Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Nessuna neutralità finanziaria della mobilità anche per gli enti non virtuosi
Servizi Comunali Dotazione organica Spesa personaleApprofondimento di Vincenzo Giannotti
Nessuna neutralità finanziaria della mobilità anche per gli enti non virtuosi.
Vincenzo Giannotti
Qualche dubbio in dottrina (vedi Bertagna secondo cui “Comuni non virtuosi, sopra la percentuale della Tabella 3: per me il turn-over rimane, ed è il 100%. C’è scritto nella norma, nel decreto e nella circolare. Quindi, la mobilità continua a funzionare come prima”) si è posto in merito al superamento del concetto di mobilità neutra a seguito delle nuove regole recate dal Decreto crescita (d.l. n.34/2019) per gli enti non virtuosi, in ragione delle limitazione delle loro assunzioni pur sempre legate ad un turn-over contenuto, tanto da chiarire che “decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn-over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia”. Il dubbio è stato risolto dalla Corte dei conti dell’Umbria (deliberazione n.110/2020 nel file allegato) secondo la quale anche per questi enti è stata dal legislatore superata la logica del turn-over, istituto richiamato dal legislatore funzionalmente alla riconduzione del detto rapporto nelle soglie previste e, quindi, sempre in correlazione alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale.
La richiesta di parere
Il Presidente di una Provincia ha chiesto ai giudici contabili se “la mobilità di personale tra enti rimanga finanziariamente neutra per le Province anche dopo l’entrata in vigore del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – del 17 marzo 2020 o, in caso negativo, se la stessa rimanga neutra con riferimento al trasferimento di personale da quei comuni che non rientrano nei parametri di virtuosità stabiliti dal decreto citato”.
Le indicazioni del Collegio contabile
I giudici contabili umbri prima della risposta al quesito ripercorrono le regole sulla mobilità volontaria e della sua neutralità finanziaria. Il riferimento alla citata neutralità finanziaria è rinvenibile nell’art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo il quale “in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente”. Il successivo d.l. n.95/2012 all’art. 14, comma 7, ha precisato che le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn-over. Già nel 2010 le Sezioni Unite della Corte dei conti avevano modo di evidenziare come “La neutralità finanziaria dell’istituto della mobilità di personale pubblico, inesistente a livello di singolo ente […] neppure appare pacifica qualora detta valutazione venga riferita al complessivo sistema di finanza pubblica locale. Al riguardo, sono pertinenti le osservazioni contenute nel parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010, n. 4, secondo cui «La mobilità non è neutrale e va considerata come un’assunzione quando l’amministrazione cedente non è sottoposta a vincoli assunzionali ed invece lo è l’amministrazione ricevente. In tal caso, infatti, considerare la mobilità come assunzione garantisce il governo dei livelli occupazionali, e quindi della spesa pubblica, evitando che le amministrazioni senza limiti sulle assunzioni operino da serbatoio da cui attingere nuovo personale da parte delle altre amministrazioni con limitazione». Ne deriva, a contrario, che l’obiettivo della neutralità finanziaria si può conseguire, a livello di comparto, quando entrambi gli enti locali sono soggetti a vincoli di assunzione (o, meglio ancora, sono in regola con le prescrizioni del patto)”.
Precisato quanto sopra, il Collegio contabile umbro non può non rilevare come nel sistema delineato dall’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019 e dal decreto attuativo del 17 marzo 2020, fondato non più sulla logica del turn over, bensì su criteri di sostenibilità finanziaria, le ragioni di valutazione in termini finanziariamente neutri delle procedure di mobilità non trovano più ragion d’essere.
La circolare del 8 giugno 2020 del Ministero della PA è netta nel precisare che “la definizione delle facoltà assunzionali ancorate alla sostenibilità finanziaria implica una necessaria lettura orientata della norma recata dall’art. 14, comma 7, del DL n. 95/2012, […] Si tratta di una disposizione che è riconducibile alla regolamentazione delle facoltà assunzionali basata sul turn-over, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi non operante per i comuni che siano pienamente assoggettati alla vigenza della disciplina fondata sulla sostenibilità finanziaria. Conseguentemente le amministrazioni di altri comparti, nonché province e città metropolitane, che acquisiranno personale in mobilità da comuni assoggettati alla neo-introdotta normativa non potranno più considerare l’assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica, ma dovranno effettuarla a valere sulle proprie facoltà assunzionali. Quanto precede al fine di assicurare la neutralità della procedura di mobilità a livello di finanza pubblica complessiva”.
Turn-over dei comuni non virtuosi
Il dubbio della domanda posta dal Presidente della Provincia è dovuta alla presunta sopravvivenza del turn-over per i comuni non virtuosi, ossia “i comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn-over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn-over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia”.
Secondo il Collegio contabile anche per questi comuni si applicano le disposizioni legislative che rispondono alla medesima esigenza di generale superamento della logica del turn-over, istituto richiamato dal legislatore funzionalmente alla riconduzione del detto rapporto nelle soglie previste e, quindi, sempre in correlazione alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale. In altri termini, poiché il richiamo del legislatore è riferito alle soglie di sostenibilità finanziaria, allora permane anche per questi enti il superamento del vincolo del turn-over ben potendo rientrare negli enti virtuosi in qualsiasi momento.
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