Istruzioni sui limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2025
INAIL – Circolare 20 maggio 2025, n. 29
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiCon riguardo al calcolo del fondo relativo alle risorse decentrate anno 2020, dovendo quantificare “le Risorse pari alla differenza tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.” di cui all’art.67, comma 2, lett. b) del CCNL 2016-2018, si chiede se tali differenze devono essere conteggiate su base mensile oppure annua.
Come rilevato dalla Sezione Autonomie della CdC nella deliberazione n. 19/2018, l’art. 67, al comma 2, del CCNL 2016-2018, individua dettagliatamente le molteplici fonti che possono incrementare stabilmente il “Fondo risorse decentrate”. In particolare, la Sezione fa riferimento disposto che il predetto Fondo sia stabilmente incrementato di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dall’anno 2019; (art. 67, comma 2, lett. a) e di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui al precedente art. 64 - che dispone in materia di “Incrementi degli stipendi tabellari” - riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (in sostanza: le differenze derivanti dall’aggiornamento del valore delle cd. progressioni economiche); tali differenze devono essere calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (art. 67, comma 2, lett.b).
Pertanto, si ritiene che il riferimento sia su base annuale.
26 agosto 2020 Eugenio De Carlo
INAIL – Circolare 20 maggio 2025, n. 29
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