Autorizzazione alla cremazione e certificato necroscopico di esclusione del sospetto di morte dovuta a reato
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta al quesito di Ambrogio Fichera
QuesitiDopo l'entrata in vigore dell'art. 34, comma 3, lettera a), della Legge 214/2011, l'autorizzazione al commercio su area pubblica con posteggio (tipo A) abilita anche all'esercizio in forma itinerante in tutto il territorio dello Stato (e non più solo all'interno della regione), abrogando di fatto le norme statali e regionali che non hanno subito espresse modifiche in tal senso?
L’Art. 34 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, apre il Capo II dedicato alla Concorrenza e al comma 3, lettera a), prevede l’abrogazione delle restrizioni disposte da norme precedenti relative al divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione ad esercitarla solo all’interno di una determinata area.
Il comma 7 della suddetta disposizione dispone che le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6 del richiamato Art. 34.
Stante il quadro normativo nazionale sopra tratteggiato la risposta al quesito non può essere che affermativa e cioè che l’autorizzazione per il commercio su area pubblica di tipo A abilita il possessore all’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante in tutto il territorio nazionale.
Eventuali disposizioni legislative e/o regolamentari emanate dalle regioni ancora in contrasto con i principi indicati nell’Art. 34 del D.L. 06/12/2011, n. 201 debbono essere disapplicate.
18 agosto 2020 Ambrogio Fichera
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
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