Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Danno erariale al responsabile finanziario per mancata verifica dei debiti fuori bilancio
Servizi Comunali Responsabilità amministrativaApprofondimento di Vincenzo Giannotti
Danno erariale al responsabile finanziario per mancata verifica dei debiti fuori bilancio.
Vincenzo Giannotti
Confermata la condanna della Corte dei conti di appello (sentenza n.233/2020) del responsabile finanziario, con sanzione pari a tre mensilità del trattamento retributivo percepito all’epoca dei fatti, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, reo di aver concorso nella condotta elusiva del patto di stabilità, non avendo mai adempiuto agli obblighi di servizio in tema di costante monitoraggio, dei residui attivi e passivi e ricognizione dei debiti fuori bilancio.
I fatti
La Corte dei conti della Campania ha proceduto alla condanna del responsabile finanziario di un Comune per violazione del patto di stabilità interno, addebitandogli la sanzione pecuniaria prevista dalla legge di tre mensilità del suo stipendio. I giudici contabili hanno considerato il concorso allo sforamento del patto in modo preponderante nella condotta elusiva, non avendo mai il responsabile finanziario adempiuto agli obblighi di servizio in tema di costante monitoraggio, dei residui attivi e passivi e ricognizione dei debiti fuori bilancio. In particolare, specifica responsabilità è stata a lui ascritta per aver esercitato per un lungo arco di tempo (dieci anni) le funzioni attribuite dalla legge, “avallando la tenuta, per lungo tempo, di scritture contabili che non illustravano la reale condizione finanziaria dell'ente e che risultavano in contrasto con l'ordinamento e non ponendo in essere le necessarie misure correttive di risanamento”. E’ stato, inoltre, accertato che il responsabile finanziario avesse più volte attestato l'assenza di debiti fuori bilancio e, comunque, si è accontentato delle inutili attestazioni del Segretario generale di assenza di debiti fuori bilancio riconosciuti, non esigendo le idonee attestazioni in ordine ai debiti fuori bilancio da riconoscere. Proprio a fronte del profilo professionale ricoperto, il Collegio contabile ha giustificato l'applicazione nei suoi confronti della sanzione pecuniaria nella misura massima consentita dalla legge.
La difesa del responsabile finanziario
In sede di proposizione dell’appello avverso la sentenza di primo grado, il responsabile finanziario ha evidenziato la violazione del principio di legalità, per aver imputato al ricorrente sanzioni pecuniarie per attività poste in essere ben prima dell'entrata in vigore dell'articolo 31, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Inoltre, sarebbe assente, a dire del ricorrente, i presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria, per assenza dell'elemento soggettivo. Infine ha chiesto, invia subordinata al giudice contabile di appello di modificare la condanna a titolo di dolo, derubricandola a colpa grave, ai fini dell’esercizio del potere riduttivo nella maniera massima possibile.
Alcune indicazioni dei giudici contabili di appello
I giudici contabili di appello hanno ritenuto il ricorso infondato. In via principale, la doglianza del ricorrente circa la irretroattività della normativa sanzionatoria non può essere accolta. Infatti, le disposizioni della legge n.183/2011 nascono dalle previsioni previste dal d.l. n.98/2011 a mente del quale “qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali”. In altri termini la disposizione sanzionatoria in esame era in vigore ed applicabile ai comportamenti elusivi delle regole del patto di stabilità interno poste in essere successivamente al 6 luglio 2011. D’altra parte, ha evidenziato il Collegio contabile di appello, si tratta di inadempimento continuo che colpisce il medesimo responsabile finanziario anche in vigenza della nuova normativa. Pertanto, la responsabilità è rimasta costante e tale da coprire anche il periodo di vigenza della nuova normativa per non aver, il responsabile finanziario, esercitato le funzioni attribuite dalla legge a tale figura, avallando la tenuta di scritture contabili che non illustravano la reale condizione finanziaria dell’ente e che risultavano in contrasto con l’ordinamento e non ponendo in essere le necessarie misure correttive di risanamento. Nel caso di specie, infatti, sono state accertate entrate, nonostante la mancanza di un valido titolo giuridico per l'accertamento, sono state contabilizzate in partite conto terzi spese correnti per conto dell’Ente prive di contropartita in entrata, assunte spese anche di notevole importo in violazione delle regole contabili per difetto di preventivo impegno o che, comunque, risultino eccedenti rispetto agli impegni assunti, pur risultando agli atti dell’Amministrazione che non siano state riconosciute quali debiti fuori bilancio. In merito al riconoscimento di debiti fuori bilancio, è emerso che il Consiglio comunale abbia proceduto al loro riconoscimento quattro anni dopo la loro emersione che era avvenuta quando il responsabile finanziario prestava il proprio servizio, avendo colpevolmente attivato all’epoca le procedure per i loro riconoscimento. Infatti, fin quando un debito fuori bilancio non sia oggetto di riconoscimento (o non si estingua per prescrizione), la condotta elusiva del patto di stabilità, consistente nell’omissione di iniziative per il loro riconoscimento, con imputazione all’esercizio di competenza del riconoscimento stesso, si risolve in una condotta illecita omissiva permanente, che, in quanto protrattasi anche successivamente all’entrata in vigore delle summenzionate disposizioni sanzionatorie, costituisce titolo per l’irrogazione della sanzione dalle stesse comminate.
Sulla mancanza dell’elemento soggettivo
In merito all’asserita mancanza dell’elemento soggettivo della responsabilità erariale, ha evidenziato il responsabile finanziario come sia le entrate che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, secondo il Tuel ed il regolamento di contabilità, fosse intestato in capo ai singoli responsabili delle entrate e della spesa che avrebbero dovuto, in merito ai debiti fuori bilancio, inviare al responsabile finanziario una "scheda" riassuntiva per ogni debito, corredata del proprio "parere" sull'ammissibilità giuridica del riconoscimento, "schede" che avrebbero dovuto essere raccolte dal Segretario comunale per essere poi trasmesse al responsabile finanziario. cui spetta il compito di reperire le risorse (anche straordinarie) per la copertura finanziaria, nonché di adottare tutti gli atti per riportare in equilibrio la gestione (variazioni di bilancio, storno fondi, ecc.), con il concorso dei revisori dei conti” e, quindi, solo all’esito della predetta istruttoria, avrebbe potuto essere investito il consiglio comunale “per la valutazione definiva”. Nel caso di specie, non vi sarebbe traccia di tali adempimenti cogenti ed obbligatori da parte dei responsabili dei vari settori, né il segretario comunale avrebbe mai proceduto alla raccolta di tali segnalazioni/schede ed alla trasmissione delle stesse al responsabile finanziario per la prescritta copertura finanziaria, per cui alcun addebito potrebbe essere mosso all’appellante per attività di verifica e controllo impossibili, allegando, inoltre, di avere ogni anno richiesto se vi fossero debiti fuori bilancio, avendo come riscontro attestazioni da parte del segretario comunale di assenza di debiti fuori bilancio.
In merito alla responsabilità per accertamento di entrate non effettuate, la responsabilità intestata al ragioniere comunale è stabilita dall’art. 179 del Tuel secondo cui “il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione … ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili”. Risulta evidente la responsabilità dell’appellante per aver registrato in contabilità entrate pur in assenza dell’atto di accertamento (ruolo, lista di carico etc.). In merito, invece, al mancato tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la decisione di primo grado ha puntualmente ricostruito la vicenda e accertato la responsabilità del ragioniere per quanto accaduto non avendo egli esercitato le funzioni attribuite dalla legge alla figura del Responsabile dell’area finanziaria, “avallando la tenuta, per lungo tempo, di scritture contabili che non illustravano la reale condizione finanziaria dell'ente e che risultavano In contrasto con l'ordinamento e non ponendo in essere le necessarie misure correttive di risanamento”. In merito alla mancata conoscenza di debiti fuori bilancio, il Collegio contabile di appello, ha inoltre rilevato come, non appare fondatamente sostenibile che il Responsabile del servizio finanziario ignorasse l’esistenza di debiti fuori bilancio, non solo dal rilievo che parte dei debiti stessi sono “documentati” da fatture e, pertanto, “naturaliter” destinati, anche in ragione dei connessi adempimenti fiscali, all’Area economico finanziaria, cui era preposto l’appellante, ma anche dal rilievo che, l’esistenza di debiti fuori bilancio per “transazioni su sentenze esecutive” (oltre tutto, come precisato dal Sindaco, tutte passate in giudicato) emerge in modo inequivocabile dalla delibera di Consiglio comunale che, in accoglimento della proposta degli uffici ha rinviato sine die la trattazione dell’argomento.
Il Collegio contabile, pertanto, conferma la sentenza di condanna di primo grado senza alcuna possibilità di riduzione del danno ascritto all’appellante.
6 settembre 2020
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Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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