Modifiche al Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Decreto 22 maggio 2020

Servizi Comunali Contratti collettivi nazionali

10 Agosto 2020

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 maggio 2020 

 

Modifiche al Piano straordinario  di  potenziamento  dei  centri  per
l'impiego e delle politiche attive del lavoro. (20A04166) 

(GU n.196 del 6-8-2020)

 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 31 dicembre  2009,  n.  196  concernente  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017,
n. 57 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali»; 
  Visto il decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.  147,  recante
«Disposizioni  per  l'introduzione  per  una  misura   nazionale   di
contrasto alla poverta'», e  in  particolare  l'art.  22,  che  detta
disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  150,  recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e  in  particolare  l'art.  4,
comma 1, che istituisce l'Agenzia nazionale  delle  politiche  attive
del lavoro - ANPAL; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante
«Completamento  della  riforma  della  struttura  dello   Stato,   in
attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31  dicembre  2009,  n.
196»; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  93,  recante
«Riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il
potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  2018,  n.  29,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativi  12
maggio 2016, n. 93, recante riordino della disciplina per la gestione
del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa,
in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.
196»; 
  Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  reddito  di  cittadinanza  e  di  pensioni»
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,  ed,
in particolare, l'art. 12, comma 3, recante «Disposizioni finanziarie
per l'attuazione del programma di Reddito di cittadinanza»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
dicembre 2019 recante la «Ripartizione in capitoli  delle  Unita'  di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno  finanziario  2020  e  per  il  triennio  2020-2022»  ed,   in
particolare, la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  Considerato che, nella tabella 4  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  per  l'esercizio
finanziario 2020, le risorse stanziate quale contributo statale  alle
spese di funzionamento dei centri  per  l'impiego  sono allocate  sul
capitolo 1232 «Contributo alle regioni per il concorso alle spese  di
funzionamento dei centri per l'impiego» - Missione 26 (Politiche  per
il lavoro) - Programma 10 - Azione - «Promozione e  realizzazione  di
interventi a favore dell'inserimento lavorativo  e  della  formazione
professionale dei lavoratori svolta  dall'Agenzia  nazionale  per  le
politiche  attive  del  lavoro»   di   competenza   del   Centro   di
responsabilita' amministrativa 2 - Segretariato generale; 
  Vista  la  legge  28  febbraio  1987,   n.   56,   recante   «Norme
sull'organizzazione del  mercato  del  lavoro»  ed,  in  particolare,
l'art.  3 concernente  la partecipazione  dei   comuni   agli   oneri
logistici dei servizi per l'impiego; 
  Visto l'Atto repertorio n. 61/CSR della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, con il quale e' stata sancita l'intesa ai sensi dell'art. 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul «Piano  straordinario
di potenziamento dei centri per l'impiego e  delle  politiche  attive
del lavoro», in attuazione dell'art. 12, comma 3,  del  decreto-legge
n. 4 del 2019; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
pro tempore 28 giugno 2019, n. 74 concernente  l'Adozione  del  Piano
straordinario di potenziamento  dei  centri  per  l'impiego  e  delle
politiche attive del lavoro; 
  Vista la rettifica dell'Atto n. 61/CSR del 17 aprile 2019,  recante
«Intesa sul Piano  straordinario  di  potenziamento  dei  centri  per
l'impiego e delle politiche attive del lavoro in attuazione dell'art.
12, comma 3, del decreto-legge 29 gennaio 2019, n. 4,  convertito  in
legge 28 marzo 2019, n. 26», di cui al Repertorio Atti n. 208/CSR del
18 dicembre 2019 della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Ritenuto  necessario  procedere  a  talune  modifiche   del   Piano
straordinario di potenziamento  dei  centri  per  l'impiego  e  delle
politiche attive del lavoro, nonche'  del  decreto  di  adozione  del
medesimo; 
  Acquisita in data 7 maggio 202 l'intesa della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.
281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini del presente  decreto,  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) «CPI»: i centri per l'impiego, di cui all'art. 18 del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
    b) «Piano di potenziamento dei CPI»: il  Piano  straordinario  di
potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche  attive  del
lavoro, approvato come  da  intesa  dalla  Conferenza  Stato-regioni,
nella seduta del 17 aprile 2019, e adottato con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019; 
    c) «Risorse per il  potenziamento,  anche  infrastrutturale,  dei
CPI»: le risorse di  cui  all'art.  1,  comma  258,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'art. 12, comma 8, lettera
b), numero 1), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,
con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
                               Art. 2 
 
             Modifiche al Piano di potenziamento dei CPI 
 
  1. Sono adottate le modifiche al Piano di potenziamento dei CPI, di
cui all'allegato A, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
  2. Le modifiche di cui al comma 1 individuano i criteri di  riparto
per l'anno 2020 e le modalita'  di  utilizzo  delle  risorse  per  il
potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI. 
                               Art. 3 
 
Modifiche al decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
                       sociali 28 giugno 2019 
 
  1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 28 giugno 2019, la lettera a) e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «a) risorse di cui all'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, come modificato dall'art.  12,  comma  8,  lettera  b),
numero 1), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26: 
      anno 2019 - euro 467.200.000,00 
      anno 2020 - euro 403.100.000,00 
  Le risorse sopra indicate sono ripartite alle  regioni  sulla  base
dei  criteri  previsti  dal  Piano  straordinario  al  paragrafo  «7.
Rafforzamento del personale dei CPI», pagina 12, ultimo  periodo.  Il
piano di ripartizione alle regioni e' allegato  alla  tabella  B  del
presente decreto, di cui costituisce parte integrante;» 
  2. L'allegato B  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali 28 giugno 2019 e'  sostituito  dall'allegato  B  al
presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 
  3. L'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali 28 giugno 2019, e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le risorse di cui all'art. 2, punto a), sono  trasferite  dal
competente  Centro  di  responsabilita'  Segretariato  generale   del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  con  le  seguenti
modalita': 
      a) per l'anno 2019 il 50% delle risorse  e'  erogato  all'esito
del perfezionamento del presente decreto ministeriale.  La  rimanente
quota e' trasferita dietro richiesta della regione previa adozione da
parte della medesima del Piano attuativo regionale  di  potenziamento
dei CPI, di cui all'apposita sezione del Piano straordinario e  sulla
base dell'avanzamento della spesa come  di  seguito  specificato.  Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione
di meta' della quota residua, una volta valutata  la  coerenza  dello
schema del Piano attuativo regionale con le finalita'  e  indicazioni
del  Piano  straordinario,  paragrafo  «8-bis.  Potenziamento,  anche
infrastrutturale,  dei  CPI»,  mentre  il  saldo  e'  erogato  previa
presentazione di apposita documentazione, giuridicamente  vincolante,
attestante le  specifiche  spese  connesse  al  potenziamento,  anche
infrastrutturale, dei centri  per  l'impiego,  concernenti  la  quota
trasferita nel 2019. Il piano di ripartizione alle regioni per l'anno
2019 di euro 467.200.000,00 e' allegato alla tabella B 1 del presente
decreto di cui costituisce parte integrante; 
      b) per l'anno 2020 il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali trasferisce il 75% delle risorse  previa  adozione  da  parte
della regione del Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI,
nelle medesime modalita' previste per la seconda quota delle  risorse
dell'annualita'  2019;   la   quota   residua   e'   erogata   previa
presentazione oltre che della medesima documentazione  richiesta  per
l'erogazione  del  saldo  relativo  all'annualita'  2019,  anche   di
apposita documentazione,  giuridicamente  vincolante,  attestante  le
specifiche spese connesse al potenziamento,  anche  infrastrutturale,
dei centri per l'impiego, concernenti la meta'  del  complesso  delle
risorse afferenti all'annualita' 2020.» 
  4. L'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali 28 giugno 2019, n. 74 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Al fine di garantire un puntuale monitoraggio  delle  risorse
assegnate ai sensi del presente  decreto,  le  regioni,  con  cadenza
trimestrale, comunicano al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali relazioni concernenti i  flussi  finanziari  e  lo  stato  di
avanzamento  delle  attivita'  e  delle  iniziative   intraprese   in
attuazione di quanto previsto dal Piano, con specifico riguardo  alla
garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto
il territorio nazionale. Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali mette a disposizione dell'ANPAL le predette relazioni per  le
attivita' di competenza.» 
  Il presente decreto e' inviato agli  organi  di  controllo  per  la
registrazione e  viene  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, nonche' sul sito  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali www.lavoro.gov.it 
    Roma, 22 maggio 2020 
 
                                                 Il Ministro: Catalfo 

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1650 
                                                           Allegato A 
 
          Modifiche al Piano straordinario di potenziamento 
    dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro 
 
    1. Al paragrafo 7. Rafforzamento del personale  dei  CPI,  pagina
12,  ultimo  periodo,  le  parole  «(fino  ad  11.600  unita')»  sono
sostituite dalle seguenti: «(fino a 5.600 unita'  nel  2019  e  8.600
unita' nel 2020)». 
    2. Dopo il  paragrafo  8.  Sistemi  informativi  e'  aggiunto  il
seguente paragrafo: 
      8-bis. Potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI 
      La legge di bilancio per il 2019 ha previsto  che  «un  importo
fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e 403,1 milioni di  euro
per l'anno 2020 e' destinato ai centri per l'impiego ... al fine  del
loro potenziamento, anche infrastrutturale» (art. 1, comma 258, della
legge n. 145/2018). Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge
n. 4/2019, e' compito di questo Piano disciplinare «il riparto  e  le
modalita' di utilizzo» di tali risorse. 
      Quanto al riparto, si rimanda al paragrafo 7. 
      Sulle modalita' di utilizzo, va  preliminarmente  rappresentata
la necessita' che, a fronte di una storica operazione  di  incremento
del numero di operatori nei CPI - prima  analiticamente  descritta  e
che nel volgere di un triennio portera' a  piu'  che  raddoppiare  il
personale in  servizio  -  vi  sia  un  adeguato  accompagnamento  di
investimenti,  anche  infrastrutturali,  che  permettano  all'offerta
complessiva di servizi di  crescere  corrispondentemente  in  termini
quantitativi e qualitativi. 
      A tal proposito non puo' non sottolinearsi il contesto  in  cui
tale rafforzamento  avviene,  che  e'  quello  dell'individuazione  -
nell'ambito dei futuri aggiornamenti di questo  Piano  e  sulla  base
delle disponibilita' di risorse - di specifici standard  di  servizio
in una prospettiva di graduale e progressiva  attuazione  di  livelli
essenziali delle prestazioni. 
      E' quindi a tale prospettiva che deve essere connessa la  spesa
per il potenziamento dei CPI, da intendersi non solo  in  termini  di
adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi, inclusi i gia'
richiamati sistemi  informativi,  ma  anche  di  necessita'  che  gli
operatori siano opportunamente formati per offrire un servizio  della
qualita'  richiesta,  senza  tralasciare  il  diritto  degli   utenti
all'informazione  sui  servizi  offerti  e  l'esigenza  -  non   solo
operativa ma anche programmatoria - che  si  rendano  disponibili  le
appropriate  informazioni  sul  mercato  del  lavoro  territoriale  e
nazionale. 
      Secondo  tali  linee  sono  quindi  di  seguito  richiamate  le
attivita' finanziabili con le risorse in parola. 
Comunicazione coordinata sulle politiche  attive  del  lavoro  e  sui
servizi offerti dai CPI 
    Negli  ultimi  anni  i  CPI  hanno  acquisito   sempre   maggiore
centralita' nel disegno delle politiche del  lavoro  in  Italia,  con
innovazioni normative  -  da  ultimo  con  il  varo  del  Reddito  di
cittadinanza - che ne hanno accresciuto funzioni e  compiti,  nonche'
modificato  modalita'  operative  e  gestionali.  Non  sempre  questo
processo e' stato  accompagnato  da  una  adeguata  diffusione  della
conoscenza nella cittadinanza e  nella  specifica  utenza,  non  solo
sulle attivita' e i servizi offerti dai CPI, ma anche  sugli  impegni
richiesti ai beneficiari degli interventi  e  sulle  conseguenze  del
mancato  rispetto  degli  stessi.  In  questo  contesto  il   diritto
all'informazione appare prodromico al diritto all'accesso ai  servizi
stessi e quindi e' opportuno che il  rilancio  dei  CPI  previsto  da
questo Piano  sia  accompagnato  da  una  campagna  di  comunicazione
coordinata. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  si  fa
riserva di predisporre campagne e  materiale  informativo  a  livello
nazionale  che  le  regioni  potranno   tipizzare   territorialmente,
eventualmente anche sviluppando una immagine  coordinata  delle  sedi
regionali. Le campagne di comunicazione  potranno  essere  sviluppate
anche mediante i social network  al  fine  della  massima  diffusione
delle conoscenze. Ad ogni modo, si ritiene -  atteso  l'ammontare  di
risorse complessivamente destinato al potenziamento dei CPI - che  le
attivita' di comunicazione finanziate a valere su di esse non  superi
l'1,5% del totale assegnato a ciascuna regione. 
Formazione degli operatori 
    Nei Centri per l'impiego e' in atto un grande  rinnovamento:  con
l'istituzione del Reddito di cittadinanza, come si e' visto in questo
Piano, fino a  11.600  nuovi  operatori  entreranno  stabilmente  nei
servizi, molti di piu' di coloro che nei Centri operavano  all'inizio
del 2019 pari a circa 8  mila  unita'.  Ma  anche  questi  ultimi  si
trovano ad operare in uno scenario normativo profondamente modificato
- a partire dalla riforma del 2015 (di cui al decreto legislativo  n.
150) e considerate  le  innovazioni  introdotte  con  il  Reddito  di
cittadinanza - oltre che con un apparato strumentale in evoluzione  -
si pensi solo  alla  implementazione  progressiva  della  Piattaforma
digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto  per  il  lavoro  e
alla integrazione  dei  sistemi  informativi  nella  prospettiva  del
Sistema informativo unitario previsto dal decreto legislativo n. 150.
In questo scenario cosi'  dinamico,  per  poter  offrire  servizi  di
qualita' ai beneficiari delle politiche attive del lavoro  e'  quindi
necessario che per gli operatori - sia i  nuovi  assunti  che  quelli
gia'  in  organico  -  siano  previsti  percorsi   formativi   e   di
aggiornamento,  che  eventualmente  contengano  profili  da  definire
unitariamente a livello nazionale. A  tal  fine  le  risorse  per  il
potenziamento dei CPI potranno essere utilizzate - nel limite del  5%
della quota di competenza regionale - previa specifica definizione di
un programma delle attivita' di formazione, che individui chiaramente
i fabbisogni formativi degli operatori e le  attivita'  previste,  da
includersi nel Piano regionale attuativo degli  specifici  interventi
di cui al presente paragrafo (cfr. oltre). 
Rete nazionale degli osservatori del mercato del lavoro 
    Con Atto di indirizzo per l'anno 2020, il Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali ha previsto l'istituzione di un  Osservatorio
nazionale del mercato del lavoro. A livello regionale,  gia'  operano
Osservatori. Si tratta di organismi di cui si avverte sempre piu'  la
necessita' a fronte di  un  mercato  del  lavoro  che  cambia  e  che
necessita di essere costantemente monitorato -  non  solo  a  livello
nazionale, ma nelle specificita' territoriali - al fine non  solo  di
meglio programmare le politiche del lavoro,  incluse  quelle  per  la
formazione - anticipando sfide e tendenze - ma anche  per  mettere  a
disposizione  dei  CPI   informazioni   essenziali   per   facilitare
l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro  quali,  ad  esempio,
l'evoluzione   delle   strutture   occupazionali,   l'analisi   delle
professionalita'  piu'  ricercate,  gli   esiti   degli   inserimenti
lavorativi e cosi' via. Il potenziamento dei CPI passa  quindi  anche
per la costituzione di  una  Rete  nazionale  degli  Osservatori  del
mercato del lavoro; le risorse di cui al presente paragrafo,  quindi,
potranno essere utilizzate per la creazione  e  il  rafforzamento  di
Osservatori  regionali  anche  sulla  base  degli  indirizzi  e   del
coordinamento  che  il  costituendo  Osservatorio  nazionale   potra'
assicurare. 
Adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi dei CPI 
    L'incremento  straordinario  di  personale  che   strutturalmente
entrera' negli organici dei CPI comporta l'esigenza per i medesimi di
dotarsi di nuove ed adeguate sedi. Evidentemente, quindi,  dal  punto
di  vista  degli  oneri  finanziari,  il  potenziamento  dei  CPI  e'
prioritariamente un potenziamento infrastrutturale. 
    Non puo'  pero'  non  tenersi  conto  del  fatto  che,  ai  sensi
dell'art. 3, della legge 28 febbraio 1987,  n.  56,  e'  in  capo  ai
comuni  l'onere  della  fornitura  dei  locali   necessari   per   il
funzionamento dei CPI. Quindi,  se  da  un  lato  il  legislatore  ha
esplicitamente  previsto,  a  fronte   della   straordinarieta'   del
rafforzamento degli organici, il possibile utilizzo delle risorse qui
individuate  nella  disponibilita'  delle  regioni  «anche   per   il
potenziamento infrastrutturale dei centri per  l'impiego»  (art.  12,
comma 3, terzo periodo, del decreto-legge n. 4/2019), dall'altro lato
resta in vigore la disciplina ordinaria (peraltro gia' richiamata nel
paragrafo 7) che impone di verificare preliminarmente la possibilita'
di rendere disponibili da parte dei comuni immobili da adibire a sedi
dei CPI. 
    Per quanto sopra, alla luce dell'imminente aumento di personale e
ferma restando la disponibilita' dei locali gia' forniti dai  comuni,
al fine di dotarsi di nuove sedi oltre che di sedi piu' idonee per  i
CPI sara' necessario rivolgersi prioritariamente ai comuni, indicando
le specifiche caratteristiche di cui i locali dovranno essere dotati.
Particolare attenzione dovra' essere dedicata  alla  raggiungibilita'
delle sedi con mezzi di trasporto pubblici, all'accessibilita'  delle
strutture, alla disponibilita' di locali per l'accoglienza e di spazi
che tengano conto della necessita' di riservatezza. 
    In proposito,  per  futuri  aggiornamenti  di  questo  Piano,  il
Ministero si impegna ad attivare un apposito tavolo  per  individuare
standard di diffusione territoriale dei servizi che tengano conto, in
particolare, della popolazione residente che insiste  sul  territorio
di  riferimento  oltre  che  della  particolare   conformazione   del
territorio medesimo:  solo  a  titolo  di  esempio,  le  esigenze  di
territori montani o scarsamente popolati sono molto diverse da quelle
delle grandi metropoli. 
    Ad ogni modo, in via residuale, ai  fini  del  corrente  utilizzo
delle risorse di questo Piano per la locazione  o  l'acquisizione  di
nuove sedi e' necessaria una accertata condizione di indisponibilita'
di locali idonei da parte del comune individuato quale  sede  per  il
CPI. Ove sia questo il caso, sulla base di appositi  accordi  con  la
regione competente, le relative risorse potranno essere destinate  ai
comuni che provvederanno in autonomia, sulla base  delle  indicazioni
della regione stessa, all'acquisizione o alla locazione  delle  nuove
sedi  secondo  la  disciplina  vigente,  ovvero   essere   utilizzate
direttamente  dalla  regione  o  dall'ente  responsabile  della  rete
territoriale  dei  servizi,  sempre  in  accordo  con  il  comune  ed
eventualmente per conto del medesimo, fermo restando in ogni caso  il
vincolo di destinazione per le sedi individuate. 
    Secondo   questo   principio,   a   fronte    della    dimostrata
indisponibilita' di locali idonei da  parte  del  comune  individuato
quale sede per il CPI, la regione o l'ente  responsabile  della  rete
territoriale dei servizi  potranno  anche  destinare  le  risorse  di
questo Piano per l'adeguamento o la ristrutturazione di immobili  che
siano gia' nella propria disponibilita' e  vengano  individuati  come
idonei ad accogliere la sede del CPI. 
    Potranno essere effettuati interventi per arredi e  attrezzature,
incluse in particolare quelle informatiche, sia per le nuove sedi CPI
che per quelle attuali, garantendone il decoro. 
    L'intervento sia  sulle  nuove  che  sulle  attuali  sedi  potra'
riguardare la manutenzione  anche  straordinaria.  A  tal  proposito,
saranno ammessi i costi per interventi manutentivi, anche a carattere
straordinario, su immobili nella disponibilita' dei Comuni a  seguito
di affitto da terzi privati e destinati a  sede  dei  CPI;  cio'  con
l'accortezza che le spese sostenute siano proporzionali  alla  durata
della locazione e siano validate dai revisori contabili dei comuni  e
della Regione o  l'ente  responsabile  della  rete  territoriale  dei
servizi. 
Sistemi informativi 
    Dell'essenzialita'  della   piena   funzionalita'   dei   sistemi
informativi per il  potenziamento  dei  CPI  si  e'  gia'  detto  nel
paragrafo 8 di questo Piano, cui si rimanda. La  realizzazione  e  lo
sviluppo  del  Sistema  informativo  unitario  del  lavoro,  infatti,
costituisce  l'ossatura  delle  politiche  attive.  In  questo  senso
potranno essere previsti interventi sia per lo sviluppo  dei  sistemi
sia per la gestione e la manutenzione evolutiva a fronte  dei  sempre
maggiori adempimenti richiesti,  ferma  restando  l'interoperabilita'
con il sistema nazionale. In ogni caso,  infatti,  gli  interventi  a
valere sulle risorse di questo  Piano  dovranno,  pur  mantenendo  la
specificita' della componente gestionale regionale,  essere  coerenti
con gli standard nazionali, e in  particolare  con  l'evoluzione  del
Sistema informativo del Reddito di cittadinanza e,  nel  suo  ambito,
della Piattaforma digitale per i Patti per il lavoro. Gli  interventi
programmati, comunque nell'ambito del  Sistema  informativo  unitario
delle politiche del lavoro, dovranno essere  accuratamente  descritti
nel Piano attuativo regionale (cfr. oltre). 
Spese generali e per l'attuazione 
    L'attuazione di un Piano complesso  quale  il  presente  richiede
spese generali e specifiche, che non  possono  essere  analiticamente
individuate a livello nazionale e che dipendono  dalle  esigenze  dei
singoli  territori.  Fermo  restando  che  deve  trattarsi  di  spese
aggiuntive  rispetto  a  quelle  gia'  destinate  dalle  regioni   al
funzionamento dei CPI, le  regioni  possono  prevedere  spese  -  nel
limite del 4% di quanto assegnato - per specifiche esigenze attuative
non riconducibili alle linee di attivita' sopra individuate,  inclusa
appropriata  assistenza  tecnica  per  rispondere  alle  esigenze  di
supporto  nell'attuazione  del  Piano  o  straordinarie  esigenze  di
risorse  umane  oltre  quelle   gia'   previste,   nelle   more   del
completamento della loro acquisizione. 
    Resta inteso, che per le succitate esigenze, le  Regioni  possono
anche avvalersi delle  risorse,  stanziate  dall'art.  12,  comma  3,
ultimo periodo del decreto-legge n. 4/2019,  pari  a  70  milioni  di
euro, «anche al fine di consentire alle medesime regioni  e  province
autonome l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego». La
ratio di tale destinazione  e'  proprio  quella  di  consentire  alle
regioni che ne  avessero  necessita'  la  possibilita'  di  acquisire
personale nei centri per l'impiego nelle more  dell'espletamento  dei
concorsi. 
    Si precisa, inoltre, che i 70 milioni di euro  -  che  per  norma
hanno come vincolo di destinazione «le attivita' connesse al  reddito
di  cittadinanza»  -  possono  essere  comunque  destinati  anche  al
potenziamento di tutti i servizi trasversali che sono contestualmente
destinati sia all'erogazione  del  reddito  sia  ad  altre  attivita'
svolte dai CPI. 
Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI 
    Sulla base delle indicazioni programmatiche sopra illustrate,  le
regioni adottano un proprio Piano regionale per il potenziamento  dei
CPI, quale atto di programmazione regionale delle risorse di  cui  al
presente paragrafo,  eventualmente  integrate  con  risorse  proprie,
ovvero afferenti ai Programmi operativi regionali a valere sui  fondi
strutturali e di investimento europei. Il Piano regionale  individua,
in particolare, gli specifici rafforzamenti della  rete  territoriale
dei  CPI,  individuando  analiticamente  gli   interventi   previsti.
L'adozione del Piano e  la  valutazione  di  coerenza  da  parte  del
Ministero, con il supporto di Anpal,  e'  condizione  preliminare  ai
trasferimenti a decorrere dal 2020. 
Ammissibilita' della spesa 
    Saranno considerate ammissibili le spese sostenute a far data dal
30 marzo 2019, data di entrata in vigore della legge 28  marzo  2019,
n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. A  tal
fine,   pertanto,   saranno   prese   in   considerazione   in   sede
rendicontativa solo spese basate su mandati di pagamento e fatture  o
documenti contabili con relativa quietanza con data pari o successiva
al 30 marzo 2019. Oltre all'elenco delle spese sostenute, le  regioni
metteranno a disposizione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali l'opportuna documentazione  amministrativo-contabile  secondo
modalita' e termini successivamente identificati, fermo restando  che
in ogni caso tutta la  documentazione  concernente  la  spesa  dovra'
essere custodita dalla regione per eventuali controlli a campione. 
                                                           Allegato B 
 
          Risorse previste all'art. 2, comma 1, lettera a) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
Indietro

Normativa e prassi

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×