Contabilizzazione trasferimenti per attività sociali

Risposta al quesito del Dott. Marco Allegretti

Quesiti
di Allegretti Marco
03 Agosto 2020

Il Comune  in qualità di  Capofila della zona sociale n° … ai fini dell'utilizzo dei fondi POR- FSE 2014-2020 ha sottoscritto un accordo di collaborazione con la Regione.

I trasferimenti da parte della Regione sono definiti nel modo seguente:

  • per un importo pari al 20% delle risorse previste per l'intervento de quo, entro 30 giorni dell'approvazione dell'accordo, previa la sottoscrizoine da parte del Comune capofila e della Regione dell'accordo stesso, che dovrà essere rendicontato, mediante presentazione della domanda di rimborso intermedia di importo pari ad almeno il 90%, entro il 2018;
  • -per un importo pari al 25% delle risorse prevsite per l'intervento de quo nel 2019, previo rispetto di quanto stabilito al precedente punto a) che dovrà essere rendicontato entro il 2020;
  • il saldo nel 2021 previa rendicontazione finale dei costi eligibili con presentazione della domanda di rimborso finale.               

Come deve procedere l'Ente per la corretta contabilizzazione nel bilancio?
Trattandosi di spese per l'effettuazione di attività sociali finanziate da contributo e da rendicontare, se poi l'Ente non riesce a rispettare quanto stabilito nell'accordo come deve procedere?
 

Risposta

Il principio contabile 4/2 prevede che l'esigibilità dell'accertamento contabile coincida "con l’esercizio finanziario in cui è adottato l’atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche".

A nulla rileva quando è prevista l'erogazione, stante la necessità di collegare l'accertamento quando la Regione imputa l'impegno (e non il mandato di liquidazione).

Una volta reperita tale informazione, sarà possibile procedere a finanziare impegni di spesa del Comune nel medesimo anno in cui si imputa la relativa entrata, ovvero anche in anno successivo mediante l'utilizzo dell'FPV di parte corrente (trattandosi di spesa correlata ad entrata vincolata).

 

Qualora l'Ente non riuscisse a "rispettare quanto stabilito nell'accordo":

  • con la parte non spesa eventualmente già introita dovrà creare avanzo vincolato per la restituzione alla regione
  • l'eventuale parte spesa e non rimborsata creerà una diseconomia da recuperare nel risultato di amministrazione 

31 luglio 2020             Marco Allegretti

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