Istruzioni sui limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2025
INAIL – Circolare 20 maggio 2025, n. 29
Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiUn dipendente è andato in pensione dal 31/12/2019. La sua busta paga è composta dalle seguenti voci separate: “Salario individuale di anzianità (euro 22,98 mensili) e Riequilibrio anzianità (euro 4,79 mensili)”. Ai fini del calcolo delle quote di cui all’art. 67, comma 2 lettera c), e comma 3 lettera d) del CCNL del 21/05/2018, le quali andranno ad incrementare nell’anno successivo (2020) il FRD, si devono considerare entrambe le voci o solo una delle due? nel caso in cui bisogna considerare solo una voce, di quale si tratta?
Le voci da considerare sono entrambe.
Il riequilibrio dell’anzianità è quello maturato fino al 31 dicembre 1982 mentre la retribuzione (o salario) individuale di anzianità è quello maturato dal 1° gennaio 1983 fino alla disapplicazione avvenuta con il DPR 333/1990.
Il riferimento normativo è l’articolo 41 del DPR 25 giugno 1983 n. 347.
11 settembre 2020 Fabio Venanzi
INAIL – Circolare 20 maggio 2025, n. 29
Fisco Oggi – 20 maggio 2025
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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