Unione di comuni e progressione tra le aree per sostituire personale cessato
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiAbbiamo una dipendente assunta a tempo determinato, educatrice di asilo nido, con contatto scaduto il 31.03.2020. Dal 01/04/2020 sta percependo l’indennità di maternità, considerando la data presunta del parto continuerà ad essere retribuita fino al 27/12/2020, indipendentemente dal fatto che il contratto a tempo determinato scadeva al 31.03.2020. Vorremmo sapere se la spesa che l’Ente sta sostenendo per il pagamento dell’indennità di maternità, ovvero dal 01/04/2020 al 27/12/2020, rientra tra la spesa complessiva per contratti a tempo determinato e quindi vada ad intaccare la capacità assunzionale dell’ente ai fini delle assunzioni a tempo determinato, ovvero il 100 % della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009, limite imposto dalla legge, oppure no.
La questione è stata affrontata dalla Corte dei conti – sezione regionale di controllo per la Puglia – con la deliberazione 121/2016/PAR.
Secondo la magistratura contabile, la formulazione della legge, contemplando sia il limite che le sue deroghe, preclude qualunque spazio di intervento interpretativo volto ad introdurre fattispecie di esclusione non espressamente contemplate.
Pertanto tale spesa rientrerà nell’alveo dell’articolo 9, comma 28, Decreto-legge 78/2010. Ovviamente, qualora il mancato rispetto del citato tetto di spesa dipendesse dall’indennità di maternità corrisposta all’interessata, e l’ente non avesse altri margini di intervento al riguardo, se ne dovrà dare esplicita motivazione in sede questionario al rendiconto di gestione dell’esercizio 2020.
28 agosto 2020 Fabio Venanzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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