Approfondimento di Amedeo Di Filippo

Legittima la revoca della concessione cimiteriale perpetua

Servizi Comunali Concessioni cimiteriali
di Di Filippo Amedeo
01 Agosto 2020

Approfondimento di Amedeo Di Filippo                                                                          

Legittima la revoca della concessione cimiteriale perpetua

di Amedeo Di Filippo

 

La durata massima di 99 anni prevista per le concessioni cimiteriali dal regolamento di polizia mortuaria si estende anche a quelle di durata superiore o perpetue, a condizione che siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e che si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno, non rimediabile tempestivamente in altro modo. Lo afferma il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza n. 565/2020 (nel file allegato).

Le concessioni

È stata impugnata in primo grado una determina dirigenziale recante la revoca di una concessione cimiteriale perpetua. Il ricorso è stato accolto dal Tar Sicilia, il quale ha ritenuto che l’art. 92 del DPR n. 285/1990, il regolamento di polizia mortuaria, non si applichi alle concessioni perpetue. È qui disposto che le concessioni a privati ed enti da parte del Comune per l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività, “sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo”.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del DPR n. 803/1975, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di uno nuovo.

Il Comune ha proposto appello deducendo che il regolamento di polizia mortuaria non contempla più le concessioni cimiteriali “perpetue”, prevedendo una durata massima di 99 anni, per cui anche le concessioni perpetue o di durata superiore a 99 anni, eventualmente già rilasciate o che vengano rilasciate, andrebbero equiparate, nel regime giuridico, alle concessioni a termine e come queste sarebbero revocabili decorsi 50 anni dall’ultima tumulazione.

La revoca

Il CGA Sicilia dichiara fondato l’appello, interpretando che l’art. 92 si estende anche alle concessioni di durata superiore o perpetue o che dovessero essere rilasciate successivamente in contrasto con la clausola legale di durata. Questo comporta che la possibilità di revoca delle concessioni cimiteriali si applica sia alle concessioni a termine che a quelle perpetue, ma a due condizioni:

  • che siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma;
  • che si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno, non rimediabile tempestivamente in altro modo.

28 luglio 2020

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