Fac simile di delibera per aumento delle aliquote IMU in fase di salvaguardia degli equilibri di bilancio
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiUn dipendente è andato in pensione dal 31/12/2019. La sua busta paga è composta dalle seguenti voci separate: “Salario individuale di anzianità (euro 22,98 mensili) e Riequilibrio anzianità (euro 4,79 mensili)”. Ai fini del calcolo delle quote di cui all’art. 67, comma 2 lettera c), e comma 3 lettera d) del CCNL del 21/05/2018, le quali andranno ad incrementare nell’anno successivo (2020) il FRD, si devono considerare entrambe le voci o solo una delle due? nel caso in cui bisogna considerare solo una voce, di quale si tratta?
Le voci da considerare sono entrambe.
Il riequilibrio dell’anzianità è quello maturato fino al 31 dicembre 1982 mentre la retribuzione (o salario) individuale di anzianità è quello maturato dal 1° gennaio 1983 fino alla disapplicazione avvenuta con il DPR 333/1990.
Il riferimento normativo è l’articolo 41 del DPR 25 giugno 1983 n. 347.
11 settembre 2020 Fabio Venanzi
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
FiscoOggi – 16 luglio 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: