Presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per l’anno 2025
INPS – Messaggio n. 1858 del 12 giugno 2025
Risposta al quesito del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiUn amministratore locale, specificamente vice sindaco comune sotto i 5000 che abbia un rapporto a tempo determinato in qualità di supplente presso una scuola caratterizzato da numerosi rinnovi di pochi giorni anche non continuativi ha diritto all'indennità di carica per intero o va comunque dimezzata? Oppure la riduzione non va applicata laddove il contratto non preveda l'istituto dell'aspettativa o più semplicemente non si abbia l'anzianità per beneficiarne?
Si ritiene che l’indennità di funzione spetti per intero. Come precisato dal Ministero dell’interno con parere reso in data 15 dicembre 2009, l’articolo 82, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dispone la corresponsione dell’indennità di funzione in misura dimezzata agli amministratori lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto il collocamento in aspettativa.
Poiché la ratio di detta norma è quella di differenziare il trattamento economico tra i soggetti che si trovano in situazioni diverse, cioè tra quelli cui la legge riconosce il diritto di porsi in aspettativa non retribuita e quelli che non possono avvalersi di tale istituto, l'indennità va corrisposta nella misura intera all'amministratore che non può richiedere il collocamento in aspettativa.
Sul particolare profilo professionale relativo al personale docente a tempo determinato del comparto scuola, prosegue il parere, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'uopo interessato, ha evidenziato che i contratti di lavoro per il personale del comparto scuola non prevedono la possibilità di concessione di periodi di aspettativa al personale assunto a tempo determinato.
Per quanto sopra, compete l'indennità di funzione nella misura intera per il periodo corrispondente all'incarico di docente presso l'istituto scolastico.
15 settembre 2020 Fabio Venanzi
INPS – Messaggio n. 1858 del 12 giugno 2025
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
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