti delle risorse dell’autorizzazione di spesa ma anche di quelle derivanti dalla modificazione o dall’abolizione dei seguenti strumenti: assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, assegno di natalità, premio alla nascita, buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l’infanzia, Fondo di sostegno alla natalità, detrazioni fiscali per minori a carico, assegno per il nucleo familiare, detrazione delle spese documentabili per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede.
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