Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
La Legge n. 3/2019: i contenuti del provvedimento e gli adempimenti di competenza delle forze politiche e dei Comuni superiori ai 15.000 abitanti
Servizi Comunali AnticorruzioneApprofondimento di Cosimo Damiano Zacà
La Legge n. 3/2019: i contenuti del provvedimento e gli adempimenti di competenza delle forze politiche e dei Comuni superiori ai 15.000 abitanti
Cosimo Damiano Zacà
Premessa
Il 24 settembre 2018 è stato presentato alle Camere il disegno di legge “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.
L’iter parlamentare, abbastanza travagliato per la delicatezza e l’importanza dell’argomento trattato, si è concluso il 18 dicembre 2018 con l’approvazione della legge n. 3 del 9 gennaio 2019 che detta, come si evince dal titolo della stessa, misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, introdotte con modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice civile, all'ordinamento penitenziario e ad alcune leggi speciali.
La legge, comunemente nota come “spazzacorrotti”, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019 e si compone di un unico articolo, suddiviso in trenta commi e distinto in due parti: la prima parte (commi da 1 a 10) reca misure per il contrasto dei reati contro la Pa, nonché in materia di prescrizione del reato; la seconda parte (commi da 11 a 30) prevede norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici.
Tale novella ha comportato una sostanziale equiparazione della disciplina di tali reati a quella prevista per i reati di criminalità organizzata.
Tutte le misure sono entrate in vigore dal 31 gennaio 2019, ad eccezione delle norme che sospendono il corso della prescrizione in vigenza, invece, dal 1° gennaio 2020.
Vediamo di seguito, in maniera sintetica, le misure più significative introdotte.
Le misure contro la corruzione
Con le modifiche al codice penale, la legge prevede la possibilità di perseguire, a differenza del passato, senza una richiesta del Ministro della Giustizia e una denuncia di parte, i cittadini italiani o stranieri che commettono alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione all'estero.
La disposizione amplia, inoltre, l'ambito applicativo e inasprisce le pene accessorie conseguenti alla condanna per reati contro la P.A.
Il riferimento è, ad esempio, all'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e alla condanna all'interdizione dai pubblici uffici, che diventano perpetue in caso di condanna superiore a 2 anni di reclusione.
La pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici permane anche in caso di riabilitazione del condannato, per ulteriori 7 anni.
L'incapacità di contrattare con la p.a. è introdotta anche come misura interdittiva, da applicare all'imputato, però, prima della condanna.
La norma interviene, inoltre, sulla disciplina della sospensione condizionale della pena, subordinando la concessione, in caso di delitti contro la Pubblica Amministrazione, al pagamento della riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa e consentendo al giudice di non estenderne gli effetti alle pene accessorie.
Altra misura contenuta nel testo, è l’aumento della pena per il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione e l’abrogazione del delitto di millantato credito, ricomprendendo anche questa condotta nel delitto di traffico di influenze illecite.
Prevede, altresì, una causa di non punibilità per coloro che collaborano con la giustizia, a condizione, però, che vi sia una confessione spontanea e che questa intervenga prima che l'interessato abbia notizia di un’indagine a suo carico e comunque entro e non oltre 4 mesi dalla commissione del reato.
Sempre sul fronte della prevenzione, la “spazzacorrotti” consente, anche in relazione ai delitti di corruzione, al giudice dell'impugnazione di accertare la responsabilità dell'imputato nonostante la prescrizione del reato; ciò al fine di provvedere sempre e comunque alla confisca allargata del denaro o dei beni frutto dell'illecito.
Per completezza, dobbiamo aggiungere che la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma in alcune sue parti; in particolare sulla retroattività della legge relativamente ai reati commessi prima della sua entrata in vigore, che sappiamo è avvenuta il 31/12/2019.
Il giudizio della Consulta è arrivato dopo un’approfondita discussione in camera di consiglio sulle censure sollevate da numerosi giudici sulla retroattività della legge, che ha esteso ai reati di corruzione la "stretta" sulla concessione dei benefici e delle misure alternative alla detenzione.
Secondo i Giudici delle leggi, infatti, l'applicazione retroattiva di una disciplina che comporta una radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, rispetto a quella prevista al momento del reato, è incompatibile con il principio di legalità delle pene, sancito dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione.
La sospensione della prescrizione
Altra modifica sensibile operata dalla legge in esame è quella relativa alla prescrizione, attraverso la rivisitazione di alcuni articoli del codice penale.
Al riguardo, con la modifica all’art. 158, primo comma, c.p., stabilisce che il tempo della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione e con la riforma dell’art. 159, secondo comma, c.p., che il decorso della prescrizione, rimane, altresì, sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna.
E’ entrata in vigore, come anticipato in premessa, dal 1 gennaio 2020.
Trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici in tema di finanziamenti
La spazzacorrotti, come accennato, interviene anche in ambito del finanziamento dei partiti o movimenti politici rivisitando le leggi in vigore ed introducendo nuove misure in tale ambito.
Statuisce all’art. 1, comma 11, che i contributi in denaro complessivamente superiori nel corso dell’anno a 500 euro per soggetto erogatore, o altre forme di sostegno dal valore equivalente, elargiti in favore di partiti e movimenti politici sono sottoposti ad un particolare regime di pubblicità (identità dell’erogante, entità del contributo o valore della prestazione, data dell’erogazione ecc.) attraverso l’annotazione in un apposito registro custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, con l’inserimento nel rendiconto di esercizio e mediante pubblicazione sul sito istituzionale del partito o movimento politico.
Precisa, inoltre, al comma 16, che i soggetti politici beneficiari di interventi di sostegno, in qualsiasi modo intesi, devono trasmettere annualmente i rendiconti di esercizio alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all’articolo 9, comma 3, della legge n. 96/2012.
Il comma 12, stabilisce per i partiti e i movimenti politici, nonché per le liste che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti, il divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da Governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate ad obblighi fiscali in Italia.
La norma introduce altresì il divieto, per le persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali, di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste che partecipano alle elezioni nei comuni appartenenti alla fascia demografica indicata.
Interviene, poi, con il comma 17, in materia di tracciabilità dei contributi ai partiti politici: in particolare, riduce da 5.000 a 500 euro il limite dell’importo ricevuto a titolo di liberalità che dà luogo all’obbligo di inserimento nella dichiarazione patrimoniale o di reddito, nonché il tetto al raggiungimento del quale è fatto obbligo di inserimento nell’elenco dei soggetti erogatori da trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati.
Per analoga finalità, il testo, al comma 18, rivisita le problematiche relative al limite di finanziamento, da 5.000 a 3.000 euro, al raggiungimento del quale, è fatto obbligo ai partiti, movimenti politici a tutti i livelli (nazionale, regionale, provinciale e comunale) o loro articolazioni politico-organizzative, di sottoscrivere una dichiarazione congiunta con l’erogatore, da depositare presso la Presidenza della Camera dei deputati.
Estende, inoltre, alle cooperative sociali ed ai consorzi di cui alla legge n. 381/1991, il divieto di erogare finanziamenti o contributi in favore di partiti politici o loro articolazioni e gruppi parlamentari (art. 1, co. 19).
Sempre in tema di trasparenza, all’art, 1, comma 20, nei rapporti tra partiti o movimenti politici e fondazioni, la “spazzacorrotti” definisce puntualmente gli enti che, in ragione della caratteristica composizione dei propri organi e del tipo di liberalità elargite a tali organizzazioni, si ritengono equiparati a partiti e movimenti politici ai fini dell’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e semplificazione.
Da ultimo, disciplina all’art. 1, commi 21-23, le sanzioni per la violazione delle suddette norme inerenti alla trasparenza.
Trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici in tema di candidature
La legge in sede di prima applicazione è stata poco pubblicizzata ed ha creato qualche problema interpretativo soprattutto nei confronti dei partiti politici più piccoli e, quindi, poco organizzati.
La norma, all’articolo 1, commi 14 e 15, prevede che, in occasione di competizioni elettorali nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, per le forze politiche che partecipano direttamente alle elezioni, è fatto obbligo di pubblicare, entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni, sul proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai propri candidati ed il relativo certificato penale.
Il certificato per essere valido, deve essere stato rilasciato dal casellario giudiziario non oltre 90 giorni prima della data fissata per le elezioni.
Non è richiesto il rilascio del consenso degli interessati per la pubblicazione e le imposte di bollo e le altre spese previste sono ridotte della metà se la richiesta del certificato del casellario è effettuata per uso «candidatura».
La richiesta del certificato penale al casellario, si ritiene, possa essere fatta dai singoli candidati, naturalmente con la stessa causale, che consentirà di beneficiare delle stesse agevolazioni: dimezzamento dei costi del bollo e delle altre eventuali spese.
Questo presuppone che ogni forza politica, per gli adempimenti suddetti, si doti, in tempi ragionevolmente brevi, in prossimità di elezioni amministrative comunali, di un proprio sito internet.
Il mancato adempimento degli obblighi in materia di trasparenza da parte dei partiti e movimenti politici, non comporta l’esclusione della lista dalla competizione elettorale da parte della Commissione /Sottocommissione Elettorale Circondariale, ma, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge più volte citata, viene irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000 da parte della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici a carico dei responsabili.
La medesima sanzione amministrativa pecuniaria è prevista anche per i partiti o movimenti politici che omettono di trasmettere il rendiconto di esercizio alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici. Le somme riscosse in applicazione di tutte le sanzioni menzionate sono destinate alla Cassa delle ammende.
La sanzione, per i partiti e i movimenti politici, sarà a carico dei segretari/presidenti, mentre per le liste civiche il riferimento è ai delegati di lista.
Viene chiarito, in risposta ad un apposito quesito, che, in occasione del rinnovo dei propri organi, il Comune (sopra i 15.000 abitanti) deve richiamare, con le modalità che riterrà opportune, l’attenzione dei partiti, dei movimenti politici e delle liste civiche in ordine agli adempimenti richiesti a loro carico dalla “spazzacorrotti”.
Gli adempimenti di competenza dei Comuni in tema di candidature
Gli stessi documenti pubblicati sui siti dei partiti, movimenti e liste civiche sono ripubblicati entro il 7° giorno antecedente la data delle elezioni, in apposita sezione del sito del Comune, denominata «Elezioni trasparenti» (art. 1, comma 15).
Le forze politiche interessate all’appuntamento elettorale avranno cura, infatti, di trasmettere al Comune, contestualmente alla pubblicazione sul proprio sito, i documenti relativi ai propri candidati (curriculum vitae e certificato penale), sia al Consiglio Comunale o al Consiglio circoscrizionale, che alla carica di Sindaco.
La pubblicazione deve consentire al cittadino elettore di accedere facilmente alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per lista e per cognome e nome del singolo candidato.
Attraverso il curriculum e i certificati penali del casellario giudiziale, gli elettori potranno conoscere meglio i candidati, il loro titolo di studio, la professione, gli eventuali incarichi ricoperti, nonché le eventuali sentenze di condanna, anche non definitive, per i delitti commessi e i provvedimenti amministrativi ovvero le pene accessorie, emessi nei loro confronti.
Il mancato adempimento di cui al comma 15, a differenza di quello che avviene per le forze politiche, non comporta alcuna sanzione per i Comuni inadempienti.
30 Luglio 2020
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
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