Personale con contratto a tempo determinato assunto per far fronte alle esigenze emergenziali dovute al Sisma del 24/08/2016

Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
09 Settembre 2020

Nel Mese di Giugno 2017 (01/06/2017) il Comune ai sensi dell’art.50/bis del Decreto Legge 189/2016 ha effettuato l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per far fronte alle esigenze emergenziali dovute al Sisma del 24/08/2016 e seguenti. 

Tali contratti in scadenza al 31/12/2018, sono stati prorogati senza interruzione alcuna sino al 31/12/2020 (data ufficiale per la fine dello Stato di Emergenza). 

Alcuni di questi lavoratori, ad oggi hanno o lo avranno alla data del 31/12/2020, maturato più di 36 mesi continuativi di servizio nel Comune. 

Richiamando quanto riportato a pagina 8 del Quaderno ANCI del 21/01/2020, avente ad oggetto “Note di lettura delle norme di interesse – Decreto Legge 24/10/2019, n.123, coordinato con la legge di conversione 12/12/2019, n.156 recante : Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”, si chiede: 

1)        Se il combinato disposto del comma 11 dell’articolo 50 del CCNL Funzioni Locali del 22/05/2018 e dell’articolo 1, comma 990, della Legge 145 del 2018, citato dal Commissario Straordinario e riportato come citazione nella pubblicazione di ANCI, consente al Comune di prorogare i contratti oltre il termine di trentasei mesi, in modo continuativo, ma non oltre i 48 mesi (36 mesi + 12 mesi di proroga massima ammissibile). 

2)        Se è legittimo che un dipendente assunto il 01/06/2017, ai sensi dell’art.50Bis del D.L. 189/2016, sia stato prorogato (n.1 proroga) senza interruzione alcuna fino al termine della gestione emergenziale e cioè fino al 31/12/2020 (quindi in modo continuativo oltre i 36 mesi ma entro i 48 mesi (36 + 12 di deroga)). 

3)        Se è necessario applicare una interruzione tra la scadenza dei 36 mesi (superata con la proroga del contratto al 31/12/2020) e la proroga degli ulteriori 12 mesi (36 + 12) prevista dal combinato disposto del comma 11 dell’articolo 50 del CCNL Funzioni Locali del 22/05/2018 e dell’articolo 1, comma 990, della Legge 145 del 2018. 

4)        Se per il caso di specie trova applicazione l’art.19 comma 3 del D.Lgs n.81/2015 ovvero se la proroga effettuata sino al 31/12/2020 (oltre i 36 mesi) avrebbe dovuto essere stipulata presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio. 

5)        Se un Giudice del Lavoro ritenesse non corretto il comportamento della Pubblica Amministrazione e si esprimesse per un ristoro in favore del dipendente, quali potrebbero essere le responsabilità in capo al Dirigente. 

Risposta

In base al quesito, l’Ente avrebbe assunto personale con contratto a t.d. in base all’art. 50 bis del D.l. n. 189/2016 che, invero, contempla, molteplici previsioni di rapporti di tipo flessibile e tempo determinato.

 

L’art. 1 comma 990 della Legge n. 145/2018 nel testo attualmente vigente “allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione” dispone che

 

-           il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2021, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2020.

 

-           Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati.

 

Dunque, la citata disposizione sembra orientare a determinate il complessivo slittamento temporale, mediante proroga, di tutti i termini previsti dalle norme sopra richiamate, tra cui l’art. 50 bis del D.l. n. 189/2016.

 

Invero, si legge nella relazione illustrativa alla previsione di legge che “Il comma 900 proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione post sisma del centro Italia. La proroga riguarda, nei limiti di spesa previsti per il 2018, anche gli Uffici speciali per la ricostruzione, la struttura alle dipendenze del Commissario straordinario e del personale assunto da Comuni e dal Dipartimento della Protezione civile a fronte dell'emergenza. Il comma dispone inoltre la proroga automatica, fino alla data della proroga prevista del personale distaccato, comandato, fuori ruolo o altro, presso gli Uffici per la ricostruzione e la struttura commissariale. Il comma proroga fino al 31 dicembre 2020 il termine della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione che l'articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 189 del 2016 aveva fissato al 31 dicembre 2018. Ciò nell'indicata finalità di garantire un'accelerazione del processo di ricostruzione, la progressiva cessazione delle funzioni commissariali e la riassunzione delle stesse da parte degli enti competenti. La suddetta proroga interessa anche le disposizioni di cui gli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto che riguardano rispettivamente: gli Uffici speciali per la ricostruzione e la relativa dotazione di personale; la struttura facente capo al Commissario straordinario; il personale dei Comuni e del Dipartimento delle Protezione civile reclutato per far fronte all'emergenza sismica” (v. https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01097777.pdf)

 

La citata disposizione della legge 145/2018, in combinato con le previsioni dell’art. 50, comma 11, del CCNL funzioni locali 2016-2018, secondo l’ANCI – nel Quaderno operativo del 21-1-2019  (che richiama una lettera del Commissario straordinario ) -  comporterebbe che “i contratti di lavoro a tempo determinato ex articolo 50bis del D.L. 189 del 2016 possono derogare al limite della durata dei trentasei mesi. La deroga della durata massima dei trentasei mesi non potrà tuttavia superare, in assenza di specifica e ulteriore deroga legislativa, i dodici mesi previsti dal comma 11 dell’articolo 50 del CCNL Funzioni Locali”.

 

Ciò premesso, in risposta ai quesiti posti, si ritiene che :

 

1)        l’interpretazione dell’ANCI richiamata dal Commissario straordinario si basa su una proroga legale, di carattere evidentemente eccezionale in ragione delle finalità perseguite. Quindi, la predetta disciplina, salvo diversa interpretazione dell’autorità giurisdizionale ove chiamata a dirimere questioni controverse, rende legittima la proroga sino alla nuova scadenza ivi prevista, secondo l’interpretazione e l’applicazione indicate nel predetto Quaderno operativo;

 

2)        richiamato quanto sub 1), la natura speciale della previsione in argomento porta ad escludere un’interruzione dei rapporti, attesa, tra l’altro, proprio la finalità indicata in principio dalla norma ossia il proseguimento e l’accelerazione della ricostruzione in corso. Peraltro, notoriamente la proroga, rispetto ai rinnovi, sposta solo in avanti la durata di rapporti contrattuali già esistenti e non ne determina il rinnovo ossia un nuovo contratto.

 

In ogni caso, si suggerisce di chiedere al riguardo il parere alla DTL territorialmente di riferimento onde evitare eventuali successive contestazioni, operando in ragione del principio di leale cooperazione tra soggetti istituzionali pubblici;

 

3)        ogni eventuale contenzioso giudiziale presenterebbe un’alea in base all’interpretazione della legge da parte del Giudice adìto (come noto, talvolta mutevole anche nell’ambito dei vari gradi di giudizio di una stessa giurisdizione). Tuttavia, per rispondere sul piano della responsabilità occorre che sussista l’elemento della colpa grave che si dovrebbe comunque escludere nella fattispecie alla luce del quadro normativo in questione, particolarmente articolato e difficile anche sul piano delle coordinamento delle fonti nazionali ed europee in materia e dei vari interventi normativi susseguitisi, nonché delle posizioni espresse autorevolmente tanto dall’Anci quanto dal Commissario straordinario in materia, senza tralasciare di rammentare che nel periodo corrente vige la disposizione di tutela, in tema di responsabilità erariale, di cui all’art. 21, comma 2,  del D.L. n. 76/2020.

7 settembre 2020                Eugenio De Carlo

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