Formazione Suppletiva Co.A. Comunicato primo modulo semestrale anno 2025
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
Risposta al quesito della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiUnione civile tra due donne contratta in questo comune, a breve nascerà un bambino con l’inseminazione assistita, come fare per iscrivere l'atto di nascita, quale formula usare?
Due cittadine residenti nel comune hanno contratto unione civile. Una delle due cittadine è incinta e nel giro di poco tempo partorirà un bambino in territorio italiano e, verosimilmente, la dichiarazione di nascita avverrà nello stesso comune di residenza della mamma (Atto di Nascita p.1 s.A)
Si chiede come impostare il futuro atto di nascita e quali formule utilizzare.
In materia di genitorialità same-sex l’intenso confronto da tempo in corso trova molteplici punti di riferimento nelle numerose pronunce giurisprudenziali; da ultimo la sentenza della Corte costituzionale n. 221 del 23.10.2019 e la recente sentenza della Corte di Cassazione sez. I civ. n. 7668/2020 che ha respinto il ricorso di due donne tendente ad ottenere la rettificazione dell’atto di nascita della figlia partorita da una delle due, con l’inserimento del riconoscimento di filiazione da parte di entrambe.
In estrema sintesi, l’atto di nascita DEVE essere formato.
Tuttavia, la formazione dell’atto di nascita con la menzione di entrambi i genitori, presuppone che i genitori siano di sesso diverso.
Pertanto l’ufficiale di stato civile in sede di formazione dell’atto di nascita:
- può recepire la dichiarazione di nascita indicando come madre colei che ha partorito e che rende il riconoscimento di filiazione, però non potrà indicare come secondo genitore la seconda mamma;
- può recepire la dichiarazione di nascita indicando come padre colui che effettua il riconoscimento (con madre che non consente di essere nominata), ma rifiuterà l’indicazione del “secondo papà”, non per contrarietà all’ordine pubblico, ma perché la fattispecie non è prevista dal nostro ordinamento.
In sostanza, nell’atto di nascita potrà essere indicata la sola madre, o il solo padre in mancanza della madre, o entrambi i genitori, che però non potranno essere dello stesso sesso. Questo significa che non si dovrà rifiutare la formazione dell’atto di nascita, ma solamente la genitorialità che fosse dichiarata in contrasto con le disposizioni del nostro ordinamento: in altre parole, si rifiuterà di riportare il secondo genitore se è dello stesso sesso del primo.
Una volta rilasciato il provvedimento di rifiuto, è opportuno inviare segnalazione alla Prefettura, che, in caso di ricorso da parte degli interessati è già a conoscenza della circostanza e potrà fare intervenire il Ministero dell’interno che sarà rappresentato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato.
Il provvedimento di rifiuto dell’ufficiale dello stato civile deve essere adeguatamente e dettagliatamente motivato, poiché deve contenere le motivazioni giuridiche del rifiuto, con specifico riferimento alla giurisprudenza, alle norme vigenti e alle circolari ministeriali che vincolano l’operato dell’ufficiale di stato civile.
Ricordo che il codice civile, il D.M. 5.4.2002, il Formulario fanno sempre riferimento solo ed esclusivamente alla madre e/o al padre.
Gli atti di stato civile sono a contenuto vincolato e l’ufficiale di stato civile deve redigerli nel rispetto dei moduli, delle formule e delle istruzioni ministeriali: «L'ufficiale dello stato civile non può enunciare, negli atti di cui è richiesto, dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle che sono stabilite o permesse per ciascun atto» (art. 11 c. 3 d.P.R. n. 396/2000).
«L'ufficiale dello stato civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'interno» (art. 9 c. 1 d.P.R. n. 396/2000).
Pertanto, l’atto di nascita può essere formato indicando solo il primo genitore; se il dichiarante rifiuta di firmare l’atto, a fronte del rifiuto di formarlo come nascita da genitori dello stesso sesso, si tratta di omessa denuncia di nascita (art. 31 d.P.R. n. 396/2000): l’ufficiale di stato civile fa rapporto al Procuratore della Repubblica della omessa dichiarazione di nascita, ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.
Se il riconoscimento da parte del secondo genitore, dello stesso sesso, vuol essere dichiarato dopo la formazione dell’atto, l’u.s.c. dovrà emettere formale provvedimento di rifiuto, adeguatamente motivato.
In conclusione, nel caso specifico si formerà l’atto di nascita con l’indicazione della sola madre che ha partorito (usando la formula n. 8 - Dichiarazione fatta dal padre o dalla madre naturale nel caso in cui l'altro genitore non consente di essere nominato)
Se la “seconda madre” chiede di essere menzionata nell’atto di nascita, non potrà essere menzionata e si dovrà opporre, come sopra precisato, un rifiuto scritto adeguatamente motivato.
11 settembre 2020 Liliana Palmieri
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
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