Calcolo quote ex art. 67, c. 2 lett. c), e c. 3 lett. d) del CCNL del 21/05/2018

Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi

Quesiti
di Venanzi Fabio
19 Settembre 2020

Un dipendente è andato in pensione dal 31/12/2019. La sua busta paga è composta dalle seguenti voci separate: “Salario individuale di anzianità (euro 22,98 mensili) e Riequilibrio anzianità (euro 4,79 mensili)”. Ai fini del calcolo delle quote di cui all’art. 67, comma 2 lettera c), e comma 3 lettera d) del CCNL del 21/05/2018, le quali andranno ad incrementare nell’anno successivo (2020) il FRD, si devono considerare entrambe le voci o solo una delle due? nel caso in cui bisogna considerare solo una voce, di quale si tratta?

 

Risposta

Le voci da considerare sono entrambe.

Il riequilibrio dell’anzianità è quello maturato fino al 31 dicembre 1982 mentre la retribuzione (o salario) individuale di anzianità è quello maturato dal 1° gennaio 1983 fino alla disapplicazione avvenuta con il DPR 333/1990.

Il riferimento normativo è l’articolo 41 del DPR 25 giugno 1983 n. 347. 

11 settembre 2020               Fabio Venanzi

 

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