Capacità assunzionale sulla base dei nuovi criteri ai sensi del D.L. 34/2019

Risposta al quesito del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
28 Agosto 2020

Abbiamo ricalcolato la capacità assunzionale sulla base dei nuovi criteri ai sensi del D.L. 34/2019.

Il predetto ricalcolo ci permette di avere un incremento di spesa per € 122.571,46.

L’Amministrazione, debitamente informata, vorrebbe utilizzare questa disponibilità sia prevedendo nuove assunzioni, sia aumentando il trattamento economico accessorio (art. 15 del CCNL 21/05/2018).

Sul trattamento economico accessorio la giurisprudenza si è espressa in maniera contrastante sulla possibilità di aumentare tale fondo superando le vecchie deroghe al tetto di spesa.

Vorrei pertanto sapere se in effetti posso procedere con l’aumento del trattamento economico accessorio.

Risposta

Il regime delle facoltà assunzionali introdotto dal DL 34/2019 è divenuto pienamente operativo con il DM 17.3.2020, attuativo dell’art. 33, comma 2, del predetto decreto legge. Dalla data del 20.4.2020, indicata nel predetto DM, le facoltà assunzionali devono essere compatibili con la sostenibilità finanziaria della spesa, sono indipendenti dal turn over del personale, e sono destinate a finanziarie esclusivamente le assunzioni a tempo indeterminato; tali spese non rilevano ai fini del rispetto del limite di spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (il valore medio del triennio 2011-2013 per gli enti originariamente sottoposti al patto di stabilità,  e il valore 2008 per gli altri enti). Detta limitazione di carattere generale sulla spesa di personale, tuttavia, secondo il solare disposto dell’art. 6 del DM 17.3.2020, continua a produrre i propri effetti di contenimento in relazione a tutte le ulteriori spese di personale, atteso che la sterilizzazione della maggior spesa di personale per assunzioni di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è applicabile con riferimento alle sole facoltà assuntive prescritte dagli artt. 4 e 5 del decreto stesso.

Premesso ciò si deve ritenere le facoltà assunzionali generate in applicazione del DM 17.3.2020, basate su una impostazione completamente nuova, non possono essere utilizzate per incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio delle posizioni organizzative.

La previsione dell'articolo 11-bis, comma 2, del dl 135/2018 è coerente esclusivamente con un sistema di limitazione delle assunzioni basato sul turnover e sul rispetto di un tetto del trattamento accessorio, computato in valore assoluto in riferimento al 2016. L’art. 33, comma 2, del DL 34/2019 a tale proposito impone alle amministrazioni l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa. Si condivide, pertanto, la posizione espressa in dottrina secondo la quale il valore medio pro-capite delle risorse del fondo della contrattazione decentrata non può essere modificato rispetto a quello risultante nel 2018, così come non sono possibili modifiche ai valori complessivi delle retribuzioni di posizione e risultato delle p.o. che implichino un incremento dei valori medi di tali retribuzioni.

La risposta al quesito è, quindi, nel senso che le risorse disponibili, in applicazione delle regole previste dal DM 17.3.2020, per nuove assunzioni a tempo indeterminato possano essere utilizzare solo per tale finalità. Per incrementare gli importi delle retribuzioni delle PO l’unica possibilità è quella prevista dal CCNL funzioni locali 21.5.2018 laddove viene affidato alla contrattazione integrativa (articolo 7, comma 4, lettera u)) “l’incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 5 … destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art. 67”; ma in questo caso il finanziamento dell'incremento degli importi delle retribuzioni delle PO non deriverebbe da una rinuncia agli spazi assunzionali, bensì da una corrispondente riduzione del fondo risorse decentrate, rimessa alla contrattazione integrativa.

Va comunque precisato, in conclusione, che vi sono stati orientamenti di due sezioni regionali della Corte dei Conti (Sezione regionale di controllo per la Campania, con il parere 97/2020, e Sezione regionale di controllo per il Veneto, con il parere 104/2020) di parere opposto, unitamente ad alcune posizioni dottrinali; certamente nell’assumere le proprie determinazioni l’amministrazione valuterà anche queste posizioni che non possono ancora essere considerate sintomo di un orientamento consolidato.

19 agosto 2020                 Angelo M. Savazzi

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