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Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Assunzioni nei servizi educativi a gestione comunale, sterilizzata la maggiore spesa 2020
Servizi Comunali Assunzione Spesa personaleApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Assunzioni nei servizi educativi a gestione comunale, sterilizzata la maggiore spesa 2020
Amedeo Di Filippo
È doverosa la segnalazione del D.L. 11 settembre 2020, n. 117, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre, che oltre alle disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale, ne contiene altre destinate ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai Comuni.
Seggi elettorali
L’art. 1 del D.L. n. 117/2020 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del prossimo fine settimana. Al relativo onere provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 1/2018, il Codice della protezione civile, già incrementato dall’art. 34, comma 1, del D.L. n. 104/2020
Il Fondo serve a finanziare interventi relativi alle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo. L’incremento di 580 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni per l'anno 2021 disposto dal decreto “agosto” è invece destinato alle attività svolte dal Commissario straordinario, ma una quota di 80 milioni per il 2020 e 300 milioni per il 2021 è destinata alla ricerca e sviluppo e all'acquisto di vaccini e anticorpi.
Servizi educativi e scolastici
L’art. 2 del D.L. n. 117/2020 prende in carico le eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni, anche in forma associata, con riferimento a nidi e scuole d’infanzia, centri per bambini, sezioni primavera e altre tipologie dedicate alla fascia di età da zero a sei anni. Il legislatore d’urgenza dunque si avvede, dopo le molte sollecitazioni, della complessità di tali servizi e delle serie difficoltà in cui navigano gli enti locali gestori, alle prese con l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia.
Tra queste, quella relativa al personale da assegnare a detti servizi è sicuramente la più complessa, visti da un lato i paletti ancora imposti dalle norme di legge, dall’altro la mancanza di risorse da dedicare alle assunzioni, posto che le erogazioni disposte dallo Stato con i D.L. ultimi altro non fanno che ristorare i Comuni dei pesanti mancati introiti causa Covid-19.
Il precetto introdotto dall’art. 2 elimina le limitazioni finanziarie ancora contenute nell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, che per le amministrazioni centrali ha limitato il ricorso al personale con contratti di natura flessibile al 50% della spesa sostenuta nel 2009, ponendolo come “principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica” ai quali si adeguano gli enti locali. Limite che dal 2013 può essere superato per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale e che non si applicano agli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, con l’unico limite che la spesa complessiva non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
La novità è che la maggiore spesa 2020 rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai Comuni e dalle Unioni di Comuni non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall’art. 9, comma 28, fermo restando obbligo del rispetto della sostenibilità finanziaria della spesa stessa e dell’equilibrio di bilancio, asseverato dai revisori dei conti.
14 settembre 2020
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
IFEL – 5 febbraio 2024
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