Servizio di accompagnamento al lavoro e inquadramento del dipendente addetto
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiUn dipendente a tempo indeterminato, compatibilmente con la normativa vigente in materia in relazione all’emergenza anti Covid e con il parere favorevole del proprio dirigente, ha chiesto di poter effettuare lo Smart Working ad ore, svolgendo una parte dell’orario di lavoro giornaliero presso il proprio domicilio e la restante parte nel proprio ufficio.
E’ possibile, nell’arco della stessa giornata, svolgere una parte di lavoro a casa e la restante in ufficio o viceversa?
Se sì’, è possibile, nell’arco della stessa giornata lavorativa, effettuare anche più di un periodo temporale di Smart Working, alternandolo per più di una volta con il lavoro in sede?
Come dispone l’art. 18 della Legge n. 81/2017, applicabile in quanto compatibile alle PPAA ai sensi dell’art. 19, comma 2, della medesima legge e di cui è fatta ampia applicazione sia dal DL. N. 18/2020 (v. art. 87) che dal DL. n. 34/2020 (v. art.263), il lavoro agile o smart working costituisce modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Il lavoro agile (o smart working), dunque, è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.
La definizione di smart working, contenuta nella L. 81/2017, pone l'accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo individuale e sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come, ad esempio, pc portatili, tablet e smartphone).
L’art. 263 del DL n. 34/2020, prevede peraltro, che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché' della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.
Ciò premesso, nei limiti percentuali del personale previsti dall’art. 263 DL 34/2020 citato (fino al 31 applicando al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità e successivamente in base al POLA), si ritiene che l’Ente abbia piena autonomia regolamentare in materia, dando informazione preventiva alle OOSS ed alla RSU ed effettuando il confronto con le stesse ove richiesto, potendo anche disciplinare le modalità indicate nel quesito ove queste siano idonee A raggiungere gli obiettivi e ad assecondare le finalità delle norme sopra richiamate, previa valutazione della situazione organizzativa dell’Ente e delle specifiche esigenze dei vari servizi a cui il personale disponibile è assegnato.
Il favor verso detto lavoro, infatti, non è solo espresso nella legislazione citata, ma anche nelle dichiarazioni congiunte al CCNL Funzioni locali ove si legge (dichiarazione congiunta n.2) che Le parti, nel condividere gli obiettivi stabiliti per la diffusione del lavoro agile nella pubblica amministrazione, auspicano la più ampia applicazione dell’istituto da parte degli enti del comparto, nel rispetto della disposizioni di legge e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
In altri termini, non si vedono difficoltà giuridiche alla regolazione del lavoro agile anche nella modalità riportata nel quesito, ma si ravvisa l’esigenza di valutarne l’impatto in base alle specifiche esigenze in concreto rispetto ai vari servizi ed al numero massimo di personale che possa utilizzare detta modalità di lavoro nelle forme regolative in questione di più spiccata flessibilità organizzativa.
17 settembre 2020 Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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