Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Nonostante la legge di bilancio 2020 la durata delle graduatorie per gli enti locali resta a tre anni

Servizi Comunali Bilancio
di Giannotti Vincenzo
06 Agosto 2020

Nonostante la legge di bilancio 2020 la durata delle graduatorie per gli enti locali resta a tre anni.

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020 sulla durata biennale delle graduatorie, dalla data della loro approvazione, non riguarda gli enti locali. Sono queste le indicazioni della Corte dei conti per la Regione Sardegna (deliberazione n.85/2020) che fa salve le disposizioni recate dall’art.91 del Tuel secondo cui “Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione …” chiarendo un punto delicato di discrasia tra il testo unico del pubblico impiego e quello degli enti locali.

Le graduatorie secondo la legge di bilancio 2020

La legge di bilancio 2020 (legge n.160/2019) è intervenuta sulla durata e validità delle graduatorie stabilendo quanto segue:

  • Validità delle graduatorie vigenti. All’articolo unico della legge di bilancio 2020 il legislatore è intervenuto, con il comma 147, scandendo i termini di validità delle graduatorie concorsuali in relazione all’anno di approvazione delle stesse su cui gli enti possono attingere in sede di scorrimento delle stesse, disponendo che “Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:

a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;

c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.” Dalla citata normativa emerge che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono prive di validità le graduatorie più risalenti nel tempo, ossia approvate fino all’anno 2010. Le graduatorie approvate nell’anno 2011 hanno conservato validità fino al 30 marzo 2020 (a condizione che agli idonei fosse assicurata la frequentazione di corsi di formazione e aggiornamento e che fosse verificata, attraverso un colloquio, la perdurante idoneità dei candidati ad accedere a un posto pubblico). Mentre le graduatorie approvate dall’anno 2012 all’anno 2017 conserveranno la loro efficacia fino al 30 settembre 2020. Infine, le graduatorie approvate dal 2018 al 2019 sono utilizzabili entro i tre anni successivi all’approvazione.

  • Durata delle graduatorie dal 2020.  Per le nuove graduatorie formatesi a partire dal 01/01/2020 il successivo comma 149 ha stabilito che “All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « tre anni dalla data di pubblicazione » sono sostituite dalle seguenti: « due anni dalla data di approvazione ».

La discrasia con il Tuel

Il Collegio contabile sardo ha osservato, in merito alla nuova validità biennale delle graduatorie a partire dall’anno 2020, che questa modifica non va ad intaccare la disciplina posta dall’art. 91 del TUEL a mente del quale “Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione …”. Infatti, l’antinomia tra le due disposizioni normative in ordine ai termini di validità delle graduatorie concorsuali (l’art. 35, comma 5-ter, del TUPI – norma di carattere generale indirizzata a tutte le Amministrazioni indicate nell’art. 1, comma 2, delle “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” – e l’art. 91, comma 4, del TUEL - norma di carattere speciale indirizzata alle Amministrazioni di cui all’art. 2, comma 1, del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”) è risolta dal principio lex posterior generalis non derogat priori speciali. In altri termini, essendo il criterio cronologico recessivo rispetto a quello di specialità, la modifica della norma di carattere generale non produce effetto rispetto alla norma di carattere speciale, con la conseguenza che la legge di bilancio 2020 introduce un doppio binario in merito ai termini di scadenza delle graduatorie concorsuali: per le Amministrazioni statali di cui all’art. 1, comma 2, TUPI vale il disposto del citato art. 35 e l’efficacia sarà limitata a due anni (con decorrenza dall’approvazione della graduatoria), mentre per le Amministrazioni di cui all’art. 2, comma 1, TUEL permane il regime previsto del citato art. 91 e l’efficacia sarà di tre anni (con decorrenza dalla pubblicazione della graduatoria).

Lo scorrimento per posti istituiti o trasformati

Nel medesimo parere il Collegio contabile ripercorre la portata applicativa del citato art.91 del Tuel evidenziando come, il medesimo articolo, sia stato inciso anche da altra successiva modifica ad opera del cosiddetto “Milleproroghe” che ha previsto quanto segue “Per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.” In altri termini, le modifiche incidono sulla possibilità, da parte degli enti locali, di utilizzare le graduatorie anche per la copertura dei “posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso”. In considerazione di un possibile abuso da parte degli enti locali, che potrebbero essere spinti ad utilizzare il citato ampliamento potendo esprimere il loro gradimento sul candidato idoneo già conosciuto, sarà obbligatoria una pregnante motivazione che dovrà sorreggere le determinazioni inerenti il reclutamento del citato personale affinché la decisione possa resistere al vaglio di legittimità e legalità da parte della Magistratura competente.            

 

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