Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Il calcolo del salario accessorio pro-capite deve includere le posizioni organizzative

Servizi Comunali Salario accessorio
di Giannotti Vincenzo
05 Agosto 2020

Il calcolo del salario accessorio pro-capite deve includere le posizioni organizzative

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

A fronte di alcuni dubbi sorti in dottrina, a causa di una non chiara formulazione della normativa inserita nel decreto crescita (d.l. n.34/2019) e non risolta né dal decreto attuativo del 17 marzo 2020, né dalla circolare del 8 giugno 2020, i giudici contabili della Lombardia (deliberazione n.95/2020) hanno stabilito che “per la determinazione del “valore medio pro-capite” occorre sommare sia il valore del fondo relativo alle risorse per la contrattazione decentrata sia le risorse destinate alla remunerazione delle P.O.”.

Il dubbio

Il comma 2 dell’art.33 del d.l. 34/2020 ha stabilito che “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”. Il successivo decreto attuativo del 17 marzo 2020 ha, in ogni caso, precisato che resta comunque ferma l’irriducibilità per il trattamento accessorio del limite rappresentato dall’importo determinato per l’anno 2016.

La questione che si è subito posta all’attenzione della dottrina ha riguardato il valore del salario accessorio pro capite se dovesse essere riferito al solo personale non titolare di posizione organizzativa, ovvero includere anche il citato personale.

La soluzione del Collegio contabile

Per i giudici contabili lombardi non vi sono dubbi, in merito al calcolo del “ valore medio pro-capite” che non può non comprendere, sommandolo, sia il fondo del personale dei livelli sia quello delle posizioni organizzative. La disposizione legislativa, infatti, non consente alcuna scissione delle due componenti, avendo affermato la necessità di garantire “l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa” aggiungendo successivamente l’espressione “nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”. In altri termini, avendo la norma fatto espresso riferimento all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, che stabilisce un valore del salario accessorio non superiore a quello stanziato nell’anno 2016, ha di fatto fissato un limite complessivo senza distinzione alcuna ai fini della determinazione del tetto massimo.

Questa interpretazione è conforme anche ad altri pareri resi sino ad oggi dai giudici contabili, quando è stato affermato che “la quantificazione del Fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017” (tra le tante Sezione regionale di controllo Basilicata n. 2/2019, Sezione controllo Lombardia, n. 200/2018).

Il Collegio contabile lombardo a supporto di tale interpretazione fa un ragionamento a contrario, precisando che non sarebbe di nessuna utilità considerare in maniera distinta le risorse delle P.O. per determinare un valore medio delle stesse non solo per la diversificazione notevole dei valori che possono interessare le posizioni organizzative, ma soprattutto perché in caso di costituzione di nuove posizioni organizzative la norma non consentirebbe una variazione in aumento del suddetto valore medio.

Pertanto, conclude il Collegio contabile, per determinare il costo medio pro-capite occorre procedere sommando il valore del fondo per la contrattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle P.O. e dividere l’importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31/12/2018, comprese le posizioni organizzative.

Infine, ai fini della quantificazione del fondo e delle posizioni organizzative, occorrerà fare riferimento, per ottenere il salario medio pro-capite dei dipendenti, alle sole voci che concorrono a determinare il tetto del trattamento accessorio di cui all’art 23 del decreto legislativo 75/2017, escludendo tutte quelle componenti non soggette al limite (es. incentivi tecnici, compensi avvocatura per cause vinte con riaddebito delle spese alla parte soccombente, incentivi tributari in caso del rispetto dei termini di approvazione dei documenti contabili ecc.).

 Vai alla deliberazione della Corte dei Conti, Lombardia, n. 95 del 30 luglio 2020.

 

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