Rilascio copia cartellino carta di identità di persona deceduta da parte di un erede

Risposta al quesito del Dott. Pietro Rizzo

Quesiti
di Rizzo Pietro
07 Settembre 2020

Richiesta copia cartellino carta di identità di persona deceduta da parte di un erede. E' possibile il rilascio?

Risposta

Nonostante alcune opinioni dottrinarie contrarie, che sostengono l’inammissibilità del rilascio della  copia cartellino carta di identità di persona deceduta ritenendola un atto di Pubblica sicurezza, si ritiene ammissibile il rilascio della  copia cartellino carta di identità di persona deceduta qualora si verifichi  la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all’esibizione ed acquisizione di detto cartellino, ai sensi della legge 241 del 1990.                                                                                                                                                        A suffragare questo orientamento vi è il parere espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 16 novembre 2010 secondo il quale “È ammissibile l’istanza di accesso presentata in qualità di erede a copia dei cartellini relativi alla carta d’identità del defunto padre allo scopo di verificare l’eventuale apposizione di firme apocrife ad atti da questo stipulati. L’istante vanta un interesse diretto, concreto ed attuale, in considerazione dell’esigenza di curare in sede giudiziale il suo interesse giuridicamente rilevante.”

Di analogo parere  è la giurisprudenza ( TAR Sicilia – Palermo – Sezione terza sentenza n. 5/2011) che ha  “ritenuto non potersi condividere la lettura – a base dei dinieghi impugnati – delle disposizioni di legge di settore, ed in particolare dell’art. 290 del r.d. 635 del 1940 (Regolamento di esecuzione del T.U. di P.S.), nel senso di escludere, ai fini dell’accesso, la connotazione di «documento amministrativo» di siffatto cartellino, compilato (e firmato dalla defunta C. M.) nel corso della procedura di rilascio della carta di identità; Ritenuto, peraltro, che l’art. 22 della l. n. 241 del 1990, dà la definizione di «documento amministrativo» ed in tal senso ammette l’ostensibilità di «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale» (lett. d); Ritenuto, al lume delle superiori considerazioni, che il diniego alla richiesta di accesso opposto dal Comune di xxxxx si appalesa illegittimo e che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente obbligo della medesima Amministrazione, e per essa, del Segretario Generale pro tempore, di procedere all’esibizione del richiesto documento ed al rilascio della relativa copia nel termine di giorni trenta dalla notificazione, a cura di parte, della presente sentenza “.

3 settembre 2020          Pietro Rizzo

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