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Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Le novità in materia di normativa antimafia nel d.l. n. 76/2020
Servizi Comunali Normativa antimafiaIl comma 1 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dagli articoli l-bis e 13 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, in corso di conversione, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziam enti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ricorre sempre il caso d’urgenza e si procede ai sensi dell’articolo 92, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n, 159.
Ciò comporta la possibilità, per l’amministrazione procedente, di acquisire dall’interessato un’autocertificazione e di procedere sulla base della stessa all’erogazione del contributo o alla concessione del diverso beneficio.
Più articolata risulta la configurazione delle deroghe in relazione alla normativa antimafia con riferimento agli appalti pubblici.
Il comma 2 dello stesso art. 3 stabilisce che fino al 31 luglio 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a) , b) e c) , del decreto legislativo 6 setsettembre 2011, n. 159.
L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro trenta giorni.
Al fine di rafforzare l’effettività e la tempestività degli accertamenti, Le prefetture procedono mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l’immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.
L’informativa liberatoria provvisoria costituisce quindi lo strumento per velocizzare le verifiche antimafia, ma non diminuisce il livello di garanzia complessiva.
Il comma 4 dell’articolo 3 prevede infatti che nei casi di cui al comma 1 e al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive, sono revocati i benefici economici, le erogazioni, i contributi, le sovvenzioni, i finanziamenti, i prestiti, le agevolazioni e i pagamenti o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
3. le novità sui protocolli di legalità.
Il comma 5 individua una disciplina positiva dei protocolli di legalità, innovando sul punto ed espressamente il decreto legislativo n. 159 del 2011. La previsione recata dal nuovo articolo 83-bis del Codice antimafia, che persegue 1’intento di approntare efficaci misure di contrasto agli illeciti “appetiti” delle organizzazioni criminali, in considerazione anche del loro tradizionale interesse alle occasioni di profitto legate alle fasi emergenziali e postemergenziali.
La norma risponde anche ad esigenze sistematiche sorte a seguito delle statuizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 452/2020 senza, tuttavia, accogliere l’ipotesi di reintrodurre la documentazione antimafia in tutti i rapporti tra privati, ma individuando nei protocolli di legalità lo strumento per interventi più snelli e mirati in tale ambito: in tal senso, i protocolli, nel rispondere ad un’esigenza da più parti sentita, operano una significativa semplificazione rispetto all’art. 87, comma 1, del Codice antimafia nella formulazione previgente al decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, pur intervenendo nell’ambito della medesima tipologia di rapporti.
Più in dettaglio, si introduce nel codice antimafia lo strumento dei protocolli di legalità, che il Ministero dell’Interno può sottoscrivere, oltreché con i soggetti “istituzionali” (individuati dall’articolo 83 del Codice antimafia), anche con imprese di rilevanti dimensioni, nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, al fine di estendere le misure di prevenzione amministrativa antimafia, previste dalla vigente legislazione, anche a fattispecie eccedenti — sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo — quelle oggi prese in considerazione dalla legge. Si precisa che i protocolli possono prevedere l’applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi.
La disposizione, al fine di fugare possibili incertezze interpretative, chiarisce che la documentazione rilasciata in attuazione del presente articolo esplica i suoi effetti nel rispetto delle previsioni del Codice antimafia e sancisce formalmente il principio — invero, già desumibile da una lettura “sistematica “ delle norme — del1’equiparazione, agli effetti propri dell’informazione antimafia liberatoi ia, dell’iscrizione dell’operatore economico nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1. commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (white list).
È inoltre previsto che i protocolli di legalità disciplinino i loro profili attuativi, tra cui, in particolare, le modalità per la richiesta ed il rilascio della documentazione antimafia, le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l’attivazione dei protocolli stessi.
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 18 novembre 2024
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