Formazione Permanente - Laboratorio didattico sulla tematica personale e management in presenza all'AQUILA a cura di Giuseppe Canossi
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 17 aprile 2025
Il diritto di accesso dei consiglieri comunali e le “limitazioni” nel periodo dell’emergenza sanitaria
Servizi Comunali AccessoApprofondimento di Giuseppe Leopizzi e Raffaele Marzo
Il diritto di accesso dei consiglieri comunali e le “limitazioni” nel periodo dell’emergenza sanitaria.
Giuseppe Leopizzi e Raffaele Marzo
SOMMARIO: 1. Il diritto di accesso “non condizionato” dei Consiglieri comunali. – 2. Caratteristiche del diritto di accesso dei Consiglieri comunali. – 3. Su alcune “limitazioni” al diritto di accesso.
Com’è noto, ai consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 43, co. 2, del TUEL, sono riconosciuti ampi poteri: “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonchè dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge” [1].
Il diritto di accesso dei consiglieri comunali[2], pertanto, è strettamente funzionale all’esercizio delle funzioni[3] di indirizzo e controllo degli atti degli organi decisionali dell’Ente locale, consentendo loro di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione e di promuovere le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale[4]. Si configura, quindi, come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività[5].
Non a caso, è stato affermato che “mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale ai fini della tutela degli interessi pubblici, piuttosto che di quelli privati e personali, e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività”[6].
Il Consigliere comunale, quando dichiara di esercitare il diritto d’accesso in rapporto alle sue funzioni, e quindi per la tutela degli interessi pubblici (e non di interessi privati e personali) non è soggetto a limiti particolari nell’esercizio di tale amplissimo diritto d’accesso a meno che vada a violare il principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, sui Consiglieri comunali – ivi inclusi ovviamente quelli di minoranza, cui sono attributi importanti compiti di controllo dell’operato della maggioranza e, quindi, dell’apparato politico ed apparato amministrativo – non grava alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso in quanto possono limitarsi ad evidenziare la strumentalità dell’accesso allo svolgimento della funzione; per converso, l’Amministrazione non può esercitare un controllo estrinseco di congruità tra la richiesta d’accesso e l’espletamento del mandato, salvo casi di richieste d’accesso manifestamente inconferenti con l’esercizio delle funzioni dell’ente locale[7].
Gli unici limiti previsti sono correlati ad un eventuale abuso del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, che si concretizza in richieste assolutamente generiche, meramente emulative.
Il diritto ad ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere, a cui è ostensibile anche documentazione che per ragioni di riservatezza non sarebbe ordinariamente ostensibile ad altri richiedenti, è vincolato al segreto d’ufficio[8].
In assenza di una motivazione, richiesta espressamente per l’accesso previsto dalla Legge n. 241/1990, appare evidente che è preclusa ogni valutazione sul merito e, allo stesso tempo, non è possibile ostacolare il diritto in funzione della natura “riservata” del documento non ravvisandosi controinteressati (coloro che potrebbero opporsi all’accesso) ed essendo il Consigliere comunale tenuto al segreto[9]. Talché, il diritto di accesso deve essere esercitato personalmente dal Consigliere in quanto vincolato al segreto d’ufficio, evitando che altri soggetti, non tenuti a tale segreto, possano accedere ad atti dell’Amministrazione senza una previa verifica in ordine al loro personale interesse a conoscere tali atti.
Il complesso normativo approda alla piena accessibilità, da parte del Consigliere, delle informazione e degli atti (accesso equivale ad estrazione di copia essendo venuta meno la distinzione tra visione ed estrazione) in possesso dell’Amministrazione (anche riferiti a periodi antecedenti al mandato), non potendo manifestare alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione.
Sulla scorta della giurisprudenza amministrativa può affermarsi che il Consigliere comunale gode di un incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità all’espletamento del suo mandato.
Tale figura istituzionale deve essere in condizione di valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, di esercitare pienamente le sue prerogative nonché di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio.
Pertanto, le richieste dei Consiglieri comunali potranno essere legittimamente accolte soltanto ove risultino utilmente ricondotte alle finalità di rilevante interesse pubblico direttamente connesse all’espletamento del mandato elettivo.
Il diritto di accesso previsto dal secondo comma dell’art. 43 del d.lgs. 267/2000, circostanziato dal Consiglio di Stato[10] è dunque un “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato” e, come innanzi detto, finalizzato al controllo politico ed amministrativo sull’Ente, nell'interesse della collettività .
Alcune peculiarità, però, si possono riscontrare in merito a determinate attività poste in essere dalla P.A. Ad esempio, l’art. 43 TUEL può considerarsi una base giuridica corretta ai sensi degli artt. 6, paragrafi 1, lett. e) e 3, lett. b), GDPR e 2-ter Codice Privacy e, dunque, consentire il legittimo trattamento dei dati da parte dei Consiglieri, ivi comprese informazioni riconducibili al disagio socio-economico (buoni acquisto generi alimentari).
Tuttavia, in virtù del principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c), GDPR) l’Amministrazione destinataria della richiesta, cui spetta entrare nel merito dell’istanza eventualmente sindacabile dal G.A., è tenuta a comunicare dati personali “adeguati, pertinenti e limitati”, ovvero “indispensabili".
Pertanto si potrà provvedere ad applicare le seguenti misure di garanzia:
[1] Sul punto, si segnala qualche utile approfondimento: F. Manganaro, L’accesso agli atti e alle informazioni degli enti locali, in M.A. Sandulli (cur.), Codice dell’azione amministrativa, Milano, 2011, 1066 ss.; M. Bombardelli, L’esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali, in Giorn. dir. amm., 2008, 10, 1112 ss.; B. Rosaspina, Il diritto di accesso dei consiglieri comunali alla luce della dottrina e della giurisprudenza, in Nuova Rass., 2006, 1460 ss.; G. La Torre, In tema di accesso ai documenti dei Consiglieri comunali, in Amm. it., 2006, 641 ss.; M.A. Sandulli, Partecipazione e autonomie locali, in Dir. amm., 2002, 554 ss.; V. Torano, Il diritto di accesso civico come azione popolare. The civic right to acess as actio popularis, in Diritto Amministrativo, fasc.4, 2013, 789 ss.
[2] Andrebbe ricordato che la possibilità di accedere agli atti degli enti locali era stata riconosciuta già dall’art. 62, comma 5, R..D. 3 marzo 1934 n. 383; successivamente, l’art. 10, legge 6 agosto 1967 n. 765, aveva reso accessibili le licenze edilizie e, infine, gli artt. 24 e 25, l. 27 dicembre 1985 n. 816, avevano introdotto, rispettivamente, l’accesso dei consiglieri ed un più generale «diritto di visione» dei cittadini su tutti i provvedimenti; per tale via, solo successivamente, è stato così introdotto il diritto di accesso per i Consiglieri comunali. Qualche utile riferimento: F. Colapinto, L’accesso del consigliere comunale agli atti e ai documenti di una società partecipata dal comune: probabili scenari di una questione non ancora risolta, in Dir. proc. amm., 2007, 2, 452 ss.; C.E. Gallo, S. Foà, Accesso agli atti amministrativi,in Dig. disc. pubbl., IV, agg., Torino, 2000, 2 ss.
[3] TAR Potenza (Basilicata), sez. I, 3/08/2017, sent. n. 564.
[4] Cfr., Cons. di Stato, sez. V, 5/09/2014, sent. n. 4525: “Sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che, diversamente opinando, sarebbe introdotta una sorta di controllo dell'ente, mediante i propri uffici, sull'esercizio delle funzioni del consigliere comunale”.
[5] TAR Lecce, sez. II, 18/02/2016, n. 339: “Ai sensi dell'art. 43 comma 2, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione tutte le notizie e le informazioni in loro possesso; ciò non in funzione della tutela di posizioni soggettive individuali, bensì allo scopo di consentire il proficuo esercizio del mandato democratico di proposta, verifica e controllo dei componenti delle assemblee elettive; il diritto del consigliere comunale non incontra alcuna limitazione in relazione alla eventuale natura riservata degli atti, stante il vincolo al segreto d'ufficio che lo astringe (art. 622 c.p.); l'interesse del consigliere comunale non deve essere ravvisato in una lesione giuridica personale e concreta, bensì nel pieno esercizio delle sue prerogative di controllo democratico”.
[6] V., ancora, Cons. di Stato, sez. V, 5/09/2014, sent. n. 4525.
[7] F. Caringella, Corso di diritto amministrativo, Milano, 2008, 2201, ss. Per la giurisprudenza: Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2010, n. 6963; TAR Campania (Napoli), sez. I, 16 marzo 2006, sent. n. 3026, TAR Lombardia (Milano), sez. I, 7 aprile 2006, sent. n. 970.
[8] TAR Lombardia (Milano), 23/09/2014, sent. n. 2363 e citato C.d.S., Sez. V, 5/09/2014, sent. n. 4525.
[9] Con riferimento all’art. 622 c.p.
[10] Cons. Stato, sez. V, 2/09/2005, sent. n. 447.
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 17 aprile 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
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