Iscrizione anagrafica cittadino extracomunitario

Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
04 Settembre 2020

Si presenta allo sportello anagrafico cittadino extracomunitario che chiede iscrizione anagrafica esibendo: -passaporto in corso di validità -striscia di riconoscimento rilasciata dalla questura con foto con la dicitura a penna familiare cittadino UE (ex art.19 D.lgs. 286/98). L'interessato dichiara di essere fratello di nostra residente ex cittadina extracomunitaria ora divenuta cittadina italiana.

L'ALLEGATO B recita testualmente che per il Cittadino di Stato non appartenente all’Unione, familiare di cittadino dell’Unione Europea la documentazione da presentare è:

1) copia del passaporto;

2) carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno.

Riteniamo che tale previsione faccia riferimento ai familiari così come definiti dall'art. 2 Dr.Lgs. 30/2007 ovvero ad ascendenti, discendenti e coniuge e NON AD UN FRATELLO.

Buona parte delle nostre difficoltà deriva dal fatto che la nostra Questura è solita rilasciare ricevute sotto forma di striscia di riconoscimento con foto apponendo a penna delle annotazioni o a volte non annotando nulla.

In base alla casistica che ci si è presentata si chiede se sia corretta la seguente prassi: 

1) ricevuta senza alcuna annotazione che specifichi la tipologia di richiesta di p.s.: in questo caso per iscrivere esigiamo rilascio permesso di soggiorno. 

2) ricevuta che riporta la dicitura "familiare di cittadino soggiornante lungo periodo UE": trattandosi di familiare ai sensi art. 2 d.lgs 30/2007 per iscrivere padre-figlio ecc familiare extra di cittadino italiano chiediamo passaporto + la ricevuta della questura+ documentazione originale che dimostri il rapporto di parentela. Se il cittadino non ha a disposizione certificato di nascita estero dobbiamo farci bastare passaporto e ricevuta della questura che riporti la dicitura "familiare di cittadino soggiornante lungo periodo UE? 

3)"motivi familiari": in questo caso per iscrivere esigiamo rilascio permesso di soggiorno. 

4) "cure mediche": per iscrivere esigiamo permesso di soggiorno. 

5) familiare ex art 19, 286/98": in questo caso non essendo familiare definito dall'art. 2 D.Lgs. 30/2007 non bastano passaporto e ricevuta (ex art.19 D.lgs. 286/98) ed esigiamo rilascio permesso di soggiorno.  Potrebbe un cittadino esibendo documentazione originale che dimostri rapporto di parentela (fratelli) esigere di essere iscritto prima del rilascio del permesso di soggiorno?

Risposta

Quale è la definizione di familiare di cittadino dell'Unione Europea? Come giustamente da Lei affermato, in base all'art.2, comma 1, lettera b), del d.lgs. 6 febbraio 2007, n.30 e succ. mod. (“Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”), è familiare di cittadino dell'Unione Europea:

1)  il coniuge;

2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione Europea, un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro ospitante. La normativa italiana (legge 20 maggio 2016, n.76, “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”) equipara l'unione registrata al matrimonio, solo nel caso dei partner dello stesso sesso uniti civilmente; non sono, invece, equiparati ai coniugi, i “conviventi di fatto” (due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e stabilmente conviventi);

3) i discendenti diretti (es. figli, anche adottati o affidati, nipoti) di età inferiore a 21 anni, o a carico, e quelli del coniuge o partner dello stesso sesso unito civilmente (legge 20 maggio 2016, n.76);

4) gli ascendenti diretti (es. genitori, nonni) a carico, e quelli del coniuge, o partner dello stesso sesso unito civilmente (legge 20 maggio 2016, n.76).

In base all'art.3, comma 2, lettera a) del  d.lgs. 6 febbraio 2007, n.30 e succ. mod.  viene, inoltre, agevolato l'ingresso ed il soggiorno di:

1) ogni altro familiare, se è a carico o convivente, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione Europea titolare del diritto di soggiorno a titolo principale;

2) ogni altro familiare che, per gravi motivi di salute, deve necessariamente essere personalmente assistito dal cittadino dell'Unione Europea; .

3) il partner con cui il cittadino dell'Unione Europea abbia una relazione stabile, debitamente attestata, con documentazione ufficiale, dallo Stato del cittadino dell'Unione. Rientrano in questa definizione di “partner” i “conviventi di fatto”, secondo la disciplina prevista dall' art. 1 commi 36 e seguenti dalla legge 20 maggio 2016, n. 76.

Per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra ventunenni, si richiede una dichiarazione di "vivenza a carico" resa dal cittadino dell’Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno.

Un discendente di età superiore ai 21 anni deve unicamente dimostrare il legame di dipendenza e l'aiuto economico ricevuto da parte del cittadino europeo, al momento della richiesta del titolo al soggiorno per parente di cittadino UE. Uno Stato membro non può esigere che il richiedente dimostri di avere inutilmente tentato di trovare un'attività lavorativa, o di ricevere un aiuto per il proprio sostentamento dalle autorità del paese di origine, o di avere tentato con ogni altro mezzo di garantire il proprio sostentamento. Risulta altresì irrilevante, ai fini dell'interpretazione della condizione di vivenza a carico, il fatto che il familiare, alla luce di circostanze quali l'età, le qualifiche professionali e lo stato di salute, si possa ragionevolmente presumere abbia buone possibilità di trovare un lavoro ed intenda farlo nello Stato membro ospitante (Sent. Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16/01/2014 -causa:C-423/12 Reyes-Migrationsverket).

Ovviamente per la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari il cittadino straniero deve essere in possesso di documenti che dimostrano la parentela. Solo i certificati rilasciati dagli Stati esteri sono validi per la Questura che non accetta quindi i certificati rilasciati dai Consolati esteri presenti in Italia. Ricordo inoltre che tutti i documenti attestanti il vincolo parentela dovranno essere tradotti, legalizzati e validati dalle rappresentanze diplomatiche italiane del Paese di origine. Servirà inoltre una dichiarazione di presa in carico da parte del parente italiano il quale dichiara, appunto di prendersi carico delle spese e della disponibilità di un alloggio a favore del parente straniero. In tali casi la Questura dovrà effettuare tutti gli accertamenti del caso, compresa la convivenza familiare, il permesso di soggiorno rilasciato è un permesso per motivi familiari che riconosce in capo al titolare pieni diritti.  

La ricongiunzione famigliare in favore del fratello non è quindi un diritto, anche nel caso di cittadini italiani e, quindi, da questo punto di vista, la risposta è negativa.
La cosa che merita nota è che il Testo Unico sull’Immigrazione all’art. 19, comma 2, lett.c), stabilisce che nel caso in cui si tratti di una persona già presente in condizioni irregolari, che convive con una cittadina italiana parente entro il quarto grado, scatta il divieto di espulsione e il correlativo obbligo di concedere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia. In altre parole, poiché il fratello è per legge parente di secondo grado rispetto all’interessata, se vi fosse già la convivenza in Italia tra queste due persone, l’interessata potrebbe andare – naturalmente documentando il rapporto di parentela con certificato di nascita legalizzato presso il Consolato italiano del paese di provenienza – direttamente in Questura e chiedere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia valido anche per lavoro.
Viceversa, trovandosi all’estero, non ha il diritto di chiedere il visto d’ingresso per ricongiunzione famigliare.

Per esempio, nel caso di ingresso per turismo, se l’interessato entro la scadenza del permesso di soggiorno per turismo, o anche successivamente alla scadenza dello stesso, si fosse trattenuto in Italia a convivere con la sorella cittadina italiana, avremmo avuto un caso di diretta applicazione dell’art. 19 del Testo Unico sull’immigrazione sopra riportato e, quindi, di pacifica legittimazione per richiedere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

La normativa prevede la possibilità solo per genitori, coniuge e figli. Per gli altri parenti si prevede, genericamente, che si "agevoli" ingresso e soggiorno, ma non si ha diritto a carta di soggiorno.

1 settembre 2020            Roberto Gimigliano

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