Escussione della cauzione nelle procedure di appalto e termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiA seguito dell'esperimento di una procedura per il servizio di pulizia dei locali comunali mediante RDO per tre anni, il vincitore sta prospettando l'ipotesi di recedere. Si chiede se sia obbligatorio assegnare al secondo l'appalto oppure, avendo ravvisato che per un errore nella quantificazione del corrispettivo che è passato da € 4200 iva inclusa a € 5400, lo stesso sa eccessivo per l'ente, procedere a revoca della procedura e a nuova indizione.
Dal quesito così come formulato non è chiaro quando sia stato aggiudicato il servizio, quando sia stato stipulato il contratto e quale sia la ragione del recesso da parte dell’attuale esecutore.
La questione, in via generale, può essere comunque inquadrata nei seguenti termini.
L’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016 disciplina l’istituto dell’interpello, elencando i presupposti in presenza dei quali è previsto lo scorrimento della graduatoria degli operatori economici che hanno partecipato alla gara, per stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
Tali presupposti sono:
Ove ricorra uno dei suddetti casi, l’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta, in quanto il principio della immodificabilità delle originarie condizioni contrattuali non lascia spazio alcuno al riconoscimento degli oneri di frammentazione, miranti a compensare l’impresa subentrante per i maggiori costi che derivano dall’eseguire una prestazione già in parte eseguita rispetto all’originaria offerta. Le offerte devono, in ogni caso, essere confermate, non essendovi una nuova selezione concorsuale.
Ove, invece, la stazione appaltante voglia modificare caratteristiche e condizioni dell’appalto ha la possibilità di bandire una nuova gara.
Nel caso di specie, viene rappresentato che l’affidamento del servizio, alle condizioni economiche date, risulterebbe svantaggioso per la stazione appaltante.
Soccorre, dunque, l’istituto generale della revoca in autotutela previsto e disciplinato dall’art. 21 quinquies l. n. 241/90 a mente del quale l’Amministrazione è titolare del potere di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, la giurisprudenza ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante proceda, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti, ad es., nei sopravvenuti motivi di pubblico interesse di natura economica derivanti da una forte riduzione dei trasferimenti finanziari, nonché da una nuova valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da soddisfare, a seguito di una ponderata valutazione che evidenzi la non convenienza di procedere all'aggiudicazione sulla base del capitolato predisposto precedentemente, al fine di ottenere un risparmio economico (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 30 luglio 2013, n. 4026).
Tale potere non è precluso dopo l'aggiudicazione definitiva che può, quindi, essere revocata dalla Amministrazione appaltante, in presenza di un interesse pubblico concreto specificamente indicato nella motivazione del provvedimento di autotutela (cfr. C.d.S., III, 26 settembre 2013, n. 4809; 11 luglio 2012, n. 4116); vieppiù nel caso in cui non si sia consolidata una posizione di diritto soggettivo derivante dalla sottoscrizione di un contratto.
10 settembre 2020 Elena Conte
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
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