Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
L’obbligo di iscrizione nella “white list” come requisito necessario per partecipare a gare di appalto per sevizi ambientali, funebri-cimiteriali e di ristorazione collettiva
Servizi Comunali Cimiteri e attività tanatologiche GareL’obbligo di iscrizione nella “white list” come requisito necessario per partecipare a gare di appalto per servizi ambientali, funebri-cimiteriali e di ristorazione collettiva.
Approfondimento di Enrica Daniela Lo Piccolo
1. Iscrizione alla white-list antimafia come requisito di partecipazione alle gare.
L’articolo 4-bis del d.l. n. 23/2020, convertito nella legge n. 40/2020, ha modificato l’elenco delle attività “sensibili”, ossia a elevato rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, definito dall’articolo 1, comma 53 della legge n. 190/2012, per le quali è necessaria l’iscrizione alle c.d. “white list”.
La riformulazione dell’elenco ha ricondotto tra tali attività tutti i servizi di igiene ambientale (e non più soltanto alcune tipologie di attività, come nella formulazione originaria), i servizi funerari e cimiteriali, nonché tutte le tipologie di servizi di ristorazione collettiva (scolastica, ospedaliera, assistenziale).
Conseguentemente gli operatori economici che intendono partecipare a una procedura di gara per un appalto che abbia ad oggetto esclusivamente o in parte (es. nelle ipotesi di appalti di gestione globale di servizi presso strutture) tali attività devono essere iscritti alla “white list” istituita presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, oppure, in ossequio a quanto previsto nella circolare del Ministero dell’Interno n. 110011119/20(8), del 23 marzo 2016, devono aver presentato la domanda di iscrizione.
Secondo tale circolare, infatti, “allorché l'impresa che ha presentato domanda di iscrizione nelle white list sia interessata ad accedere ad un contratto o ad un subcontratto che si inserisce nel piano di realizzazione di un'opera pubblica, e non abbia ancora conseguito l'iscrizione in white list, si pone l'esigenza di evitare che la mancata conclusione della procedura di iscrizione finisca per determinare un pregiudizio patrimoniale all'impresa, per causa ad essa non imputabile, derivante dalla impossibilità di pervenire alla conclusione del contratto. In siffatti casi, la stazione appaltante, dopo aver soddisfatto l'obbligo di consultare le white list, in tal modo accertandosi che l'impresa abbia già assolto l'onere di richiedere l'iscrizione, potrà dare avvio all'iter contrattuale ricorrendo alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia. In altri termini, la stazione appaltante consulterà la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia immettendo i dati relativi all'impresa, come in ogni altra situazione di ordinaria consultazione di tale piattaforma finalizzata al rilascio della documentazione antimafia”.
Nella relazione illustrativa al Bando-tipo n. 1, l’Anac ha precisato che con riferimento agli ulteriori oneri dichiarativi rispetto agli elementi che riguardano la partecipazione di un OE alla procedura di gara, è richiesta, nel solo caso dei settori sensibili, l’iscrizione nella cd white list dei fornitori e prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.
Ai sensi dell’art. 1, comma 53 della l. 190/2012, per particolari attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, l’informazione antimafia liberatoria è obbligatoriamente acquisita dalla stazione appaltante attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell’apposito elenco fornitori istituito presso ogni prefettura. Ai sensi dell’art. 83 l. 159/2011, la documentazione antimafia (comunicazione e informazione) è prevista quale presupposto necessario per la sola stipula del contratto, per la partecipazione alla gara è l’art. 80 che fa espressa menzione della comunicazione e dell’informazione, tuttavia nessuna disposizione del Codice richiama espressamente l’iscrizione in white list. Quest’ultima, tuttavia, essendo una modalità di verifica dell’informazione antimafia, è da ritenersi implicitamente richiamata dall’art. 80 nella parte in cui si riferisce al requisito dell’informazione antimafia liberatoria. Pertanto, nel caso di appalto nei suindicati settori, il Bando-tipo n. 1 richiede la dichiarazione dell’avvenuta iscrizione nell’elenco ovvero copia dell’avvenuta presentazione della domanda.
In tal senso, dando espresso rilievo, ai fini del possesso del requisito, al momento della presentazione della domanda di iscrizione nella white list, l’Anac nel Bando-tipo ha aderito alla previsione più ampia dal punto di vista casistico e maggiormente garantista per l’operatore economico, tenuto conto che “allorché l’impresa che ha presentato domanda di iscrizione nelle white list sia interessata ad accedere ad un contratto o a un subcontratto che si inserisce nel piano di realizzazione di un opera pubblica, e non abbia ancora conseguito l’iscrizione in white list, si pone l’esigenza di evitare che la mancata conclusione della procedura di iscrizione finisca per determinare un pregiudizio patrimoniale all’impresa, per causa ad essa non imputabile, derivante dalla impossibilità di pervenire alla conclusione del contratto. In tali casi, la stazione appaltante, dopo aver soddisfatto l’obbligo di consultare le white list, in tal modo accertandosi che l’impresa abbia già assolto l’onere di richiedere l’iscrizione, potrà dare avvio all’iter contrattuale ricorrendo alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia” (Ministero dell’Interno, Nota 23 marzo 2016, n. 11001/119/20).
2. La Circolare del Ministero dell’Interno del 28 luglio 2020.
Il Ministero dell’Interno, con la Circolare Prot. n. 11001/119/12(5) IV parte del 28 luglio 2020 ha fornito importanti precisazioni sulla nuova classificazione delle attività assoggettate alla “white list”, chiarendo anzitutto che l’elenco non solo assolve a una funzione di documentazione interna ma costituisce anche lo strumento attraverso il quale i soggetti interessati acquisiscono conoscenza delle imprese iscritte alle “white list”.
L’’art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha variato tale elenco, in quanto, nello specifico:
a) ha soppresso le lettere a) e b) e fatto confluire le attività di trasporto di materiali a discarica per conto di terzi (lettera a) e di trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi (lettera b) nella nuova categoria dei servizi ambientali (lettera i-quater);
b) ha introdotto nuove attività a rischio, attraverso l’aggiunta di tre lettere al comma 53, che riguardano i servizi funerari e cimiteriali (lettera i-bis), la ristorazione, la gestione delle mense ed il catering (lettera i-ter) e l’ampia categoria dei servizi ambientali, la quale comprende le attività di raccolta, trasporto (sia nazionale che transfrontaliero, anche se svolto per conto di terzi), trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento, bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti (lettera i-quater).
Le Prefetture sono quindi tenute ad aggiornare la modulistica, sia in relazione all’iscrizione sia in relazione alle sezioni delle liste, che devono ora essere coerenti con la nuova classificazione.
Nei settori oggetto della nuova classificazione gli operatori economici devono procedere tempestivamente a presentare la domanda di iscrizione, poiché le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di prevedere negli atti di gara tale requisito come essenziale in relazione alla partecipazione alla gara, data la sua “assimilabilità” ai requisiti di ordine generale.
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Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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