Iscrizione anagrafica

Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
17 Luglio 2020

Abbiamo iniziato la pratica di iscrizione anagrafica da altro Comune di una signora A che è andata a vivere presso un signore B, comproprietario al 50% dell’abitazione. L’APR/4 è stato firmato dalla signora A mentre il signore B ha firmato un nostro modulo non ufficiale dove chiede l’iscrizione della signora A sul suo nucleo familiare. Ieri ci chiama l’altra comproprietaria del 50% dell’abitazione, signora C, molto agguerrita, dicendo che non vuole assolutamente che venga data la residenza in quanto la signora A non ha mai avuto il suo assenso ad occupare l’abitazione, il tutto finalizzato a che la signora A lasci di fatto l’abitazione. E’ disposta a fare una formale diffida tramite avvocato affinché venga respinta la richiesta di residenza della sig.ra A. Gli accertamenti non sono ancora stati fatti ma da quello che si può desumere dalle dichiarazioni, sembrerebbe che la signora A al momento abiti effettivamente nell’abitazione.

In base alla legge, ha titolo la signora C a chiederci di respingere la domanda in quanto mancante del requisito della legittima occupazione dell’abitazione da parte della signora A?

Si può quindi considerare occupante abusivo chi convive, con legami affettivi, con il comproprietario al 50% di un’abitazione, stante che l’altro comproprietario è totalmente contrario a questa “occupazione” dell’abitazione?  Eventualmente si chiede anche se c’è della giurisprudenza in merito.

Risposta

è ormai notorio come le ultime norme quali la legge 80/14 o la legge 35/12 (la prima riguardante l’occupazione abusiva, la seconda la residenza in tempo reale), abbiano modificato l’approccio nell’interpretazione dell’unica norma realmente fondamentale per i servizi demografici: la legge 1228/1954 ed il regolamento di esecuzione 223/89 e 126/15 (per i comuni subentrati in ANPR).

Inizierei con il riportare integralmente l’art. 5 della legge 80/14

Lotta all'occupazione abusiva di immobili. 
 (( Salvaguardia degli effetti di disposizioni  in materia di contratti di locazione ))

  1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. (A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
  2. 1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni  successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva. 
  3. 1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.)

Bisogna prestare molta attenzione a questo articolo che tanto ha messo in difficoltà gli ufficiali di anagrafe nelle scelte relative all’iscrizione o meno nel registro anagrafico. Nell’articolo in questione si pone il problema, a monte, cioè nel momento in cui  vengono chieste le volture di acqua, luce, gas etc. in quanto è proprio in tale contesto che i servizi pubblici debbono capire se esistono i presupposti per volturare o meno dei contratti, ed è da lì che l’ufficiale di anagrafe poterebbe comprendere la veridicità delle dichiarazioni!

Un secondo aspetto riguarda il titolo di possesso il quale sicuramente non può essere determinante ai fini dell’iscrizione anagrafica se esistono altri presupposti quali la dimora abituale.

Per la fattispecie subentrano ulteriori elementi:

  1. L’ospitante è proprietario al 50% dell’alloggio ed ospita una persona con la quale vuole costituire una famiglia anagrafica in quanto esistono le condizioni (vincolo affettivo) per farlo e tale aspetto non è secondario in quanto tutelato dalla Costituzione
  2. Esiste il requisito della dimora abituale e quindi l’obbligo di registrazione in anagrafe delle posizioni dei soggetti regolarmente soggiornanti sul territorio

L'art.16 della costituzione dà piena libertà di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio ai cittadini salvo fissare la propria residenza nel comune dove esiste la condizione di dimora abituale (art.2 della legge anagrafica).

L’Art. 2 della legge anagrafica recita: «È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela, la iscrizione nell’anagrafe del comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazioni di posizioni anagrafiche»

Il diritto alla residenza si afferma «erga omnes» ma non è incondizionato e assoluto la legge vi può porre dei limiti (es. l’iscrizione dei cittadini stranieri, comunitari), ha valore nei confronti di tutti, riguarda l'occupazione regolare dell'alloggio ed ha la finalità di salvaguardare un altro principio sancito dalla costituzione: quello della proprietà (art.42 c.2 e 7). L'occupazione abusiva non è perseguibile d'ufficio ed il titolare del diritto leso ne deve fare specifica denuncia entro tre mesi.

La legge n.80/14 ha avvalorato il collegamento esistente tra residenza e occupazione abusiva prevedendo a carico dei soggetti somministranti pubblici servizi l’obbligo di acquisire dai richiedenti per l'allacciamento alle varie utenze idonea documentazione e quindi a decorrere dalla data di entrata in vigore  della legge gli atti aventi per oggetto l‘allacciamento ai servizi pubblici (acqua, gas, telefono) non possono essere stipulati in assenza del titolo che attesti la proprietà, il possesso o la regolare detenzione dell‘unità immobiliare.

I richiedenti sono tenuti a presentare ai soggetti somministranti la documentazione che attesta il titolo di proprietà, possesso, regolare detenzione dell‘unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 DPR 445/00). La norma non intende contrastare il fenomeno dell‘abusivismo edilizio e neppure il fenomeno delle locazioni concesse senza contratto anche se indirettamente consente un controllo di tali fattispecie. Si parla di occupazione abusiva di un immobile se non esiste un titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità. E‘ considerata abusiva l‘occupazione di un immobile da parte di un soggetto che non ne ha titolo di proprietà o di possesso (locazione, comodato, usufrutto)

Solo nel caso di mancanza della dichiarazione attestante il titolo di legittima occupazione dell‘alloggio l‘ufficiale di anagrafe dovrà adottare un provvedimento in forma semplificata in cui esprime sommariamente le motivazioni della irricevibilità (art. 2 c. 1 L. n.241/90) La Costituzione (artt. 3 e 16) il Diritto comunitario (la direttiva 2004/38/CE che prevale sul diritto nazionale) non prevedono limitazioni al diritto di residenza

Circolare Min. Int. N. 14 del 08/08/2014:

Il procedimento di iscrizione …omissis…consiste nell’acquisizione….delle informazioni relative al titolo di occupazione dell’immobile presso il quale l’interessato ha fissato la propria dimora abituale A tal fine come indicato nel citato art. 5 a proposito dei contratti relativi alle forniture dei servizi pubblici, si ritiene che anche nell’ipotesi dell’iscrizione anagrafica sia necessario utilizzare lo strumento della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR 445/2000 (all. 1 Circ. n. 9 del 27/04/2012): ESATTAMENTE COME E’ AVVENUTO NEL SUO CASO.

Se la registrazione anagrafica, come regola generale è fondata sul legame fra cittadino e territorio (residenza = luogo di dimora abituale), perché iscrivere in anagrafe anche persone che non hanno dimora abituale in un luogo ben determinato ? La risposta la troviamo nei principi generali dell’ordinamento anagrafico: coloro che dimorano in maniera non occasionale sul territorio nazionale debbono essere iscritti in anagrafe.

Non può essere dichiarata stabile la dimora di chi sta per essere allontanato dall’abitazione con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Tutte le altre ipotesi non impediscono l’iscrizione anagrafica. La Corte di Cassazione con sentenza n. 16089 del 27/10/2003 aveva sostenuto che la mancata registrazione del contratto di locazione non determina nullità poiché ai fini della validità del contratto ciò che rileva è unicamente la forma scritta e non anche la registrazione in quanto vincolante fra le parti e valida in giudizio. La Corte di Cassazione (sez. II Penale, sentenza 17 – 24 ottobre 2014, n. 44363) è di recente tornata a pronunciarsi su un caso di occupazione abusiva di alloggio: l'illecita occupazione di un bene immobile é scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell'integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi, e cioè l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo”.

Ai fini della regolare iscrizione anagrafica:

  1. Non è necessario che il contratto di locazione sia registrato (almeno sino a che non è stata fatta chiarezza dalla Corte)
  2. Non è necessario che sia registrato il contratto di comodato
  3. Se non c’è contratto scritto ma solo verbale sarà sufficiente il consenso del proprietario

Mi sono dilungato ma ho preferito che fosse chiaro il ragionamento, a questo punto rispondo al Suo quesito.

Nel caso il richiedente presenti istanza di iscrizione nell’immobile con il consenso dell’affittuario e contro la volontà del proprietario occorre comunicare l’avvio del procedimento sia all’affittuario che al proprietario, per escludere l’ipotesi di occupazione abusiva è sufficiente il consenso dell’affittuario ospitante,  questo anche nel caso in cui tale possibilità sia formalmente vietata da espressa clausola contrattuale. Cassazione, Sez.III, sentenza n. 477 del 22/01/1988: Ai sensi dell'articolo ventuno della legge 253 del 1950 la presunzione di sublocazione al fine della risoluzione del contratto di locazione nell'ipotesi in cui l'immobile locato risulti occupato da persona che non sia al servizio del conduttore o non sia parente od affine di quest'ultimo entro il quarto grado, ha natura relativa “iuris tantum” e può quindi essere superata dalla prova contraria, a carico del conduttore stesso, idonea a dimostrare che l'occupazione dell'appartamento da parte di estranei è avvenuta non a titolo di sublocazione, bensì a titolo di comodato o di mera ospitalità.

Cassazione, Sez.III, sentenza n. 14343 del 19/06/2009:

I divieti di ospitalità (non temporanea di persone estranee al nucleo familiare anagrafico) del contratto di locazione confliggono proprio con l'adempimento dei doveri di solidarietà (art.2 Costituzione) che si può manifestare attraverso l'ospitalità offerta per venire incontro ad altrui difficoltà e possono altresì confliggere con la tutela dei rapporti sia all'interno della famiglia fondata sul matrimonio sia di una convivenza di fatto tutelata in quanto formazione sociale o con l'esplicazione di rapporti amicizia

Le sentenze della Cassazione riguardano solo l’ipotesi della locazione e non sembra possano essere applicabili anche al comodato. Dalle pronunce giurisprudenziali possiamo quindi ricavare le seguenti indicazioni: in caso di richiesta di iscrizione anagrafica di un parente o di un ospite del soggetto titolare del diritto di occupazione dell'immobile è sufficiente la dichiarazione di quest'ultimo in merito alla sussistenza di tale legame indipendentemente dalle clausole contrattuali (unico stato di famiglia) 

Parlando di comproprietà e occupazione abusiva (sentenza n.11135 del 4.7.2012 la Cass.ne Sezioni Unite Civili) si è così espressa:“Se i comproprietari dimostrano che il dissenso era stato già manifestato prima della conclusione del contratto, la dichiarazione resa dall'interessato in merito al consenso di tutti i comproprietari risulta falsa e pertanto il titolo di occupazione dell'alloggio non è valido e l’iscrizione anagrafica dovrà essere considerata nulla ex art.5  del D.L. n.47/14

Il comodato può essere pregiudizievole agli interessi degli altri comproprietari, quindi, nel caso di occupazione di un immobile a titolo di comodato gratuito di proprietà appartenente a più soggetti si rende necessario il consenso da parte di tutti i comproprietari.

Personalmente ritengo che la residenza non possa essere negata e che il problema può essere risolto esclusivamente con una causa tra i proprietari o con un accordo tra i proprietari con il quale colui che occupa l’alloggio decida di versare mensilmente o come meglio decidono una somma che trasformi l’ospitalità da titolo gratuito in titolo oneroso.

Ovviamente nessuno, ripeto, nessuno, può decidere se la residenza debba essere accettata o meno!                                              

16 luglio 2020               Roberto Gimigliano

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