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Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
“No” al trasferimento degli straordinari nella parte stabile del fondo in assenza di una riorganizzazione dei servizi.
Servizi Comunali Spesa personaleApprofondimento di Vincenzo Giannotti
“No” al trasferimento degli straordinari nella parte stabile del fondo in assenza di una riorganizzazione dei servizi.
Vincenzo Giannotti
Il trasferimento dei risparmi da straordinario, possono confluire nelle risorse stabili del fondo integrativo, solo se a monte l’ente abbia attivato una adeguata riorganizzazione dei servizi. Scelta che è, in ogni caso, riservata in via esclusiva all’ente locale, non essendo la medesima oggetto di contrattazione decentrata integrativa. In questo caso, l’ente è tenuto a valutare, sia sotto il profilo della responsabilità erariale che della più efficiente gestione delle risorse, se sussistano i presupposti e le condizioni per una riduzione stabile delle risorse in questione o se sia invece opportuno procedere anno per anno ad un accantonamento periodico dei risparmi (non permanenti) derivanti dalla riduzione del lavoro straordinario. Sono queste le conclusioni contenute nel parere del Consiglio di Stato n. 1431/2020 (nel file allegato) con il quale ha respinto il ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica proposta da alcune organizzazioni sindacali.
La vicenda
Alcune organizzazioni sindacali hanno impugnato la determina del responsabile amministrativo di un ente locale, reo di non aver incluso nella parte stabile del fondo, il risparmio da straordinario già certificato negli anni precedenti tra le citate risorse consolidate. Secondo il Comune resistente, si sarebbe trattato di un errore di inserimento della posta contabile effettuato in anni precedenti, senza nulla togliere alla natura delle risorse risparmiate e decise ex ante dall’ente ben potendo le medesime essere correttamente inserite tra le risorse variabili, spettando all’ente locale di decidere annualmente della loro destinazione.
In altri termini, la questione sollevata verte sulla legittimità di inserimento del risparmio da straordinario deciso dall’ente locale ad inizio del periodo e della corretta collocazione di tale risparmio tra le risorse variabili e non fisse del fondo integrativo.
Le disposizioni contrattuali
L’art. 14, comma 3, del CCNL normativo del comparto Regioni ed Autonomie Locali 1° aprile 1999, ha stabilito che "Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte all'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell'art. 15, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale".
L’art. 67, comma 1, del CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, ha precisato che, “a decorrere dall'anno 2018, il Fondo risorse decentrate, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori (...). Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato (...). L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi."
La questione, pertanto, verte su cosa debba intendersi per soluzioni che, possono consentire una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi,‖e su chi ricada la responsabilità della decisione in merito.
I pareri delle Amministrazioni
Sulla questione il Ministero dell’Interno ha preventivamente acquisito i pareri della Amministrazioni competenti, ovvero della Funzione Pubblica (prot. n. 63770 P del 10.10.2019), dell'ARAN (prot. n. 7087 del 24.10.2019) e, infine, del MEF (prot. n. 251256 del 29.11.2019), che hanno giudicando legittima la scelta del Comune di collocare le citate risorse nella parte variabile del fondo integrativo. E’ stato, infatti, precisato che, la natura dei risparmi riconducibili al comma 3 dell’art. 14 del CCNL 1998-1999, può ritenersi stabile, e quindi utili ai fini dell’art. 67 del CCNL Funzioni Locali, solo a condizione che l’Amministrazione abbia attuato a monte processi di riorganizzazione dei servizi tali da sostenere, a regime, una permanente riduzione delle risorse destinate al lavoro straordinario. Inoltre, è stato specificato che tale forma di riduzione permanente delle risorse destinate al lavoro straordinario - non costituisce oggetto di contrattazione decentrata integrativa in quanto dipende da scelte organizzative dell’ente‖ e - ogni decisione di riduzione stabile delle risorse per il lavoro straordinario deve essere attentamente valutata dall’ente in quanto, attualmente, non ci sono regole che possano consentire successivamente all’ente stesso di incrementare autonomamente e in via ordinaria le risorse del lavoro straordinario …”. ‖‖
Il parere del Consiglio di Stato
I giudici amministrativi di appello, aderendo alle soluzioni prospettate nei pareri delle amministrazioni competenti, hanno confermato la chiarezza della disposizione contrattuale di cui al comma 3 dell’art. 14 nel momento in cui ha stabilito che si deve trattare di una riduzione delle spese di lavoro straordinario stabile e strutturale, condizione questa che può essere assicurata solo a seguito di una adeguata riorganizzazione dei servizi che consenta di far fronte, a regime, alle attività, pur con una permanete riduzione delle risorse per il lavoro straordinario. Il ricorso delle organizzazioni sindacali deve essere, pertanto, rigettato considerato che il Comune ha ritenuto opportuno operare un accantonamento periodico di tali risparmi, correttamente inseriti nella parte variabile del fondo integrativo, ossia senza alcun obbligo di stabilizzazione delle risorse.
28 agosto 2020
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Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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