Formazione atto di nascita di minore straniero residente nato in ospedale di un comune diverso
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta al quesito del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiL’Ambasciata d’Italia in Dakar (Senegal) ha mandato per la trascrizione l’atto di nascita di un bambino figlio di un nostro residente naturalizzato italiano. Nell’atto di nascita è il padre che dichiara la nascita del figlio. Allegano anche un “Atto di consenso ad essere nominata nell’atto di nascita” della madre. Considerato che “l’Atto di consenso ad essere nominata” a mio parere non ha valore di riconoscimento e quindi non va annotato a margine dell’atto di nascita, mi chiedo perché l’Ambasciata non abbia redatto un vero e proprio atto di riconoscimento. Operativamente devo: 2) Trascrivere l’atto di nascita così com’è oppure 3) Trascrivere, nel corpo dell’atto, che “l’atto pervenuto è accompagnato dall’atto di consenso a essere nominata della madre effettuato il giorno ...…. presso l’Ambasciata di ...…. “.
Inoltre mi chiedo: la madre nell’Atto di consenso risulta “coniugata in regime di poligamia” e ho il forte sospetto che la signora sia la 2^ moglie del nostro cittadino, che peraltro risulta avere una 1^ moglie residente con lui in Italia (atto di matrimonio trascritto). Quindi se il padre, diventato italiano nel 2016, si fosse sposato dopo l’acquisto della cittadinanza italiana, avrebbe commesso un reato. Per questo sono intenzionata a chiedere all’Ambasciata copia della documentazione in loro possesso, al fine di escludere un eventuale reato di bigamia.
Le caratteristiche del documento proveniente dall’estero che sicuramente sono stranote dovrà essere o tradotto dalla autorità diplomatica o consolare italiana oppure da un traduttore ufficiale oppure da un interprete che attesti con giuramento davanti all’Ufficiale dello Stato Civile la conformità al testo straniero (art. 22 d.p.r. 396/2000), legalizzato dall’autorità diplomatica o consolare italiana all’estero (art. 21 d.p.r. 396/2000) o in caso di specifiche convenzioni internazionali sottoscritte sia dall’Italia che dallo Stato Estero dal quale proviene l’apostille. La rappresentanza diplomatica italiana all’estero ha competenza esclusiva in merito alla legalizzazione di atti formati all’estero. Indispensabile risulta la trascrizione degli atti relativi a cittadini stranieri divenuti italiani perché permettono l’opposizione delle relative annotazioni modificative dello status del soggetto consentono l’opponibilità ai terzi delle notizie contenute nell’atto hanno natura probatoria fino a prova di falso.
Detto questo e prendendo atto che l’atto di nascita è stato ricevuto all’estero riportando già l’indicazione della madre, in questo caso secondo le istruzioni ministeriali, l’atto di nascita va trascritto così come è stato formato all’estero. Il consenso ad essere nominata della madre viene acquisito agli atti per sanare l’indicazione della madre fatta dal padre. Lo stesso infatti dichiarando invece della madre ha violato l’art. 258 del c.c.:
Dispositivo dell'art. 258 Codice Civile
Codice Civile → LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia → Titolo VII - Dello stato di figlio → Capo IV - Del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio → Sezione I - [della filiazione naturale]
Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto [317 bis, 443 nn. 2 e 3, 467, 578, 687] e riguardo ai parenti di esso.
L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.
Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20 a € 82
Le indicazioni stesse devono essere cancellate.
Per quanto riguarda la bigamia, il Codice penale punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro.
La stessa pena viene comminata a chi, non essendo sposato, contrae matrimonio con persona legata da un matrimonio con effetti civili (art. 556 c.p.).
Il reato in questione è quello di bigamia, il delitto che punisce chi sposa nonostante sia sposato con un’altra persona.
La legge non punisce in modo esclusivo il bigamo, chi ha due mogli o due mariti, ma anche chi si sposa con questo soggetto anche se è libero.
Riguardo il vincolo matrimoniale contratto all’estero, secondo la sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 7 marzo 2007 n. 9743, il reato di bigamia si integra anche nei confronti di chi abbia contratto matrimonio all’estero con un cittadino straniero. Non rilevano la nazionalità del coniuge e l’ignoranza della legge che regola la validità del matrimonio. Condivido la necessità di chiedere lumi all’Ambasciata.
7 settembre 2020 Roberto Gimigliano
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta del Dott. Antonio Cazzaniga
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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