Approfondimento di Alessandro Russo

Il Comune non può riconoscere il debito fuori bilancio per appaltare la sua difesa in giudizio

Servizi Comunali Bilancio
di Russo Alessandro
12 Settembre 2020

Approfondimento di Alessandro Russo                                                                                         

Il Comune non può riconoscere il debito fuori bilancio per appaltare la sua difesa in giudizio.

Alessandro Russo

 

Il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, derivante da sentenza di condanna, ex art. 194 Tuel[1], non può estendersi all’acquisizione al servizio legale di difesa in giudizio dell’Ente[2].

Il Commissario Straordinario di un Comune della Provincia di Sondrio aveva presentato una richiesta di parere alla Corte dei conti, sottoponendogli due quesisti: se il riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 194 c. 1 Tuel, potesse estendersi anche alle spese legali sostenute dall’Ente per la difesa nel giudizio; ed inoltre se fosse legittimo recuperare tutte le spese legali sostenute dal Comune  contro i componenti della Giunta rimossa, che avevano deciso di resistere nel contenzioso poi perso.

Con il parere n. 99/2020/PAR la Corte dei conti Lombardia afferma l’ammissibilità del primo dei due quesiti; respingendo viceversa il secondo, che gli appare rivolto ad ottenere l’avallo preventivo della Corte su di una scelta gestionale, che neppure riguarderebbe strettamente la contabilità pubblica.

Premette il Collegio che con propria deliberazione il Consiglio comunale aveva riconosciuto un debito fuori bilancio in seguito alla soccombenza in un ricorso al Tar promosso dai consiglieri di minoranza, che contestavano la validità degli atti del Sindaco, precedentemente sospeso.

Più avanti la Corte ha affermato che mentre il debito derivante dalla sentenza esecutiva del TAR era stato correttamente inquadrato nella fattispecie prevista dall’art. 194, lo stesso non poteva dirsi per l’assunzione dell’impegno di spesa per appaltare la difesa dell’Ente, ai sensi dell’art. 191 Tuel[3].

Fermo tutto questo, il Collegio ha dichiarato la propria incompetenza sulla seconda questione prospettatagli: <<rientra infatti nell’esercizio della discrezionalità dell’Ente valutare se – e a quale titolo – riconoscere anche le spese legali sostenute dall’Ente per la resistenza in giudizio. Sarà invece doveroso, per il Comune, trasmettere alla Procura regionale l’eventuale provvedimento di riconoscimento di questo debito per la valutazione dei sottesi profili di responsabilità>>[4].

La Corte termina affermando che il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, derivante da sentenza esecutiva, per le spese legali che il comune è stato condannato a rifondere alla controparte vittoriosa, non può estendersi alla diversa fattispecie di debito derivante dall’acquisizione del servizio legale di difesa in giudizio del comune rimasto soccombente.

10 settembre 2020

 

[1] Art. 194 c. 1 Tuel: <<Con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato il pareggio del bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme del codice civile, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi dell’art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza>>.

[2] Per una disamina sull’appalto del servizio legale si veda, se si vuole, A. RUSSO, Dalla straordinarietà all’ordinarietà dell’affidamento diretto del patrocinio legale, su www.federalismi.it, 2018.

[3] Art. 191 c. 1 Tuel: <<Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio e l'attestazione della copertura finanziaria. Nel caso di spese riguardanti (…) prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura è effettuata contestualmente all'ordine della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della comunicazione. (…) il terzo interessato, in mancanza, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a che i dati non siano comunicati.>>

[4] Cfr. Corte dei conti Lombardia n. 99/2020/PAR par. 2.3

 

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