Lampade votive. Regolarizzazione incarico svolto a concessione scaduta.

Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
09 Settembre 2020

L'Ente ha affidato la concessione delle lampade votive ad una società. Oggi emerge che l'incarico è scaduto il 31.12.2018 a seguito di proroga concessa dall'ufficio tecnico, tuttavia la società di fatto gestisce ancora il servizio. Si chiede quale soluzione possa adottarsi per regolarizzare il 2019 e il 2020 e quindi procedere ad esperire una nuova procedura.

Risposta

Il tema della retroattività in diritto amministrativo e, in particolare, degli effetti del provvedimento amministrativo, pur essendo argomento di rilievo e molto più diffuso nella pratica di quanto non si immagini, non è particolarmente trattato né in dottrina né in giurisprudenza

Sulla base dei dati e delle informazioni fornite, si ritiene che l’unica opzione praticabile al fine di “regolarizzare” le annualità nelle quali il servizio sia stato espletato successivamente alla data di scadenza della concessione (tra l’altro già prorogata) sia l’adozione di un provvedimento di affidamento diretto “ora per allora”.

Mediante tale schema, la decorrenza degli effetti dell’atto verrebbe ricondotta al momento in cui gli stessi avrebbero dovuto dispiegarsi: nel caso di specie, sussistendone i requisiti di valore, è ipotizzabile il ricorso all’affidamento diretto, in considerazione delle peculiarità specifiche del servizio oggetto della concessione di che trattasi, che andranno adeguatamente motivate.

In particolare, si suggerisce di arricchire la parte in premessa con argomentazioni che richiamino ad una sorta di “esclusiva di fatto” di cui l’impresa godeva nel periodo da “sanare” (ove sia, ovviamente, corrispondente al vero): è possibile far riferimento, a tal proposito, al know how maturato, alla conoscenza dei luoghi non surrogata da un’idonea mappatura documentale che abbia potuto rendere possibile l’apertura al mercato e così via).

Si suggerisce, comunque, di applicare un’ulteriore economia nel pagamento delle annualità da “sanare” (da specificare nel provvedimento “ora per allora”), in modo da dar conto di un ulteriore risparmio conseguito rispetto al precedente affidamento.

Inoltre, nel provvedimento “ora per allora” occorre dare atto sia del costo del servizio da “sanare” che dell’avvenuto accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi che giustifichino l’affidamento diretto.

Con distinto provvedimento, andrà poi indetta la procedura per l’individuazione del nuovo concessionario che è utile richiamare nel provvedimento “ora per allora”: andrà, quindi, prima bandita la nuova gara e poi sanato il pregresso.

Si chiarisce, comunque, che la soluzione prospettata non è indenne da eventuali censure che potrebbero essere mosse dagli organi di controllo che potranno eventualmente essere investiti da segnalazioni di terzi.

Ebbene, ove si tratti però di un provvedimento “favorevole”, come nel caso di specie, eventuali attenzioni potrebbero appuntarsi o da parte di terzi interessati alla gara o dalla competente Corte dei Conti per cui appare imprescindibile evidenziare bene le eventuali economie e i vantaggi conseguibili.

Diversamente, la via più agevole è quella di trattare il tutto come un debito fuori bilancio; ogni considerazione utile potrà essere svolta nella relativa relazione esplicativa che costituirà il corredo su cui si esprimerà il consiglio comunale per il suo riconoscimento e che sarà, successivamente, rimessa all’attenzione della competente Corte dei conti.

8 settembre 2020          Elena Conte

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