Indennità di funzione Sindaci

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
26 Agosto 2020

Si chiede di conoscere se con il decreto del 23 luglio 2020 si possa intendere superata la sentenza della Corte dei conti sez Lombardia n 67/2020 che faceva partire la decorrenza dell'aumento dell'indennità del sindaco dalla data della delibera di GC. Inoltre è possibile deliberare l'aumento per un valore pari al solo importo coperto dal contributo statale calcolato ipotizzando al max la nuova indennità? Mi spiego numericamente: incremento max annuo comune da 1001 a 3000 ab = 357.91*12= 4.294,92 contributo a concorso euro 2365,85. E' possibile deliberare l'aumento solo per 2365,85 stanziando a bilancio solo questa cifra senza risorse proprie? Oppure poi lo Stato mi cofinanzia dandomi il 55% di 2365.85?

Risposta

Non è così scontata l’interpretazione che faccia decorrere retroattivamente dal 1° gennaio l’indennità atteso che la Corte dei conti sez. controllo Lombardia nella deliberazione n. 67/2020 - in base alla previsione dell’art. 57 quater del DL 124/2019 che disponeva già che l’indennità di carica per i Sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti “è incrementata fino allo 85%” di quella prevista per i sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti – ha ritenuto che gli enti già potevano deliberare l’aumento dal 1° gennaio 2020, fatto salvo il contributo ministeriale a titolo di concorso che poteva avvenire in corso d’esercizio.. Pertanto, ad avviso della citata sezione regionale contabile l’articolazione delle nuove previsioni normative depone nel senso che l’incremento non operi ex lege, ma postuli l’espressione di una scelta decisionale rimessa all’ente, con conseguente decorrenza dell’incremento dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo.

Invero, secondo la citata Sezione la norma in discorso che - nella misura in cui stabilisce, “a titolo di concorso” alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento dell’indennità, l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 (ripartito, tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali) - implicitamente suppone la necessità di apposita statuizione in tal senso da parte dell’ente interessato in sede di determinazione dell’indennità di funzione nei limiti sopra indicati.

Ne conseguirebbe che il DM non avrebbe operato alcun effetto retroattivo circa l’indennità de qua, ma avrebbe dato copertura

  • a titolo di concorso a tutte le amministrazioni che avevano già deliberato l’aumento dal 1° gennaio 2020,
  • con data diversa per le amministrazioni che a data diversa hanno via via previsto l’aumento,
  • dalla data di effettiva deliberazione dell’aumento per le amministrazioni che attendevano il DM prima di deliberare l’aumento.

Pertanto, onde evitare eventuali rilievi dalla propria sezione di controllo regionale si suggerisce di chiedere apposito parere alla stessa.
Quanto alla possibilità di limitare la indennità alla misura del contributo ministeriale, posto che si tratta di concorso sulla maggiorazione deliberata dall'ente, sul piano logico, giuridico e al fine di evitare eventuali richieste ministeriale restitutorie o di evitare dichiarazione infedeli, si ritiene che la indennità su cui calcolare la maggiorazione e il contributo ministeriale deve essere effettivamente posta a carico del bilancio comunale.
13 agosto 2020             Eugenio De Carlo

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