Formazione atto di nascita di minore straniero residente nato in ospedale di un comune diverso
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiNella scuola elementare è presente un alunno che ha la dimora nel nostro comune ma non ha la residenza in quanto la sua famiglia ha passaporto e permesso soggiorno scaduto.
I migranti che iscrivono i figli a scuola pertanto non devono più presentare il permesso di soggiorno, ma "documenti anagrafici", fermo restando che "in mancanza di documenti la scuola iscrive comunque il minore straniero poiché tale situazione non influisce sull’esercizio del diritto all’istruzione".
Per quanto riguarda la fornitura dei libri di testo si individua nel Comune di residenza degli aventi diritto, l’Ente titolare dell’erogazione dei benefici sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo prevista dal DPCM n. 320 del 5.8.1999 e dal DPCM n. 226 del 4.7.2000.
Nel caso specifico in mancanza di residenza il Comune come si deve comportare?
Si ritiene che il Comune possa ammettere al beneficio che consenta il diritto allo studio, facendo ricorso, se del caso, anche a propri fondi, per le stesse ragioni che hanno condotto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 186/2020, pubblicata il 31 luglio 2020, a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del Decreto-Legge n. 113/2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132/2018, che aveva eliminato il diritto all’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.
La Corte costituzionale, nell’occasione, ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale in riferimento all’ art. 3 Cost. ed all’irragionevole disparità di trattamento tra stranieri richiedenti asilo e altre categorie di stranieri legalmente soggiornanti nel territorio statale, oltre che con i cittadini italiani. A detti principi si aggiunga, poi, quello al diritto allo studio sancito dall’art.34 della Costituzione.
Sul piano nazionale, inoltre, l’art. 14 della L. 47/2017 sancisce il diritto all’istruzione dei minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno.
Si richiamano, inoltre, le disposizioni delle Convenzioni e dei trattati internazionali in favore del fanciullo (convenzione ONU sui diritti del fanciullo e quella di Strasburgo).
Quindi, superata ogni visione meramente formalistica, si ritiene che il bambino debba essere messo in condizioni di poter svolgere l'attività didattica in base a principi umanitari e di tutela del minore universalmente affermati nell’ordinamento internazionale e per quanto detto anche in quello nazionale.
Eventualmente, il Comune potrà porre apposito quesito all'ente erogatore delle risorse, intanto assicurando con propri fondi il diritto del minore.
9 settembre 2020 Eugenio De Carlo
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta del Dott. Antonio Cazzaniga
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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