Trattamento di fine rapporto

Risposta al quesito di Daniele Conforti - Consulente del Lavoro

Quesiti
di Conforti Daniele
25 Agosto 2020

In relazione alla cessazione del nostro dipendente giornalista in data 31/07/2020, non essendo mai stato gestito l'accantonamento per il TFR, vorremmo il Vs. conforto circa le modalità di calcolo del TFR che dovremo corrispondere, sulla base della normativa di riferimento (art. 2120 C.C. e L. 297/1982). Si precisa che il dipendente giornalista era stato assunto in data 10/08/2005.

Nello specifico: tale accantonamento verrà calcolato manualmente, procedendo anno per anno. Si chiede se l’imponibile di riferimento è l’imponibile INPGI o il totale dello stipendio lordo che figura nel riepilogo.

Le somme vengono quindi accantonate, rivalutate anno per anno coi coefficienti di rivalutazione, tranne che per la quota accantonata per l’ultimo anno; si chiede di avere conferma che per l’ultimo anno non deve essere fatta alcuna rivalutazione.

In teoria sulla rivalutazione delle quote accantonate annualmente si dovrebbe pagare una quota del 17% (imposta sulla rivalutazione). Quindi, considerato che non è stata mai pagata tale imposta, si chiede se in sede di liquidazione TFR deve essere pagata questa quota del 17% con F24EP ed eventualmente con quale codice tributo.

Risposta

Il trattamento di fine rapporto - che la L. n. 297/1982 ha sostituito, dal 1° giugno 1982, all'indennità di anzianità - è un elemento della retribuzione la cui erogazione è differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Ai sensi dell'art. 2120, comma 1, cod. civ. in ogni caso di cessazione del rapporto, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.

Il trattamento di fine rapporto si calcola con riferimento ad una quota della retribuzione dovuta per ciascun anno (quota di competenza) da assoggettare a rivalutazione annuale secondo un tasso collegato all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il trattamento di fine rapporto è dovuto - ex art. 4, comma 4, L. n. 297/1982 - per tutti i rapporti di lavoro subordinato (ivi compresi i contratti a termine, a tempo parziale, di apprendistato e di formazione lavoro) e matura anche durante il periodo di prova.

 

L'art. 2120, comma 2, cod. civ. precisa che la retribuzione annua da prendere in considerazione ai fini del t.f.r. comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con l'esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese (stipendio lordo).

I contratti collettivi di lavoro stipulati sia a livello nazionale che aziendale possono derogare all'indicato criterio posto dal legislatore, anche in senso meno favorevole per il lavoratore, indicando gli elementi della retribuzione da assumere come base di calcolo del t.f.r.

L'importo da accantonare annualmente (quota di competenza) si determina dividendo per 13,5 (divisore fisso) la retribuzione considerata utile dalla legge o dai contratti collettivi. La quota annua del t.f.r. è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

 

In applicazione dell'art. 2120, commi 4 e 5, cod. civ., l'accantonamento, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Per i rapporti che si risolvono nel corso dell'anno il tasso fisso dell'1,50% viene riproporzionato in ragione dei mesi lavorati (0,125% per ciascun mese).

L'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente.

Se il rapporto di lavoro si risolve entro il giorno 14 viene utilizzato il coefficiente di rivalutazione relativo al mese precedente; se la risoluzione del rapporto interviene invece dopo il giorno 14 dovrà essere utilizzato il tasso di rivalutazione relativo al mese di cessazione.

 

Ai sensi dell'art. 1, comma 623 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), la rivalutazione del trattamento di fine rapporto, che deve essere effettuata alla fine di ciascun anno a norma dell'art. 2120 cod. civ., è assoggettata ad imposta sostitutiva nella misura dell'17% (la disposizione si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015; in precedenza, a partire dall'anno 2001 era dell'11%). Tale imposta è imputata a riduzione del fondo t.f.r.

Il codice tributo da utilizzare è 1713 in caso di versamento tramite modello F24 e 120E in caso di versamento tramite modello F24EP. 

6 agosto 2020               Daniele Conforti

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