Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSi chiede di sapere la normativa vigente nel periodo 2004-2014 relativamente all’indennità di carica del sindaco.
In particolare, si chiede di sapere se nei due casi esposti (sindaco disoccupato e sindaco dipendente in aspettativa non retribuita) l’indennità spetta per intero o dimezzata e qual è la norma che disciplina tale aspetto.
Inoltre si chiede di conoscere la normativa secondo cui il Comune deve versare i contributi relativi al rapporto di lavoro dipendente del Sindaco in aspettativa.
Come ritenuto in molteplici pareri del Min. Interno (ad. es., Class. n.15900/TU/00/82 Roma, 16 aprile 2014; Class. n.15900/TU/00/82 Roma, 12 marzo 2010), l'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede il dimezzamento dell'indennità di funzione per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita. La ratio di tale disposizione è di differenziare il trattamento economico tra i soggetti che si trovano in situazioni diverse, ossia tra quelli cui la legge riconosce il diritto di porsi in aspettativa non retribuita e quelli che non possono avvalersi di tale facoltà quali i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti, i pensionati e i lavoratori dipendenti posti in cassa integrazione straordinaria e sospesi dal lavoro per la durata dell'applicazione di detta misura, cui spetterà l'indennità di funzione nella misura intera.
Sempre il Min. Interno ha affermato a proposito della seconda domanda (v. parere Class. n. 15900/TU/00/81 Roma, 23 settembre 2009), che l'art 81 del D.Lgs n.267/2000 (T.U.O.E.L.) prevede che il periodo di aspettativa non retribuita, richiesta dai lavoratori dipendenti che sono stati eletti a sindaco o ad altra carica, è da considerare come servizio effettivamente prestato e che la norma fa riferimento ai lavoratori dipendenti, senza distinguere lavoratore dipendente pubblico o privato, pertanto, anche nel caso prospettato deve considerarsi maturata l'anzianità di servizio durante il periodo di aspettativa non retribuita per mandato elettorale.
Inoltre, l'art. 86, comma 1, del TUEL accolla all'ente locale l'onere di effettuare, ai rispettivi istituti, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi a favore degli amministratori locali, ivi indicati, lavoratori dipendenti (pubblici o privati) collocati in aspettativa per lo svolgimento del mandato, sulla base della retribuzione virtuale che spetterebbe loro se fossero effettivamente in servizio.
La giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 274/2014) ha evidenziato come la ratio del collocamento in aspettativa consista nel concedere all’amministratore la possibilità di dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento del mandato istituzionale, garantendogli al contempo il mantenimento dei propri diritti di lavoratore.
L’INPDAP, a suo tempo, ha ritenuto utile rammentare che “la quantificazione degli oneri contributivi (Cfr. Nota operativa 18 luglio 2008, n. 6) deve essere effettuata sulla retribuzione virtuale corrispondente a quella che il dipendente avrebbe percepito se fosse stato in servizio attivo”.
31 luglio 2020 Eugenio De Carlo
Ministero dell’Interno - Pubblicazione n.2 - Elezioni amministrative - Ed.2025
Ministero dell’Interno - Pubblicazione n.3 - Elezioni amministrative - Ed. 2025
Ministero dell’Interno - Pubblicazione n.4 - Elezioni amministrative - Ed. 2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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