Emendamenti dei consiglieri di minoranza alle proposte di variazione al bilancio di previsione
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del Dott. Marco Castellani
QuesitiDobbiamo consolidare il bilancio di una società capogruppo, utilizzeremo il metodo proporzionale e il suo bilancio consolidato. Dovendo rideterminare il valore della partecipazione iscritta nel bilancio del nostro ente, dobbiamo prendere in considerazione il bilancio della singola società o dell'intero gruppo, quindi il patrimonio netto del bilancio consolidato della capogruppo partecipata?
Ai sensi del Principio contabile applicato relativo alla contabilità economica-patrimoniale di cui all’Allegato n. 4/3 al D.LGs. n. 118/2011, al punto 6.1.3 “Immobilizzazioni finanziarie” si prevede che «per le modalità di iscrizione e valutazione, occorre far riferimento ai documenti OIC n. 17, “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto” e n. 21 “Partecipazioni”».
A riguardo il documento OIC n. 17 “Partecipazioni” al punto 179 così stabilisce: “Nell’ipotesi che la partecipante possegga una partecipazione in una società collegata che, quale capogruppo (di altre società), rediga il bilancio consolidato, si assume il valore risultante da tale bilancio.”
Il valore da assumere ai fini della valorizzazione della partecipazione è pertanto costituito dal Patrimonio netto di pertinenza della capogruppo.
21 agosto 2020 Marco Castellani
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
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