Fondo ex articolo 112 del d.l. n. 34/2020

Risposta al quesito del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti

05 Settembre 2020

Contributo dello Stato per i comuni "zona rossa", per interventi economico sociali derivanti da covid-19 (art. 112 DL Rilancio). Si chiede se è possibile destinare il contributo incassato in entrata al tit. 2 a spese in conto capitale es. per "manutenzione straordinaria ambulatorio comunale". E' possibile inoltre destinarlo anche per agevolazioni tari utenze sia domestiche che non domestiche? E per buoni alimentari? E per sostegno all'occupazione, o vi sono limiti e verifiche vedi aiuto di stato? Quali sono le indicazioni o i criteri da seguire per l'utilizzo di tale contributo?

Risposta

Per espressa previsione dell'articolo 112 del d.l. n. 34/2020 i comuni beneficiari delle risorse provenienti dal fondo appositamente costituito presso il Ministero dell'Interno devono obbligatoriamente destinare tali risorse a "" ... interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19 ..."", senza che tale articolo rechi al riguardo ulteriori specificazioni: a conferma di quanto già rappresentato in occasione di precedenti analoghi quesiti, si ritiene che, stante la indicazione testuale contenuta nel citato articolo 112 in ordine alla destinazione delle risorse assegnate, debba ritenersi coerente con tale indicazione, e quindi ammissibile, ogni intervento che rappresenti in qualsiasi modo una forma di sostegno, diretto o indiretto, a favore delle attività produttive e/o commerciali, come ad esempio interventi per il sostegno dell'occupazione (sostegno di carattere economico) ovvero a favore delle fasce deboli della popolazione, come agevolazioni tariffarie TARI o erogazione di buoni e sussidi alimentari (sostegno di natura sociale).

Ovviamente si tratta di interventi caratterizzati da ampi margini di discrezionalità amministrativa per quanto concerne sia la scelta degli interventi da porre in campo che la relativa misura ed i corrispondenti beneficiari, onde non pare possibile definire astrattamente ed in via preventiva specifici criteri da utilizzare al riguardo né tantomeno un elenco delle spese finanziabili: spetterà all'amministrazione supportare i relativi provvedimenti con adeguata motivazione, particolarmente sotto il profilo della riconducibilità degli interventi stessi alla situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, e ciò in considerazione della specifica finalità imposta da detto articolo 112.

Per quanto concerne la natura delle spese da sostenere, dalla formulazione del ripetuto articolo 112 deriva la astratta possibilità di considerare ammissibili sia spese di natura corrente che spese in conto capitale, anche se per queste ultime risulta difficile immaginare una effettiva e diretta correlazione con l'emergenza sanitaria da COVID-19; per completezza si aggiunge che l'ANCI in un recente parere ha avuto modo di evidenziare il proprio diverso orientamento, ritenendo che gli "interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19" debbano essere strettamente riconducibili a spese di natura corrente.

2 settembre 2020          Ennio Braccioni

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