Straordinario elettorale

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
03 Agosto 2020

La disciplina del lavoro straordinario del personale dei comuni in occasione di consultazioni elettorali si rinviene nell’articolo 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Al fine di assicurare il contenimento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni elettorali questa disposizione è stata modificata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014). Attualmente quindi la norma, riferita al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello assegnato a supporto provvisorio, fissa, anche in deroga alle disposizioni vigenti, un limite medio di spesa per lo svolgimento del lavoro straordinario dei dipendenti comunali (applicabile ai soli comuni con più di cinque dipendenti) di 40 ore mensili pro capite sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili.

Poiché questa amministrazione ha 10 dipendenti (più di 5) e la determina di autorizzazione riguarderà un periodo di 2 mesi, si vorrebbe capire quale sia il numero massimo di ore autorizzabile (e poi liquidabile) ad un singolo dipendente.

La disposizione sopra riportata parla di “limite medio di spesa di 40 ore pro capite” e successivamente di “60 ore individuali”.

I due limiti sono cumulabili tra loro? Nel senso, è possibile autorizzare un dipendente ad effettuare 120 ore complessive in considerazione del limite di 60 ore? Oppure il massimo autorizzabile ad un dipendente è di 80 ore al fine del rispetto della media di 40 ore mensili pro capite?

A parere dello scrivente il massimo autorizzabile è 80 ore complessive (nei due mesi), in quanto le 60 ore (massimo mensile) potrebbero essere effettuate ad esempio il primo mese, ed il secondo mese 20, portando la media a 40. Qualora nel secondo mese venissero fatte invece 30 ore, allora 10 non sarebbero nemmeno liquidabili.

Se così non fosse ed andrebbe invece considerato il limite di 60 ore individuale comunque, allora sarebbe possibile (per i due mesi) autorizzare 120 ore di straordinari elettorali.

Si richiede parere sul punto.  

Risposta

Il calcolo va fatto a mesi come indica la norma: ad es. nel periodo  27 luglio – 26 agosto 2020, dati 10 dipendenti e le seguenti ore  A 20, B 60, C 40, D 40, E 30, F 50, G 40, H 40, I 25, L 55, avremo rispettati sia il limite medio collettivo che quello massimo individuale; analogamente nel caso del periodo 27 agosto 25 settembre 2020 con la seguente ipotesi A 10, B 60, C 50, D 40, E 20, F 60, G 40, H 40, I 30, L 50. Come si vede, inoltre, il dipendente B sarà l’unico ad aver effettuato 120 ore distribuite tra i due periodi mensili.

Dunque, in sede di autorizzazione preventiva occorrerà assicurare il rispetto delle suddette condizioni legali, potendo anche autorizzare uno o più dipendenti a effettuare 60 ore mensili, purché la media mensile sia di 40 ore, ossia riducendo in misura corrispondente il numero di ore agli altri dipendenti in modo che la detta media venga sempre rispettata.

Del resto, posto che il riferimento temporale della norma è quello mensile, la media è pro capite ossia distribuita e calcolata su più persone nell’ambito del mese considerato, mentre il limite massimo è individuale. Nell’esempio effettuato nel quesito, invece, la media non è effettuata per mese ma su un periodo bimensile.

Peraltro, posto che l’autorizzazione, in genere, avviene di mese in mese in base alle esigenze, una volta raggiunto il limite massimo individuale nel primo mese, non si potrebbe autorizzare per lo stesso limite il mese successivo lo stesso dipendente pur a fronte di eventuali maggiori incombenze rispetto ad altri.

Infine, sempre la norma in argomento stabilisce che il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti, così facendo intendere che il calcolo (medio) è riferito al complesso dei dipendenti e non al singolo dipendente.

31 luglio 2020               Eugenio De Carlo

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