Assunzioni di personale

Risposta al quesito della Dott.ssa Patrizia Ruffini

Quesiti
di Ruffini Patrizia
01 Agosto 2020

DOMANDA:

La Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno in attuazione dell’articolo 33, comma 2, del d.l. 30.04.2019 n. 34 in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni  all’art. 1.1 “Decorrenza del decreto attuativo  recita  “si ritiene che, con riferimento al solo anno 2020, possano essere fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex articolo 34 bis della legge n. 165/2001… Quanto precede solo ove siano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui al paragrafo n. 1 dell’allegato 4.2 al d. lgs. 118/2011)".

Il principio contabile stabilisce che ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere PRENOTATO nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

Trattandosi di spesa del personale ciò normalmente non viene fatto da parte dei comuni in quanto l’imputazione dell’impegno avviene per la spesa del personale automaticamente all’inizio dell’esercizio.

Come deve essere intesa pertanto la condizione posta dalla circolare (prenotazioni nelle scritture contabili (principio contabile 5.1 di cui al paragrafo n. 1 dell’allegato 4.2 al d. lgs. 118/2011)?

Risposta

In via preliminare evidenziamo quanto segue. La Circolare a cui si fa riferimento, peraltro non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, è smentita dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana che con la deliberazione n. 61/2020 afferma un principio contrario a quello della circolare del Ministero.

Per le procedure assunzionali avviate dopo il 20 aprile trova applicazione la nuova disciplina del decreto 17 marzo 2020. E’ irrilevante la circostanza che l'ente abbia già approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale ovvero abbia avviato la procedura di mobilità in base all'articolo 34-bis del DLGS 165/2001.

Il piano triennale dei fabbisogni di personale rappresenta un atto programmatorio che si pone «a monte» della procedura assunzionale (la cui adozione, pertanto, non può segnare la data per l'individuazione della normativa da applicare a detta procedura). Analogamente l'attivazione della procedura in base all'articolo 34-bis del Dlgs 165/2001 risulta irrilevante ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla successiva procedura assunzionale. Pertanto, la procedura di mobilità obbligatoria rappresenta un procedimento autonomo, seppur collegato a quello assunzionale.
I due procedimenti - quello della procedura di mobilità obbligatoria e quello dell'assunzione - sono dunque distinti, con conseguente impossibilità logica e giuridica di individuare nella data di avvio di uno il momento cui far riferimento per determinare la disciplina applicabile all'altro.
In conclusione nel caso di procedure assunzionali avviate dopo il 20 aprile trovano applicazione le nuove regole assunzionali, restando del tutto irrilevante la circostanza che l'ente, in data anteriore al 20 aprile, abbia approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (in quanto atto programmatorio) ovvero abbia avviato la procedura in base all'articolo 34-bis del Dlgs 165/2001 (in quanto procedimento autonomo rispetto a quello assunzionale).

Pertanto consigliamo prudenza prima di assumere personale a tempo indeterminato. L’ideale sarebbe se l’ente potesse aspettare chiarimenti. Nelle more forse sarebbe meglio tener conto dell’orientamento della corte dei conti Toscana.

D’altra parte non aver effettuato procedure di prenotazione di impegno a fronte dell’avvio dell’assunzione, non consente di “appigliarsi” alla Circolare.

30 luglio 2020              Patrizia Ruffini

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